Cass. civ., sez. V, sent., 16 novembre 2025 n. 30205


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente

Dott. HMELJAK Tania – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere Rel.

Dott. BROGI Raffaella – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7840/2015 R.G. proposto da

A.A., in proprio, nonché per conto della D. Srl IN FALLIMENTO, in persona dell’asserito amministratore e socio unico A.A., rappresentati e difesi dall’Avv. R. L. e dall’Avv. G. S. con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in Via Fregene, n. 67 Roma (Omissis);

ricorrenti

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;                                                                                                                                               controricorrente e ricorrente incidentale

nonché

B.B., n.q. di curatore fallimentare della D. Srl;                                                                                                                 intimato

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5521/01/14, depositata il 12.9.14 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025 dal Consigliere Pierpaolo Gori.

Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, nel senso del rigetto del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale.

Udito per parte ricorrente l’Avv. …………

Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. Fabrizio Di Rubbo.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previo accertamento della legittimazione di A.A., veniva accolto nel merito l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. (Omissis). Il ricorso introduttivo aveva ad oggetto l’avviso di accertamento (Omissis) per l’anno 2009 notificato alla società D. Srl e impugnato da A.A. “in proprio, nonché per conto della D. Srl, nonché già amministratore unico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa”.
  2. L’avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria accertava una maggiore IVA pari all’importo di Euro 8.094.375,00, traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della D. Srl e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava C.C. custode giudiziario, poi nominata dall’assemblea della società amministratore unico il 20.1.2012.

Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cui emergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello” ai fini IVA e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini delle imposte dirette.

  1. Successivamente alla notificazione del p.v.c., effettuata nelle mani del custode giudiziario e amministratore unico C.C., in data 14.6.2012 A.A., presentava osservazioni nella qualità di socio unico ed ex rappresentante legale della società.

Quindi, in data 20.7.2012, al custode giudiziario e amministratore unico C.C. veniva notificato l’avviso di accertamento impugnato da A.A. in proprio e per conto della società davanti al giudice tributario, annullato dal giudice di prime cure con la sentenza depositata il 20 giugno 2013.

Nel frattempo, la società D. Srl veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava curatore fallimentare B.B.

  1. Il ricorso in appello dell’Agenzia veniva proposto anche nei confronti del curatore fallimentare e a questi notificato.

L’appello ribadiva il difetto di legittimazione del ricorrente A.A. in proprio e per conto della società D. Srl e la fondatezza del recupero erariale e il giudice disattendeva la questione preliminare, confermando le riprese nel merito. A fondamento della decisione, faceva leva, quanto alla legittimazione di A.A., sui “diretti interessi nascenti dalla proprietà al 100% delle quote sociali”, nonché sulle responsabilità che gli sarebbero potute derivare per essere stato l’amministratore della D. all’epoca dei fatti; nel merito, argomentatamente accertava “la sola cartolarità” delle cessioni intracomunitarie delle quali si discuteva.

  1. Avverso tale sentenza, A.A. ha proposto ricorso per Cassazione in proprio e per conto della società, articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso e ricorso incidentale, nel quale ripropone la questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Replica A.A. con controricorso avverso il ricorso incidentale.

La causa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione dell’art. 12 della L. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l’omesso svolgimento di un effettivo contraddittorio nella fase amministrativa.

Con il secondo motivo A.A. prospetta la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 57, 58 e 61 del D.Lgs. 546/1992), in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., visto il richiamo a circostanze e documenti mai citati nell’atto impositivo.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 53 e 61 del D.Lgs. 546/1992), ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., vista la totale assenza, nel procedimento, della documentazione (allegati al p.v.c.) a supporto di quanto contestato dall’Amministrazione finanziaria.

Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e del relativo riparto dell’onere probatorio, ai fini art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

  1. L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione in capo a A.A.
  2. Su di un piano logico, dev’essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale, che pone la questione della legittimazione di F. A.A. a proporre il ricorso introduttivo del giudizio “in proprio, nonché per conto della D. Srl, nonché già amministratore unico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa”.
  3. Il ricorso incidentale è fondato.

4.1. Il Collegio osserva innanzitutto che A.A. ha impugnato, nella prospettata inerzia della custode e amministratrice C.C. (il fallimento della società con la nomina del curatore fallimentare B.B. non interviene che successivamente all’incardinamento del giudizio, il 2.5.2013), l’avviso di accertamento “in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro, di amministratore all’epoca dei fatti e di creditore in surroga” della società (cfr. p.6 ricorso in Cassazione e p. 2 controricorso che riporta il pertinente passaggio del ricorso introduttivo).

