Giudice di Pace di Brescia, 29.01.2019 n. 129


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. A.I.B. propone opposizione avverso l’atto di precetto di I.C.A. S.r.l. del 06.04.2018 fondato su ingiunzione fiscale, sia come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Quanto ai vizi qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., parte opponente lamenta, tra gli altri, vizi di mancata notifica degli atti prodromici, mentre con riferimento ai vizi qualificati come motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. parte attrice lamenta mancata notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni stradali, prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria, nullità delle sanzioni comminate per avvenuta cessione del veicolo multato al tempo dell’infrazione. Parte attrice infine formula domanda ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio I.C.A. S.r.l. unipersonale la quale rilevava in via preliminare l’incompetenza per materia del giudice adito, relativamente ai vizi sollevati in merito all’art. 617 c.p.c., sussistendo invece la competenza del Tribunale di Brescia in qualità di giudice competente per l’esecuzione. Parte convenuta rilevava inoltre l’infondatezza nel merito dei vizi predetti ed in particolare produceva avviso di ricevimento dell’ingiunzione fiscale (al doc. 3) e dei verbali di accertamento delle sanzioni (ai docc. 4 e 5). Quanto ai vizi sollevati ai sensi dell’art. 615 c.p.c. parte opposta eccepiva l’inammissibilità per tardività dei motivi relativi al vizio di mancata notifica dei verbali di accertamento delle contravvenzioni stradali, l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione e/o decadenza per genericità della formulazione e sua infondatezza nel merito e infine la tardività dell’eccezione di nullità per avvenuta cessione a terzi dell’autoveicolo.

In data 04.06.2018 veniva emessa ordinanza di sospensione dell’atto opposto.

In data 02.07.2018 si celebrava la prima udienza nella quale parte opponente rilevava la mancanza di valore legale delle notificazioni prodotte in quanto riproduzioni fotostatiche e ribadiva la violazione degli artt. 2, 5 e 9 del R.D. 639/1910 per mancato utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale anche in sede di rinnovazione per scadenza del termine di novanta giorni per dare corso all’esecuzione. Parte opponente ribadiva inoltre l’illegittimità del precetto anche sotto il profilo del divieto di oneri aggiuntivi ex art. 52, D.Lgs. 446/1997. La difesa del sig. B. infine produceva due verbali recanti n. (OMISSIS) identici, uno notificato al loro assistito, l’altro ad un terzo, al fine di chiedere la nullità dell’ingiunzione fiscale portata a precetto, fondata su uno dei due verbali. In data 15.10.2018, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice tratteneva in decisione.

L’opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi.

In primo luogo va rilevata l’incompetenza per materia del Giudice adito con riferimento ai vizi sollevati ex art. 617 c.p.c. sub B1), B2), B3), B4) e B5) dell’atto di citazione, per i quali è invece competente il Tribunale di Brescia in qualità di giudice dell’esecuzione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 617 c.p.c. e 480, terzo comma, c.p.c.

Con riferimento ai vizi sollevati ex art. 615 c.p.c. sub C1), C2), C3) e C4), in riferimento ai quali sussiste la competenza di questo giudice, va rilevato che parte opposta ha prodotto copie fotostatiche delle ricevute di avvenuta notifica, le quali sono state sì contestate da parte opponente, ma in modo del tutto generico. Sul punto si ritiene pertanto di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità  della copia fotostatica prodotta in giudizio all’originale di una scrittura privata, pur non implicando l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (cfr., ex multis, Cass., 29 luglio 2016, n. 15790).

Anche le eccezioni di prescrizione e decadenza di cui al punto sub. C3) dell’atto di opposizione va rilevata la formulazione del tutto generica, in quanto parte opponente demanda impropriamente al Giudice un onere di specificazione ed allegazione a sé spettante.

Da ultimo, con riferimento al motivo sub C4), relativo alla nullità delle sanzioni amministrative sottese all’ingiunzione portata a precetto per avvenuta cessione dell’autoveicolo al tempo delle infrazioni, si deve rilevare, anche sotto questo profilo, l’inammissibilità dell’opposizione per tardività. Parte opponente infatti avrebbe potuto e dovuto proporre impugnazione avverso i verbali di accertamento nel termine perentorio di decadenza di trenta giorni dalla notifica, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, D.Lgs. 150/2011.

Per tutte le superiori motivazioni non può neppure trovare accoglimento la domanda formulata da parte opponente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in quanto del tutto destituita di fondamento.

Va pertanto respinta l’opposizione promossa e conseguentemente revocata l’ordinanza di sospensione del 04.06.2018.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione delle medesime in favore del legale di parte opposta dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brescia, definitivamente pronunciando, revoca l’ordinanza di sospensione del 04.06.2018, dichiara la propria incompetenza per materia con riferimento ai motivi di impugnazione subb B1), B2), B3), B4) e B5) in favore del Tribunale di Brescia e respinge nel resto l’opposizione promossa dal sig. A.I.B. Condanna parte opponente a rifondere le spese di lite a favore di parte opposta I.C.A. S.r.l. unipersonale che liquida nella somma di Euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse al procuratore dichiaratosi antistatario.

Brescia, 31.12.2018

Il Giudice di Pace


 

COMMENTO

 

Nel merito, l’opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene respinta, stante la mancata tempestiva impugnazione degli atti prodromici al precetto opposto (i.e.: verbali di accertamento della contravvenzione stradale ed ingiunzione fiscale).

Tali atti vengono  ritenuti correttamente notificati sulla base delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte dal Concessionario, mentre non viene ritenuto giuridicamente rilevante il disconoscimento di tali copie operato dall’opponente, in quanto generico.

La pronuncia in commento fa quindi applicazione del consolidato principio per cui l’onere di disconoscere la conformità  tra l’originale di una scrittura privata e la sua copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l’utilizzo di formule sacramentali, deve tuttavia essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento di tale efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. III, 15461; 4.04.2006 n. Cass. civ., sez. II, 30.12.2009 n. 28096; Cass. civ., sez. III, 29.07.2016 n. 15790).

Dalla regolarità delle notifiche degli atti prodromici discende la tardività delle contestazioni dell’opponente relative all’avvenuta cessione dell’autoveicolo in epoca anteriore a quella del verbale di accertamento, stante la mancata tempestiva impugnazione di quest’ultimo nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 7, comma 3, D.lg. 01.09.2011 n. 150).