T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sent., 02 dicembre 2024, n. 6693


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale … del 2024, proposto da …, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trentola Ducenta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

dell’inerzia serbata dall’Ente comunale sull’istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata a mezzo PEC in data 09.05.2024;

E, QUINDI, PER L’ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti e atti amministrativi di cui alla medesima istanza, con la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione ivi richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone la ricorrente di aver ricevuto, in data 24 aprile 2024, da … su incarico del Comune di Trentola Ducenta, il sollecito di pagamento n. (…) del 22 marzo 2023 avente ad oggetto il mancato versamento delle somme risultanti da alcuni avvisi di accertamento esecutivi relativi alla TARI mai notificati; pertanto, chiedeva al Comune di Trentola Ducenta, con nota inviata a mezzo PEC in data 9 maggio 2024, l’ostensione della seguente documentazione: “Copia AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI N. (…) e copia della correlata relazione di notifica del 20.07.2023; Copia SOLLECITO SU AVVISO ORDINARIO TARI n. (…) e copia della correlata relazione di notifica del 27.02.2023; Copia dei solleciti di pagamento/messe in mora/ingiunzioni/intimazioni/atti interruttivi sottesi a tutti gli avvisi di accertamento e copia delle correlate relazioni di notifica; Ogni altro atto a essi allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”.

Non avendo ottenuto riscontro da parte del Comune ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium ed all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell’ente agli adempimenti consequenziali.

Non si è costituito il Comune intimato.

All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La ricorrente con l’istanza di cui è causa ha chiesto al Comune di Trentola Ducenta copia degli avvisi di accertamento TARI (e delle relative relate di notifica, nonché, degli eventuali ulteriori atti interruttivi della prescrizione), all’evidente fine di confutare le pretese creditorie avanzate dall’ente nei suoi confronti.

Da quanto precede non v’è dubbio che in capo alla ricorrente, debba riconoscersi la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”, che l’art. 22 L. n. 241 del 1990 prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda.

La ricorrente ha, infatti, evidentemente interesse ad acquisire la documentazione che la riguarda direttamente.

Giova, in proposito rammentare, che in materia di accesso agli atti impositivi, l’Adunanza Plenaria n. 4/2022, ha stabilito che il concessionario (e l’obbligo vale, a maggior ragione, nei confronti dell’ente impositore) deve garantire l’ostensione dell’atto e della prova della relativa notifica (vd. in merito, anche T.A.R. Salerno, sez. I, 27/09/2021, n.2008) senza che possano essere considerati equipollenti gli ‘estratti di ruolo’; nel caso di inesistenza dell’atto (e/o della relativa relata di notifica), peraltro, l’ente deve fornire un’attestazione in cui dia atto di tale circostanza spiegandone le ragioni.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale il Comune di Trentola Ducenta dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Trentola Ducenta di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Qualora l’atto non sia esistente (poiché smarrito e non conservato neppure in copia), l’ente intimato dovrà attestarne l’inesistenza spiegandone le ragioni.

Condanna il Comune intimato a rifondere all’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Consigliere


MASSIMA: In materia di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, il soggetto richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Questo principio si applica anche agli atti impositivi, come gli avvisi di accertamento TARI e le relative notifiche.