4.2. Dunque, A.A., da un lato basa la sua legittimazione “in proprio e nella qualità di titolare unico delle quote in sequestro” della Srl, ossia come socio, sull’inerzia dell’amministratore giudiziario; dall’altro, sostenendo di essere amministratore della società e di agire in tale veste anche per suo conto e, infine, terzo profilo, asserendo di agire in surroga ex art.2900 cod. civ. per un credito personale verso la società.

  1. Va innanzitutto esclusa in capo a A.A. la qualità di amministratore della società ratione temporis. Infatti, a p.2 del ricorso si legge che C.C., “nominata custode giudiziario delle quote della citata D. Srl in data 12 gennaio 2012, ha nominato sé stessa quale amministratore unico della società in data 20 gennaio 2012”. L’Agenzia conferma che, nella presente fattispecie, l’assemblea ordinaria in data 20 gennaio 2012 ha nominato la custode giudiziaria C.C. amministratrice unica della società e, dunque, in data antecedente sia alla notifica del p.v.c. (febbraio 2012) sia alla notifica dell’avviso (aprile 2012).

5.1. Perciò, al momento della notifica dell’avviso di accertamento (20.7.2012), è amministratore unico della società C.C., apposta custode giudiziario dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma a seguito del provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della D. Srl

A fronte della nomina quale amministratrice, diviene recessiva, ai fini del giudizio, la qualità di C.C. di custode e amministratrice giudiziaria delle quote. Ne consegue che A.A., a partire dalla nomina del custode giudiziario quale amministratore unico nel gennaio di quell’anno È cessato dalla carica di amministratore, perdendo quindi la propria legittimazione.

Indubbiamente, difatti, la circostanza che al custode giudiziario sia riconosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappresentanza del patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l’amministrazione, non vuol dire che gli organi sociali siano venuti meno, o che gli stessi siano stati esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società stessa anche ai fini dell’adempimento delle obbligazioni tributarie. La Corte ha già affermato (v. Cass. 30505 del 2018) che non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l’accertamento dello stato di insolvenza, l’assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni della società.

Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è quindi la società stessa, in persona dell’amministratore legale rappresentante p.t.

Il punto resta, tuttavia, che al momento della proposizione del ricorso introduttivo legale rappresentante è il custode-amministratore C.C.

5.2. È dunque corretto che la notifica sia intervenuta nei confronti della società in persona della C.C., dal momento che il custode giudiziario delle quote sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della proprietà del capitale e in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il conflitto d’interessi. A conferma di ciò, la giurisprudenza (v. Cass. n. 12072 del 2014) riconosce che il custode, assumendo la qualità di amministratore, è legittimato a proporre l’istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio.

  1. Egualmente, il ricorrente non è legittimato nemmeno quale “creditore in surroga”, rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ., tale dovendosi intendersi il brevissimo cenno a pag.6 del ricorso, e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell’inerzia del custode amministratore.

6.1. Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003, n. 4579 del 2009, n. 29325 del 2021), difatti, l’interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio.

  1. Non è poi pertinente la sentenza Cass. Sez. 1, n. 22800 del 03/11/2011 richiamata nella decisione di appello, nella quale la Corte ha precisato quale sia la legittimazione non del socio ex legale rappresentante, bensì dell’amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

Secondo la decisione da ultimo citata, costui è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società medesima, in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare, bensì si estende all’esercizio dei diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, quali il diritto di voto e d’impugnazione delle delibere assembleari, nonché all’esercizio di poteri gestori e di amministrazione. Come già sopra considerato, nel caso in esame al momento della notifica dell’avviso la società non è fallita, né si pone un tema di impugnazione dell’avviso da parte del custode, che non è affatto intervenuta e, anzi, è il presupposto dell’azione intrapresa da A.A.

7.1. Il quadro fattuale concreto non è direttamente investito neppure dall’azione diretta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287 del 28/04/2023, la quale ha stabilito che, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. La sentenza ha precisato che l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Diversa è la presente fattispecie nella quale A.A., nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio in proprio e per conto della società, non è e non può essere considerato un soggetto fallito cui è stato notificato l’atto impositivo, sia per lo schermo societario sia perché nessun fallimento è ancora intervenuto.

