Cass. civ., sez. V, ord., 06 agosto 2024 n. 22163


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere

Dott. SALEMME Andrea Antonio – Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5126/2021 R.G. proposto da

A.A. Srl, rappresentato e difeso dall’avvocato C. L. (Omissis) e dall’avvocato A. M. (Omissis), con domicilio digitale PEC (Omissis)  -ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE                                                                                                    intimata-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 3482/2020 depositata il 08/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME.

Svolgimento del processo

A.A. Srl proponeva ricorso avverso una serie di cartelle esattoriali “apprese dall’estratto di ruolo effettuato presso gli uffici dell’agente della riscossione di Salerno, rappresentando che solo attraverso quest’ultimo fosse venuta a conoscenza dell’esistenza della pretesa erariale ivi riportata” (p. 2 ric.).

La CTP di Salerno, con sentenza n. 5234/2018 depositata il 12 dicembre 2018, rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello alla CTR della Campania-Sezione distaccata di Salerno, la quale, con ordinanza del 14 aprile 2020, comunicava il rinvio della trattazione della controversia al 3 giugno 2020, contestualmente invitando le parti a rinunciare alla richiesta trattazione in pubblica udienza.

Pur senza che alcuno dei difensori avesse rinunciato alla trattazione in pubblica udienza, la CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. L’agente della riscossione resta intimato. La contribuente deposita memoria telematica recante la data del 14 maggio 2024.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione degli artt. 33 e 61 D.Lgs. 546/1992, dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – Trattazione della controversia in camera di consiglio in luogo della pubblica udienza. Nullità del procedimento e della sentenza”.

La sentenza impugnata viola le rubricate disposizioni di legge, in quanto pronunciata in difetto del richiesto contraddittorio orale.

Preliminarmente, traendo il giudizio origine dall’impugnazione di un estratto di ruolo, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile, in ragione di quanto rappresentato nella memoria.

Più nel dettaglio, va rammentato che, giusta Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, “in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.

Va poi rammentato che C. cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall’art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021, conv. in L. n. 215 del 2021, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.

Ora, agli effetti di Sez. U, n. 26283 del 2022, la contribuente, che ha impugnato gli estratti di ruolo a seguito di accesso presso l’agente della riscossione, con la memoria, allega l’esistenza di un interesse concreto ed attuale a coltivare l’impugnazione mediante la proposizione del ricorso per cassazione che ne occupa, stante la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, come comprovato dalla allegata “domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A., richiesta di ammissione al bando presentata il 31/05/2024”.

Ciò premesso, il motivo è fondato.

Come già rilevato da questa S.C., “in tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza” (Sez. 5, Sentenza n. 10678 del 11/05/2009 (Rv. 607507-01)).

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per le spese.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2024.


COMMENTO REDAZIONALE- La pronuncia in commento, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso contro il ruolo non notificato, stante la partecipazione della società contribuente a procedure ad evidenza pubblica (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), accoglie il motivo di ricorso per Cassazione della predetta società, volto a lamentare l’omessa trattazione in pubblica udienza della controversia nel grado di appello, nonostante la richiesta in tal senso, formulata nel ricorso in appello e mai rinunciata.

Trova quindi conferma il principio secondo cui, nel rito tributario, il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza in tal senso contenuta nell’atto di appello o nelle controdeduzioni della parte resistente (che, in tal caso, devono essere notificate alla controparte), vìola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 25 luglio 2001 n. 10099 e Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2009 n. 10678).