Cass. civ., sez. V, ord., 29.08.2019 n. 21821


Svolgimento del processo

che:

– con sentenza n. 1327/2016, depositata il 14 luglio 2016, la CTR di Firenze ha rigettato l’appello proposto da Umbra Acque S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, pronunciando sul ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso avviso di pagamento di contributi relativi agli anni dal 2009 al 2011, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito;

– a fondamento del decisum ha ritenuto la CTR che:

– venivano in rilievo contributi (cd. beneficio di scolo) dovuti dal gestore di servizio idrico integrato per l’utilizzazione di canali consortili per lo scarico di acque reflue;

– così come rilevato dalla giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, detti contributi non avevano natura tributaria in quanto trovavano fondamento in una convenzione e, così, costituivano corrispettivo di una prestazione commerciale;

– Umbra Acque S.p.a. ricorre per cassazione articolando tre motivi;

– con un primo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, assumendo, in sintesi, la ricorrente che, – anche alla stregua degli arresti di legittimità, – nella fattispecie difettava la previa intesa (tra Autorità d’ambito territoriale e Consorzio) qual presupposta dalla legislazione regionale (L.R. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, art. 21, comma 3) ai fini della determinazione dei contributi in contestazione; difetto, questo, cui si correlava l’iniziativa unilateralmente assunta dal Consorzio nella determinazione dei contributi stessi e, con ciò, il fondamento della giurisdizione del giudice tributario;

– con un secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla L.R. Umbria n. 30 del 2004, art. 21, comma 3, cit., al R.D. n. 215 del 1933, art. 11, ed al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, deducendo che, dal cennato difetto di una previa intesa, conseguivano implicazioni (oltreché sulla giurisdizione) sulla debenza contributiva, costituendo l’intesa presupposto necessario (ed imprescindibile) “nel procedimento di accertamento e determinazione del beneficio di scolo”;

– col terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viene denunciata carenza assoluta di motivazione della decisione e/o insufficienza, violazione dello ius constitutionis, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L.R. Umbria n. 30 del 2004, cit., art. 20, comma 6, assumendosi, più specificamente, il difetto di motivazione dell’atto impugnato, e l’indeterminatezza del conseguente beneficio di scolo, in ragione del mero richiamo del piano di classifica (in quanto tale inidoneo a giustificarne l’imposizione);

– il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia non ha svolto difese.

Motivi della decisione

che:

– la notificazione del ricorso è stata, nella fattispecie, eseguita a mezzo del servizio postale (L. n. 890 del 1982) e la ricorrente non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata;

– secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, l’omessa produzione di detto avviso di ricevimento, – che rileva in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, – in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass. Sez. U., 14/01/2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28/03/2019, n. 8641; Cass., 12/07/2018, n. 18361; Cass., 01/10/2015, n. 19623; Cass., 28/04/2011 n. 9453; Cass. Sez. U., 12/05/2010, n. 11429);

– nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Consorzio svolto attività difensiva;

– in ragione della rilevata inammissibilità, ricorrono, per converso, i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002,  n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,  n. 115, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019


 

COMMENTO

L’ordinanza in commento conferma il principio di diritto secondo cui, in caso di notifica del ricorso per Cassazione mediante il servizio postale, a norma della Legge 20.11.1982 n. 890, l’avviso di ricevimento assume rilevanza essenziale in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

L’omessa produzione di detto avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione,  nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (si vedano, in senso conforme, Cass. civ. SS.UU., 14.01.2008 n. 627; Cass. civ., SS.UU. 12.05.2010 n. 11429; Cass. civ., sez. III, 28.04.2011 n. 9453; Cass. civ., sez. V, 01.10.2015 n. 19623; Cass. civ., sez.VI-2, ord., 12.07.2018 n. 18361 e Cass. civ., sez. V, ord., 28.03.2019 n. 8641). 

Tali pronunce hanno altresì specificato come la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento debba avvenire entro l’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. Quest’ultima non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in quanto ciò violerebbe il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Resta in ogni caso salva la facoltà per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo prova documentale di essersi tempestivamente attivato per richiedere un duplicato dell’avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, Legge 20.11.1982 n. 890.