7.2. A maggiore ragione, a A.A. non può essere riconosciuta la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza della Sezione riconosce in applicazione del principio affermato da Sez. U. n. 11287 del 2023, secondo la quale, qualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, l’avviso di accertamento notificato nella fase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla società in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappresentante (Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023).

  1. Alla luce della disamina che precede, va in ultimo condiviso il precedente relativo alla medesima parte, sia pure senza far riferimento all’inerzia, costituito da Cass. 14795 del 2025 che esclude la legittimazione di A.A. “per varie ragioni: intanto perché come già detto non si può nella specie parlare di inerzia; poi perché pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazione del legale rappresentante in caso di nomina di custode giudiziale nella specie, come specificato e pacifico, quest’ultimo aveva assunto altresì la veste di amministratore, con totale sostituzione dello stesso nella legale rappresentanza della società”.

Deve conclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità’ delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall’assemblea della società amministratore unico.

  1. L’accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ricorso introduttivo, nonché quello principale perché, ai sensi dell’art.382 u.c. cod. proc. civ., ab origine “la causa non poteva essere proposta” contro l’avviso di accertamento da A.A. “in proprio, nonché per conto della D. Srl, nonché già amministratore unico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa”.

La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio.

  1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.385, comma 2, cod. proc. civ.
  2. Infine, è dovuto il raddoppio del contributo unificato, per le ragioni che seguono.

Va premesso che il caso della cassazione senza rinvio di cui all’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., si è prestato a interpretazioni difformi rinvenibili nella giurisprudenza, anche della Sezione. Formalmente, il ricorso per Cassazione viene infatti accolto, ma ciò avviene o per il riconoscimento “che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione”, oppure perché “ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”. Così, ad un primo orientamento che valorizza il dato formale dell’accoglimento del ricorso e, perciò, non applica il raddoppio del contributo, se ne contrappone un secondo che dà peso alla sostanza della preclusione alla prosecuzione o alla proposizione della causa, favorevole al riconoscimento del raddoppio.

11.1. Ad esempio, in un caso di cassazione senza rinvio, tenendo conto che l’annullamento della sentenza impugnata non era dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibile il suo ricorso introduttivo e dunque anche quello promosso in sede di legittimità, la Corte (Cass. n. 12424 del 2023) ha ritenuto sussistente il presupposto per il raddoppio del contributo.

Ancora, in un contesto di applicazione dell’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., in cui la decisione non è dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati da parte ricorrente, il raddoppio è stato riconosciuto da questa Sezione (Cass n. 24043 del 2025), perché né è derivata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e, dunque, anche quello promosso in sede di legittimità.

  1. Per fornire un’interpretazione utile alla nomofilachia, è opportuna una breve ricostruzione della ratio sottesa alla normativa applicabile.

Come noto, il giudice dell’impugnazione può attestare i presupposti per il versamento del doppio contributo condizionandone la debenza all’obbligo di versare il contributo iniziale (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

Sul piano normativo, gli artt. 918 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dettano la disciplina vigente del contributo unificato di iscrizione a ruolo e, in particolare, l’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“legge di stabilità 2013”) ha inserito il comma 1quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, che recita: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

12.1. La relazione tecnica di accompagnamento alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha presentato l’art. 1, comma 17, come disposizione idonea a comportare maggiori entrate per il bilancio dello Stato. La Corte costituzionale è quindi intervenuta sulla natura del “raddoppio” contemplato dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, chiarendo, in piena sintonia con la dottrina, che è un'”entrata tributaria erariale” (Corte cost. n. 143 del 2012).

Nonostante sia correlato alla fruizione del servizio giustizia, il contributo unificato è però privo di sinallagmaticità, poiché in via forfetaria è commisurato sulla base del valore economico della causa e non del costo della prestazione resa e, per tale ragione, generalmente viene identificato come “tassa”.

Sul versante euronitario, la Corte di Giustizia ha ricordato che, nell’ambito del principio di autonomia processuale degli Stati membri, i tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionale destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ai candidati e agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatrici, e così essi non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665 (v., in tal senso, CGUE 12 marzo 2015, C538/13 e Vigilo Ltd, punto 40; CGUE 12 dicembre 2002, C470/99, UniversaleBau e a., punto 72).

Coerentemente, le Sezioni Unite della Corte (v. sentenza n.20621 del 2023) affermano che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo di versamento del “primo” contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, e assolve all’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie.

