Cass. Civ., sez. VI-2, ord., 09 novembre 2022 n. 33045
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29277/2021 R.G., proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dall’avv. A. C., con domicilio in Varese, Via ………….; – ricorrenti –
contro
COMUNE DI VARESE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e dieso dagli avv.ti F. B., e M.B. P., con domicilio eletto in Roma, Via ………………..; – controricorrente –
avverso la sentenza del tribunal3 di Varese n. 367/2021, pubblicata in data 13.4.2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.10.2022.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- A.A. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Varese avverso il verbale di accertamento n. (Omissis), con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 157C.d.S., commi 5 e 8, per aver sostato con il proprio veicolo fuori dall’area appositamente destinata al parcheggio.
L’opponente aveva sostenuto di aver invece regolarmente parcheggiato sul margine destro di Largo Resistenza in Varese, su cui non vi era alcuna segnaletica o divieto, mentre erano presenti appositi stalli destinati alla sosta in un’area esterna alla carreggiata, collocata sul margine opposto al luogo dell’infrazione. L’amministrazione ha resistito, sostenendo che la segnaletica consentiva la sosta solo lungo il margine sinistro negli appositi stalli e non al di fuori dell’area stessa o sul lato opposto della strada; l’opponente era, quindi, incorsa nella violazione contestata, non potendo invocare la libertà di parcheggio.
L’opposizione è stata respinta in entrambi i gradi di causa.
Il tribunale ha – in particolare – osservato che il principio di libertà di sosta può essere derogato attraverso prescrizioni locali che riservino una data area al parcheggio e che, nello specifico, la strada su cui era stata consumata la violazione prevedeva la possibilità di parcheggio sul lato sinistro della carreggiata negli appositi stalli delimitati da striscia tratteggiata, mentre la carreggiata sul lato destro era delimitata da striscia continua.
La segnaletica introduceva, dunque, una deroga all’art. 157 C.d.S., comma 2, e quindi la A.A., avendo parcheggiato sul lato destro in prossimità della linea continua aveva violato la norma che stabilisce che nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Per la cassazione della sentenza A.A. propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Comune di Varese resiste con controricorso.
Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
- Sono da respingere le eccezioni di inammissibilità del ricorso: l’impugnazione solleva una questione di puro diritto (relativa alla norma sanzionatoria applicabile) deducibile anche per la prima volta in cassazione sulla base di dati di fatto (luogo della violazione, presenza di una linea longitudinale sul lato della strada ove era stato parcheggiato il veicolo, esistenza, sul lato opposto, di un’area di parcheggio con linea tratteggiata e presenza di stalli), definitivamente accertati nei gradi di merito.
Non rileva l’erronea numerazione della censura, essendo chiare le ragioni di contestazione, esposte in modo da porre questa Corte in condizione di individuare le questioni in discussione (Cass. 12690/2018; Cass. 10862/2018; Cass. s.u. 17931/2013), su cui non sussiste affatto un orientamento di legittimità contrario alle deduzioni difensive della ricorrente, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..
- L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2, 3, 40, 146e 157, in relazione all’art. 360c.p.c., comma 3, sostenendo che il parcheggio del veicolo era stato effettuato sul margine destro della carreggiata ove era presente una striscia continua di delimitazione della carreggiata, mentre gli stalli di sosta erano collocati sul lato opposto, al di fuori della carreggiata. La presenza di tale area di parcheggio nelle vicinanze del luogo dell’infrazione non poteva in alcun modo comportare un divieto esteso al margine opposto della carreggiata. L’art. 157 C.d.S., riguarderebbe le soste effettuate nell’apposita area a ciò destinate e in modo difforme da quanto prescritto, e non i veicoli in sosta al di fuori dell’area stessa.
Il motivo è fondato.
Si è precisato da questa Corte che il codice della strada definisce “sosta” la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, e “parcheggio” l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
Il parcheggio e la sosta dei veicoli che il sindaco può vietare o subordinare al pagamento di una somma si distinguono tra loro soltanto per l’elemento topografico della sosta dei veicoli, che, nel primo caso, avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e, nel secondo, in aree poste all’interno della carreggiata (Cass. 22036/2008).
Sulla scorta di tale distinzione, l’art. 157 comma 5, dispone che, nelle aree di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica, presupponendo quindi che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita, sebbene con modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l’art. 351, comma 2, del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. In caso di violazione si applica, ai sensi dell’art. 158, comma 8, una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 43,00 ed un massimo di Euro 173,00.
Il veicolo della ricorrente era stato collocato in sosta non sul lato sinistro in corrispondenza della zona di parcheggio, ma sul lato destro, ove era presente una segnaletica orizzontale con linea continua, da cui conseguiva, secondo quanto prescrive l’art. 40 C.d.S., comma 10, il divieto di parcheggio sulla carreggiata, comportante una sanzione compresa tra Euro 38,00 ed Euro 155,00 (art. 146 C.d.S., comma 2).
