Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. XXVIII, 18 giugno 2025 n. 1918
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’A. – A. M. S. ED I. U. SPA aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE avverso il provvedimento di diniego della riattivazione di precedente rateizzazione del pagamento di talune cartelle, dopo essere decaduta dalla definizione agevolata alla quale l’azienda era stata ammessa, ma della quale aveva pagato solo le prime due rate.
Lamentava il difetto di motivazione dell’atto impugnato poiché privo dell’indicazione del funzionario responsabile, delle modalità e termini per la presentazione del ricorso, della sottoscrizione da parte del soggetto estensore e delle ragioni del diniego. Riteneva altresì illegittimo il diniego opposto per violazione di principi costituzionali.
Si costituiva l’ADER ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art.19 comma 3) del d.lgs. n. 546/92, poiché l’atto impugnato non rientrava tra gli “atti impugnabili” elencati nella disposizione.
La adita CTP, con sentenza n. 190 depositata il 14.1.2019, accoglieva il ricorso e compensava le spese avendo considerato che il provvedimento impugnato era privo di motivazione, per cui andava annullato.
Ha appellato l’ADER assumendo la erroneità ed infondatezza della pronuncia poiché il ricorso introduttivo doveva considerarsi inammissibile, in quanto l’atto impugnato non rientrava tra quelli previsti dall’art. 19 d.lgs. 546/92. Ha fatto inoltre presente che esso Ente esattore aveva comunque assolto l’obbligo motivazionale mediante riferimento alla normativa richiamata nell’atto in questione.
Ha resistito l’AMIU eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto a ministero di difensore esterno e ribadendo, in sintonia con la sentenza appellata, che l’atto di diniego rientrava tra quelli oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/92 e non era motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, ad avviso del Collegio, non è fondato.
Infondata è innanzitutto la contestazione dell’ADER circa la non impugnabilità, in base alla previsione di cui all’art. 19 d.lgs. 546/92, del diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento.
La giurisprudenza ha da sempre ritenuto che la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. 546/92 vada riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati che però producono gli stessi effetti giuridici (Cass. Sez. 5, Ord. n. 2144/2020; Cass., sez. 5, ord. n. 20119/2023).
Nessun dubbio pertanto che il diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento, ove pure non specificamente indicato tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/92, vada ricondotto al diniego di agevolazioni di cui al comma 1 lett. h) ed é, in quanto tale, senz’altro impugnabile con il ricorso giurisdizionale tributario.
Deve in ogni caso osservarsi che, secondo indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti incidenti sul rapporto tributario impositivo, allorché sussista l’interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile (art. 100 c.p.c.) del contribuente ad ottenere una diversa definizione del rapporto tributario, donde può essere valutata nel merito la sussistenza o meno delle condizioni di tale definizione (Cassazione civile, sez. trib., n. 1335/2024; Cass., Sez V, n. 5174/2023), com’è avvenuto nel caso di specie, dato l’evidente interesse dell’AMIU alla riattivazione delle dilazioni pregresse.
Tanto considerato, deve poi rilevarsi che l’atto in contestazione non contiene nessuna delle indicazioni richieste “tassativamente” per la motivazione degli atti dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Le anomalie rilevate, unitamente alla mancanza di riscontro alle giustificazioni addotte dal contribuente, evidenziata dal giudice di prime cure, fanno ritenere illegittimo il diniego impugnato.
In tal senso, non censurabile è la pronuncia della CTP, che va pertanto confermata.
L’appello è in conseguenza respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’appello. Condanna l’Agenzia dell’Entrate Riscossione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.100,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento respinge l’appello dell’Agente della Riscossione, volto a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso tributario avverso un provvedimento di diniego della riattivazione di precedenti dilazioni, dalle quali la società contribuente risultava decaduta per mancato pagamento di alcune rate scadute.
Viene così confermato il carattere non perentorio dell’elencazione di atti impugnabili mediante ricorso tributario, contenuta all’art. 19, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Il ricorso tributario risulta quindi ammissibile anche nei confronti di atti diversi da quelli espressamente elencati dalla predetta norma, a condizione che sussista un interesse concreto, attuale ed economicamente valutabile del contribuente (art. 100 c.p.c.) ad ottenere una diversa definizione del rapporto tributario.
Viene così confermata la sentenza di primo grado, che aveva annullato il provvedimento di diniego di riattivazione della dilazione di pagamento in precedenza ottenuta, sul presupposto della sua carente motivazione.