Identica natura tributaria è riconosciuta all'”ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”, anche incidentale, che sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

12.2. La Consulta ha poi escluso che il principio della capacità contributiva sia un limite alla potestà di imposizione di cui all’art. 53 Cost.: il disposto non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia (Corte cost. n.78 del 2016).

La sentenza n. 120 del 2016 ha anche rimarcato che il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi dell’inutile funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione e, perciò, l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, correla l’aggravio del contributo unificato a tutti i casi di esito negativo dell’impugnazione.

La norma, pertanto, risponde alla ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e al legislatore va riconosciuto un ampio margine di discrezionalità nel perseguire, tra le svariate finalità con l’imposizione fiscale, quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose.

La Corte del Lussemburgo, proprio con riferimento all’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115, del 30 maggio 2002, ha avallato tale interpretazione, affermando che non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l’articolo 1 della direttiva CEE 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, né con i principi di equivalenza e di effettività. Una tale interpretazione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade ad un tempo l’introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento (v. CGUE 6 ottobre 2015, Causa C61/14, punti 71 e 72).

12.3. Le Sezioni Unite della Corte (20621/2023, cit.) hanno anche chiarito che è conforme ad un principio di giustizia distributiva allocare il costo del processo in capo a colui che ne abbia cagionato lo svolgimento, tenendo presente che sono due piani distinti la doverosità del contributo unificato e, in particolare, del suo raddoppio, e la soccombenza, la quale è il criterio che di norma regola il diverso profilo della distribuzione delle spese processuali.

“È, dunque, proprio e soltanto l’esito integralmente negativo del giudizio di impugnazione che giustifica il maggior costo del servizio imposto al richiedente, il quale ha vanamente sollecitato il riesame di una decisione meritevole di passare in giudicato ed ha fatto svolgere un ulteriore grado di giudizio rivelatosi del tutto superfluo”.

Per contra, “L’accoglimento del gravame giustifica il trattamento tributario agevolato in favore di chi abbia avuto bisogno dell’ulteriore prestazione del servizio giustizia allo scopo di sovvertire la decisione ingiusta maturata nel grado precedente” (ibidem).

Infine, va considerato che, nel processo tributario, il raddoppio del contributo unificato si applica soltanto ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e non anche in sede di merito (cfr. Cass. n.27296 del 2024).

12.4. Sulla base del quadro sopra ricostruito, si deve ritenere che il raddoppio del contributo unificato trovi applicazione anche nella fattispecie dell’annullamento della sentenza, impugnata dal ricorrente principale, senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta: nel caso in esame ricorre un vizio che inficia requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza (v. Cass., sez. un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a).

La ratio della norma dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 esige l’applicazione del raddoppio della tassa nella presente fattispecie, perché la norma è orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr. Cass. n.3288 del 2018; Cass. n.13636 del 2015; Cass. n.19464 del 2014), quale si è rilevata essere quella proposta dal ricorrente principale, il quale nella sostanza ha avuto doppiamente torto, incardinando non solo un ricorso principale inammissibile davanti alla Corte di cassazione, ma un intero giudizio superfluo sin dal primo grado.

Va così affermato in diritto il seguente principio: “Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo”.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate ricorrente incidentale, liquidate per il primo grado in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per il secondo grado in Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e per il giudizio di legittimità in Euro 14.000, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2025.


COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento del ricorso incidentale per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, la sentenza di secondo grado viene annullata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’originario ricorso tributario, proposto in primo grado, risultava inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, e dunque “la causa non poteva essere proposta”.

Si pone quindi il problema di determinare se, in tale fattispecie, sia oppure no applicabile il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (così come aggiunto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, cd. “legge di stabilità 2013“).

La sentenza in commento fornisce risposta affermativa a tale quesito, sulla base della ratio della predetta norma, volta ad evitare la proposizione di impugnazioni inammissibili o palesemente infondate, e quindi meramente pretestuose e/o dilatorie.

Viene quindi affermato il principio di diritto secondo cui “Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la “causa non poteva essere proposta”, dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo“.

Analogamente, il raddoppio del contributo unificato è destinato a trovare applicazione anche alle altre fattispecie di annullamento senza rinvio previste dall’art. 382, comma 3, c.p.c., ossia qualora la Suprema Corte riconosca il difetto di giurisdizione del giudice, di cui si impugna il provvedimento, e di ogni altro giudice oppure riconosca che il processo non poteva essere proseguito.