Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13 maggio 2024, n. 13037
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel.
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
A.A. (C.F.: (Omissis)), nata a N il (Omissis) e residente in F, al Vico (Omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. … (C.F.: (Omissis)), in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, e dall’Avv. … (C.F.: (Omissis)), come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in … (pec: …);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: (Omissis)), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (Omissis)) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e
Comune di Forio, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. … (C.F.: (Omissis)), con studio in …, in virtù di determina n. 452/2023 del Comune di Forio e di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in …, presso il suo studio (fax: …; indirizzo di posta elettronica: …);
– controricorrente –
– avverso la sentenza n. 4828/2019 emessa dalla CTR Campania in data 31/05/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Svolgimento del processo
- A.A. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso l’avviso di accertamento catastale, relativo ad ICI per l’anno 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate-Territorio aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa dal padre, aumentandola all’importo di Euro 77.922,00, relativa ad un albergo denominato “La Scogliera” sito nel comune di F a lei pervenuto in comproprietà con le due sorelle B.B. e C.C., in virtù dell’atto denominato “patto di famiglia” per Notaio D.D. del 26/02/2009 con il quale il padre, E.E., aveva trasferito alle sue tre figlie la comproprietà pro indiviso del suddetto immobile.
- L’adita CTP rigettava il ricorso, ritenendo provata la piena conoscenza, da parte della ricorrente, dell’atto di rettifica della rendita, alla luce dell’impugnazione dalla medesima proposta, con autonomo ricorso, insieme alle sorelle.
- Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, evidenziando, quanto ai giudicati esterni dalla medesima invocati, che, mentre le questioni che costituivano presupposti di fatto delle vicende processuali (vale a dire, la mancata notifica del provvedimento e la sua pregressa conoscenza) erano incontestati, la preclusione derivante dai giudicati non poteva operare in relazione alle conseguenze giuridiche che dai detti dati, pacifici, si volevano far scaturire.
- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di un unico articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Forio hanno resistito con separati controricorsi.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 74, comma 1, della legge 342/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver considerato che, in base al primo comma del suddetto art. 74, a decorrere dal 1° gennaio 2000 le rendite catastali hanno efficacia solo con la loro notificazione e che su tale profilo già si era formato il giudicato, a seguito della sentenza n. 3283/2017 passata in giudicato all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 relativo al medesimo immobile (e che ad analoghe conclusioni erano pervenute altre due sentenze, sia pure non ancora passate in giudicato, con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013).
- Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione sollevata dal Comune di Forio, se solo si considera che, premesso che il termine ultimo per proporlo coincideva con la data del 31.12.2019 (considerando che la sentenza della CTR è stata pubblicata il 31.5.2019, che il termine per impugnarla era – in difetto della sua notificazione – di sei mesi e che andavano aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale), la odierna ricorrente ha consegnato il ricorso all’ufficiale giudiziario in data 27.12.2019. In proposito, è noto che, a seguito della (successiva) sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4 3° comma della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve ritenersi tempestiva la notificazione del ricorso per cassazione che (mancando la prova della precedente consegna all’ufficiale giudiziario) sia stato spedito a mezzo posta in data anteriore al decorso del termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., essendo in proposito irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5853 del 16/03/2006; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2320 del 01/02/2011).
- Ciò debitamente premesso, il motivo è fondato per quanto di ragione.
In tema di ICI, si è detto che, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell’art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il citato art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (fra le tante, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22653 del 11/09/2019).
Pertanto, l’art. 74, comma 1, della L. n. 342 del 2000 va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14402 del 09/06/2017). In particolare, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori (“sospese”), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011).
Anche con riferimento al periodo intermedio, questa Corte ha chiarito che l’art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, va interpretato nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5373 del 05/03/2009; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14400 del 09/06/2017).
Orbene, nel caso di specie, è incontestato che l’Agenzia del Territorio non abbia notificato alla odierna ricorrente, né alle sue sorelle né al di lei padre, un atto di classamento che rettificasse la rendita a suo tempo proposta da quest’ultimo (E.E.) con la DOCFA trasmessa il 27/02/2008, non potendosi a tal fine reputare equipollente la notificazione, a cura della contribuente, in data 21.6.2011, di un ricorso alla CTP di Napoli per impugnare il successivo avviso di accertamento né, a maggior ragione, l’acquisizione delle visure catastali aggiornate.
Solo gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale emessi anteriormente all’1 gennaio 2000 (data dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ex art. 74, comma 1, della L. n. 342 del 2000) erano dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentendo il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l’applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione – come si desume dall’art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997 – richiede la prova dell’effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima (non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12277 del 17/05/2017).
- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può altresì essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano coma da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi formato l’orientamento di questa Sezione in ordine alla questione principale solo tra il 2017 e il 2019, per compensare integralmente le spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna in solido i resistenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.
MASSIMA: In tema di ICI ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell’art. 74 della L. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il citato art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.