Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sez. V, 15 giugno 2021 n. 428


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’udienza in camera di consiglio del 7/6/2021, viene trattato l’appello (R.G.A. n.1 /2020) promosso dal Comune di Torino contro la sentenza n. 10 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. 6″, del 16/4/2019 in materia di avviso di pagamento per Tassa Raccolta Rifiuti per l’anno d’imposta 2013.

La sig.ra M. titolare di ditta individuale che gestisce un bar all’interno di un edificio scolastico di Torino, impugnava atto relativo alla TARES di euro 1.702,00, eccependo che :

1) che nel bando di concorso, che si era aggiudicata, non era previsto tra le utenze, il costo della tassa raccolta rifiuti, ma del consumo d’acqua, riscaldamento e energia elettrica ;

2) che il D.L. n. 248/2007, noto come “milleproroghe”, all’art. 33-bis stabiliva che, a decorrere dal 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvedeva a corrispondere direttamente ai Comuni il corrispettivo del servizio della raccolta rifiuti.

Chiedeva l’annullamento dell’Atto.

Si costituiva in giudizio il Comune a mezzo del competente Servizio con controdeduzioni con cui replicava al ricorso, specificando: a) che l’art. 14, comma 3°, del D.L. n. 201/2011, istitutivo della TARES prevede che esso è dovuto da “chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” ; b) il regolamento comunale TARES ribadiva, in modo più articolato e dettagliato, quanto previsto dall’art. 14 del D.L. citato e, appunto, la sig.ra M deteneva locali messi a disposizione dall’Amministrazione Provinciale all’interno dell’istituto scolastico e, pertanto, ella è soggetto passivo ai fini TARES ; c) l’art. 33-bis cit. dalla ricorrente è “una misura agevolativa disposta esclusivamente a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche e non si estende alle attività svolte da privati all’interno dei locali della scuola”.

Chiedeva il rigetto del ricorso e vittoria delle spese.

La Commissione Tributaria adita accoglieva il ricorso ritenendolo fondato per quanto indicato dalla ricorrente e cioè che la tassa relativa ai rifiuti non figurava tra gli oneri posti a carico del gestore aggiudicatario del bando pubblico e per il fatto che l’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008 prevedeva che detto onere fosse corrisposto dal Ministero della P.l. direttamente ai Comuni.

Compensava le spese tra le parti non avendole chieste la ricorrente.

Interponeva appello il Comune di Torino che criticava la sentenza per i seguenti motivi :

  1. A) per erronea interpretazione dell’art. 33-bis D.L. n. 248/2007 conv. in L. 31/2008, laddove il soggetto tenuto alla corresponsione della tassa comunale sui rifiuti non era più la singola istituzione scolastica, bensì il Ministero della Pubblica Istruzione e non anche imprese commerciali che esercitano un’attività all’interno delle scuole statali;
  2. B) travisamento dei fatti in merito al bando di gara tra l’ente proprietario dei locali, ossia la Provincia di Torino, cui l’aggiudicatario della gara deve corrispondere le spese per la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. La circostanza che non veniva citata la fornitura del servizio di raccolta rifiuti era ininfluente in quanto per tale servizio “vigano le norme regolamentari e legislative istitutive del tributo” ;
  3. C) che il soggetto passivo della TARES era stato correttamente individuato nella sig.ra M e per la superficie da ella utilizzata all’interno della scuola.

Chiedeva la riforma della sentenza e dichiarare legittimo l’atto impugnato e vittoria delle spese per entrambi i gradi.

La parte resistente non si è costituita nel giudizio d’appello.

Terminata la relazione, la Commissione Tributaria Regionale, sezione 5″, decideva la controversia.

MOTIVAZIONE

L’appello va accolto per quanto segue.

Il rapporto contrattuale che lega l’aggiudicataria del bando relativo alla gestione di bar e servizio di ristoro all’interno del Liceo Statale, ossia tra la Ditta Individuale di M., e la Provincia di Torino non esaurisce ogni altro e diverso rapporto discendente da esso.

La tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani attiene al soggetto passivo del servizio, qui la Ditta Individuale della sig.ra M., e il Comune di Torino, soggetto distinto e diverso dalla Provincia di Torino, che è, invece, titolare del rapporto per la gestione del bar e del servizio ristoro all’interno del citato istituto scolastico.

Perciò, la circostanza che nel bando di gara in discorso per la gestione del servizio bar e ristoro all’interno delle scuole statali si precisi che l’aggiudicatario del bando sia tenuto al pagamento delle utenze per fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento non vuoi affatto dire che “altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria” non ve ne siano.

Appunto, la tassa raccolta rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune di Torino è un’obbligazione estranea al bando di aggiudicazione, vinto dalla Ditta Individuale della sig.ra M., ma ciò nonostante è un’obbligazione periodica e cogente in capo alla Ditta di M.

Tale obbligazione tributaria è altresì autonoma o indipendente rispetto all’esenzione dalla tassa locale accordata al Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole statali site nel territorio comunale e non può certo avvantaggiarsene un soggetto giuridico privato e distinto dal Ministero della Pubblica Istruzione quale è la Ditta Individuale di M.

l Giudici di l° grado hanno, in definitiva, travisato i fatti rappresentati traendone, poi, conseguenze giuridiche errate.

Da qui, l’accoglimento dell’appello e l’integrale riforma della sentenza di l° grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e per entrambi i gradi vengono liquidate a favore dell’appellante in complessivi euro 750,00.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello del Comune di Torino.

Liquida le spese di lite per entrambi i gradi a favore dell’appellante in complessivi euro 750,00.

Torino, 07.06.2021


COMMENTO REDAZIONALE– In riforma della pronuncia di primo grado, la sentenza in commento accoglie l’appello del Comune di Torino e sancisce l’obbligo di pagamento della TARES in capo all’impresa individuale che gestisce un bar interno ad un edificio scolastico.

Irrilevante risulta la circostanza che il bando di aggiudicazione del servizio di ristoro interno alla scuola non menzioni tale obbligazione, posto che il predetto rapporto contrattuale intercorre tra l’aggiudicataria e la Provincia di Torino, mentre il soggetto attivo della TARES è il comune di Torino.

L’aggiudicataria del servizio di ristoro interno alla scuola non può neppure giovarsi dell’agevolazione prevista dall’art. 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2008 n. 31, prevista a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche e non suscettibile di estensione ai privati che esercitino attività commerciali all’interno della scuola.

In conclusione, quindi, il pagamento della TARES è un’obbligazione periodica estranea al bando di aggiudicazione del servizio di ristoro interno alla scuola e al rapporto contrattuale tra la Provincia di Torino e l’impresa individuale aggiudicataria, ma pur sempre ricadente su quest’ultima