Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 15-12-2021) 26-01-2022, n. 2283


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19176-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. F., presso lo studio dell’avvocato D.M., che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

La CTR del Lazio con sentenza nr 205/2020 accoglieva parzialmente l’appello di B.S. avverso la pronuncia della CTP di Roma che aveva in parte accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle parte delle quali coperte da prescrizioni.

Il Giudice di appello riteneva, diversamente dal giudice di primo grado, che le cartelle portate dai numeri (OMISSIS) notificate oltre il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di notifica dell’avviso risalente al (OMISSIS) dovessero considerarsi coperte da prescrizione quinquennale non essendo stato il credito erariale accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate e della riscossione con un unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., per avere ritenuto la CTR, prescritto il credito erariale nel termine di cinque anni in luogo di quella decennale prevista dall’art. 2946 c.c., alla luce dei principi espressi dalle S.U. 201623397.

Si è costituito B.S. con controricorso illustrato da memoria.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020).

Questa Corte a sezioni unite, nella sentenza n. 23397 del 2016, ha affermato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il suddetto principio di diritto è stato ribadito da Cass. n. 11760 del 2019, secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, conv. con modif. nella L. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell’intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo ritenuto prescritto il credito erariale per il decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento, divenuta definitiva, e la notifica dell’intimazione senza considerare che, vertendosi in materia di tributi erariali, la prescrizione è decennale in quanto correlata alla natura del credito.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022


COMMENTO REDAZIONALE – Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020).

Questa Corte a sezioni unite, nella sentenza n. 23397 del 2016, ha affermato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il suddetto principio di diritto è stato ribadito da Cass. n. 11760 del 2019, secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c..

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo ritenuto prescritto il credito erariale per il decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento, divenuta definitiva, e la notifica dell’intimazione senza considerare che, vertendosi in materia di tributi erariali, la prescrizione è decennale in quanto correlata alla natura del credito.