Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. XIV, sent., 25 novembre 2024 N. 8868


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società E. srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un Avviso di rettifica e liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate di Palermo (cfr. provvedimento meglio indicato in atti). L’Avviso in parola era stato emesso all’esito del controllo compiuto su un atto notarile, registrato il 3/8/2018 al n. 10618 (provvedimento meglio indicato in atti), con il quale erano stati trasferiti “in permuta” – dalla società O. Immobiliare s.r.l. alla E. – una serie di unità componenti un complesso immobiliare a destinazione residenziale, sito in Sciacca e comprendenti quattro abitazioni di tipo unifamiliare censite nelle categorie catastali A/2 (abitazioni civili) e A/7 (ville e villini) nonché da un magazzino censito nella Cat. C/2 (estremi catastali meglio indicati in atti).

Il valore della permuta veniva dichiarato in € 477.173,75 (cfr. documentazione in atti).

L’Agenzia delle entrate rideterminava il valore degli immobili in parola in € 682.000,00 giusta relazione dell’Agenzia delle entrate territorio (cfr. documentazione in atti).

All’esito del contraddittorio, l’Agenzia notificava l’Avviso di rettifica sulla base del valore rideterminato in sede di adesione (cfr. rideterminazione ed adesione in atti).

La Società impugnava il provvedimento deducendone la nullità: errata attribuzione del tributo – violazione del diritto di difesa, nonché l’erroneità della stima degli immobili (cfr. ricorso introduttivo).

L’Agenzia si costituiva, contro deduceva e difendeva la legittimità dei propri provvedimenti e della propria pretesa.

Con sentenza n. 2094/02/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).

La Società ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. atto di appello).

L’Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).

Con Ordinanza n. 2226 del 2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione cautelare (cfr. Ordinanza in atti).

La controversia è stata sottoposta all’esame di questo Collegio nel corso dell’udienza odierna (cfr. verbale udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse.

L’appello va rigettato.

1.- Con Decreto di questa stessa Sezione – emesso nell’ambito del giudizio rga 6981/2021 – n. 5212/14/23, del 6 novembre 2023 è stato dichiarato “estinto” il giudizio promosso dalla Società O. immobiliare: coobbligata solidale della Società odierna appellante.

La Società O. immobiliare ha documentato (in data 4 ottobre 2023) l’avvenuto pagamento (in unica rata) dell’intera obbligazione tributaria solidale estinguendo così integralmente la pretesa dell’Amministrazione (ex art. 1, commi 186-201, della Legge 197/22).

2.- Va rilevata, quindi, la carenza sopravvenuta d’interesse: l’esito del presente giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità alla parte ricorrente, in quanto già sussiste una situazione del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame tale da escludere che la sentenza di merito potrebbe conservare una qualsiasi utilità per l’appellante (Cons. St. Sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; 12.6.2013, n. 3256; Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2012, n. 6190).

3.- La Giurisprudenza ha ritenuto sussista il sopravvenuto difetto di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di diritto o di fatto – in senso favorevole o no – in guisa tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto impugnato (Consiglio Stato sez. IV, 3 aprile 1979, n. 244).

4.- Di tenore analogo anche altra più recente pronuncia di legittimità (Cassazione, Ordinanza 10 febbraio 2022 n. 4410) secondo la quale la concretezza dell’interesse all’agire processuale è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l’interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale; nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell’indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione. Per le su esposte argomentazioni deve ritenersi il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del presente giudizio con conseguente rigetto dell’appello.

In considerazione della sopravvenienza in parola si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta l’appello.

Spese compensate.

Palermo, 19 novembre 2024


COMMENTO REDAZIONALE- La sentenza in commento respinge l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’avvenuto pagamento dell’intero importo portato dall’avviso in rettifica e liquidazione impugnato da parte dell’obbligata in solido, in sede di definizione agevolata delle liti tributarie (art. 1, commi 186-203 Legge 29 dicembre 2022 n 197).

L’art. 1, comma 202, della predetta Legge stabilisce tra l’altro che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196 (che esclude l’obbligo di restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa). 

L’avvenuto pagamento da parte della coobbligata solidale determina quindi la sopravvenuta carenza di interesse del debitore principale appellante, al quale il gravame non potrebbe più apportare alcuna concreta utilità.

Trova quindi conferma il principio secondo cui ricorre la sopravvenuta carenza di interesse tutte le volte in cui sopravvengano provvedimenti che, anche senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di fatto o di diritto, in senso sia favorevole, sia sfavorevole al ricorrente, in modo tale da togliere a quest’ultimo l’interesse concreto ed attuale alla rimozione dell’atto impugnato. 

In ossequio al principio di economia processuale, la lesione lamentata da chi eserciti un’azione giudiziaria deve infatti essere concreta ed attuale, e non meramente potenziale.