Il c.d. decreto milleproroghe 2022, dopo aver ottenuto la fiducia dell’Aula il 21 febbraio u.s. e il voto finale del giorno dopo, vede il testo passare al Senato per la conversione definitiva in legge il 24 febbraio.

Molte sono le novità introdotte: in particolare sarà previsto più tempo per chiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento.

Un emendamento al decreto Milleproroghe ha fatto si che il governo riaprisse i termini per la dilazione dei pagamenti. Più precisamente l’intervento interessa le nuove cartelle di pagamento e le rateazioni scadute e sospese per l’emergenza Covid al tempo del governo Conte.

L’intervento interessa anche le posizioni congelate dei contribuenti che hanno perso la possibilità di rateizzare per via dei pagamenti ritardati.

Nel dettaglio «i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio anteriormente alla data di inizio della sospensione dei termini di versamento delle cartelle, possono essere nuovamente dilazionati, con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2022 fino ad un massimo di settantadue rate mensili».

Il Milleproroghe sposta quindi il termine per chiedere la rateazione dal 31 dicembre 2021, ormai scaduto, al 30 aprile 2022.

Resta comunque invariato il piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Le somme dovute possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

– fino a 5 mila euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di ugual importo

-oltre 5 mila euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di ugual importo.

Come si legge sul sito delle Entrate, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Non si decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto ad insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, o per tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.