Cass. civ., sez. V, ord., 31 marzo 2026 n. 7779


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere Rel.

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23495/2024 R.G. proposto da:

I. E. P., rappresentato e difeso dall’avvocato D. A.                                                                                                                     -ricorrente-

contro

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato D. R.                                -controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del LAZIO n. 2747/2024 depositata il 24/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

Svolgimento del processo

  1. In data 26.11.2021 l’istituto ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento nn. Omissis, con il quale gli veniva richiesto il pagamento di differenze d’imposta, oltre sanzioni ed interessi per l’anno 2016, riferite alle unità immobiliari site negli immobili in Omissis, in Via Omissis, Via Omissis e Via Omissis, a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU).
  2. Con la sentenza n. 14287/2022 depositata in data 14.12.2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato le domande avanzate.
  3. Il P. I. E. ha formulato appello e la CGT di appello, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.

3.1. In particolare, la Corte di gravame ha ritenuto che lo Statuto e la perizia tecnica prodotti dall’Istituto non fossero sufficienti a dimostrare che l’attività fosse svolta con modalità non commerciali. Dallo Statuto risultava infatti che l’Istituto potesse ospitare non solo sacerdoti studenti, ma anche vescovi e, in casi eccezionali, laici, elemento che non è stato ritenuto idoneo a garantire la natura esclusivamente istituzionale dell’attività. La Corte ha in proposito richiamato la normativa dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, sottolineando che non basta che l’attività rientri astrattamente tra quelle esenti, ma occorre dimostrare concretamente l’assenza di modalità commerciali. Inoltre, il requisito soggettivo dell’ente non commerciale deve coesistere con quello oggettivo, non essendo sufficiente la semplice destinazione degli utili a fini religiosi in un momento successivo.

  1. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Roma Capitale.

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