La sosta non era stata dunque eseguita in modo irregolare nell’area a ciò specificamente destinata, ma in zona ove era previsto il divieto assoluto di sosta.
Assume il Comune che l’esistenza degli stalli sull’altro lato della carreggiata integrerebbe una regolamentazione comunale della sosta in deroga al principio di libertà di parcheggio, comportando l’applicazione del citato art. 157, comma 5, essendo consentita – in tutta l’area- solo la sosta negli appositi stalli.
Il rilievo si pone in contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni, trascurando che l’art. 157, comma 5, si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta e non ad ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.
Come già osservato da questa Corte, un segnale orizzontale relativo ad una zona destinata al parcheggio – e che disciplina esplicitamente lo spazio fisico sul quale incombe – non può riferirsi ed essere applicato ad altro spazio esterno ad esso. Né evidentemente è possibile estendere interpretativamente un divieto non espressamente previsto, atteso il principio di tassatività della norma prescrittiva (Cass. 13875/2005; Cass. 1918/1999).
Data la presenza della linea longitudinale continua, la condotta era sanzionabile ai sensi dell’art. 40 C.d.S., comma 10, e non invece ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 5.
E’ accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, con essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’opposizione proposta dal ricorrente e annullamento del verbale impugnato.
Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza con regolazione in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dalla ricorrente e annulla il verbale di contestazione n. (Omissis).
Condanna il Comune di Varese al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 70,00 per esborsi ed Euro 200,00 per il primo grado, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 330,00 per compenso per il giudizio di appello ed in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 300,00 per il presente giudizio di legittimità, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2022
COMMENTO – La vicenda in esame prende avvio da una contestazione ex art. 157, commi 5 e 8, Codice della Strada, per avere sostato al di fuori dell’area destinata a parcheggio.
L’opposizione dell’utente della strada, fondata sull’assunto di avere parcheggiato sul lato destro della carreggiata, sul quale non vi sarebbero stati segnali di divieto, con conseguente applicazione del generale principio di libertà di sosta, veniva respinta in entrambi i gradi di merito. Sia il Giudice di Pace, sia il Tribunale di Varese ritenevano infatti legittima la contravvenzione sul presupposto, evidenziato dalla difesa dell’Ente locale, che la sosta fosse avvenuta su un lato della carreggiata delimitato da una linea longitudinale continua, tale da vietare la sosta del veicolo, la quale sarebbe invece dovuta avvenire negli appositi stalli destinati al parcheggio, collocati su un’area esterna del lato sinistro della carreggiata e delimitati da una striscia tratteggiata.
In riforma delle pronunce di merito, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie invece l’opposizione dell’utente della strada ed annulla il verbale di contestazione impugnato.
La Suprema Corte premette innanzitutto le nozioni di “sosta” e “parcheggio”. La prima consiste nella sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente; il secondo è l’area o l’infrastruttura posta al di fuori della carreggiata e destinata alla sosta, regolamentata o non, dei veicoli.
Come già in precedenza chiarito dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 02 settembre 2008 n. 22036), il parcheggio o la sosta dei veicoli che il Sindaco può vietare o subordinare al pagamento di una somma di denaro si distinguono tra loro unicamente per l’elemento topografico della sosta dei veicoli, che nel primo caso avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo in aree poste all’interno della carreggiata.
Sulla base di tale distinzione, l’art. 157, comma 5, Codice della Strada stabilisce che “Nelle zone all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”: tale norma, pertanto, si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta, e non in ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.
La condotta della ricorrente, consistente nell’avere parcheggiato sul lato della carreggiata in cui la sosta era radicalmente vietata dalla segnaletica orizzontale (i.e.: linea longitudinale continua), doveva quindi semmai essere sanzionata ex art. 40, comma 10, Codice della Strada (norma che vieta, tra l’altro, la sosta sulle carreggiate i cui margini siano evidenziati da una striscia continua), con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 146 Codice della Strada (“Violazione della segnaletica stradale”).
Il principio di tipicità delle sanzioni impedisce un mutamento della contestazione di cui all’art. 157, commi 5 e 8, C.d.S. in quella di cui all’art. 40, comma 10, del medesimo Codice.
In conclusione, quindi, l’ordinanza in commento ribadisce il principio secondo cui un segnale orizzontale relativo ad una zona destinata a parcheggio – e che disciplina esplicitamente lo spazio fisico sul quale incombe – non può in alcun caso essere esteso ad altro spazio esterno ad esso; neppure infine è possibile estendere in via interpretativa un divieto non espressamente previsto, stante il principio di tassatività della norma prescrittiva (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 06 marzo 1999 n. 1918 e Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2005 n. 13875).
Per tali motivi, la sentenza di secondo grado impugnata viene cassata senza rinvio e, in accoglimento dell’originaria opposizione dell’utente della strada, il verbale di contestazione viene annullato.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma