Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sez. I, 21.10.2019 n. 832
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto il ricorso con il quale si impugnano:
- cartella di pagamento Tarsu, anno 2010, Comune di Caltanissetta ricevuta il 18.12.2018 e si contesta che non essendo stato notificato alcun atto prodromico interruttivo dei termini prescrizionali, la pretesa si sarebbe prescritta;
- avviso di accertamento Tarsu 2012, Comune di Caltanissetta ricevuto il 19.12.2018 in quanto il possesso dell’immobile sarebbe pacificamente accertato al l gennaio del 2012 con conseguente decorso del termine decadenziale dallo stesso anno e spirare del termine al 31.12.2017.
Preso atto della regolare convocazione in giudizio del Comune convenuto e della mancata costituzione e/ o del mancato deposito di atti a confutazione delle ragioni indicate in ricorso.
Ritenuto il ricorso fondato.
- Ritenuto che in ordine alla cartella impugnata la pretesa recata e relativa all’anno 2010, in assenza del deposito di atti a riprova della interruzione dei termini, è prescritta per decorso del termine quinquennale di legge (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 22305 del 13.9.2018 secondo cui alla Tarsu si applica il termine breve di prescrizione “che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art. 2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 6 aprile 2018, n. 8741; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26942; Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi…”).
- Considerato, altresì, in ordine all’avviso di accertamento impugnato, che la pretesa Tarsu è relativa ad immobile di cui il ricorrente/contribuente ha denunciato il possesso il 30.7.2009 – e che, in assenza di prova contraria – tale possesso è da presumersi alla data del 1° gennaio 2012, anno per il quale è stata attivata con l’avviso impugnato la pretesa fiscale.
Considerato che nella specie il Giudice della legittimità (cfr. Corte di Cassazione – Sez. Tributaria Civile – con la sentenza n. 22224 depositata il 03 novembre 2016) ha stabilito che in ordine alla decorrenza del termine quinquennale di legge occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva atteso che nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, mentre nel secondo caso, dal 20 gennaio dell’anno successivo.
Ritenuto che in base al condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione che le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo, con la conseguente diversa decorrenza del termine decadenziale quinquennale.
Rilevato che oggi oggetto di contestazione è la TARSU 2012, che la occupazione- anche in assenza di diversa prospettazione da parte del Comune convenuto – è iniziata tra il 1° ed il 19 gennaio 2012, per cui il termine decadenziale decorre dalla dallo stesso anno con conseguente spirare al 31 dicembre 2017.
Considerato che l’avviso impugnato è stato notificato il 19.12.2018, oltre i termini suindicati, va dichiarata la decadenza del Comune di Caltanissetta dal potere impositivo.
P.Q.M.
la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, Sezione n. l
accoglie il ricorso, annulla entrambi gli atti impugnati. Condanna il Comune di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 250 (duecentocinquanta Euro) oltre contributo unificato.
Così deciso a Caltanissetta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2019.
COMMENTO
La pronuncia in commento accoglie il ricorso del contribuente ed annulla una cartella TARSU relativa all’anno 2010 ed un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2012.
In merito alla prima, la Commissione Tributaria Provinciale ribadisce l’applicabilità ai tributi locali, ed in particolare alla TARSU, della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall’art. 2948 n. 4 c.c. (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 23.02.2010 n. 4283; Cass. civ., sez. V, 23.11.2011 n. 24679; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 14.11.2017 n. 26942 e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13.09.2018 n. 22305; Cass. civ., sez. V, 02.10.2019 n. 24542, di cui quest’ultima commentata in questa Rivista). Non essendovi prova dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione dall’anno di imposta 2010, il credito portato dalla cartella di pagamento viene ritenuto prescritto.
In merito al secondo, la Commissione rileva che la pretesa TARSU è relativa ad immobile di cui il contribuente aveva denunciato il possesso in data 30 luglio 2009. In assenza di prova contraria, tale possesso deve presumersi esistente alla data del 1°gennaio 2012, anno per il quale è stata attivata la pretesa fiscale con l’avviso di accertamento impugnato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V, 03.11.2016 n. 22224), in ordine alla decorrenza del termine di decadenza quinquennale per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali (previsto dall’art. 1, comma 161, Legge 27.12.2006 n. 296), occorre differenziare il caso in cui la detenzione o l’occupazione dei locali sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Infatti, nel primo caso, il termine di decadenza quinquennale decorre dall’anno corrente, mentre nel secondo decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.
Nel caso concreto, in cui oggetto di contestazione era la TARSU 2012, l’occupazione dell’immobile- anche in assenza di diversa prospettazione da parte del Comune convenuto – doveva considerarsi iniziata tra il 1° ed il 19 gennaio 2012, posto che il contribuente aveva denunciato il possesso dell’immobile in data 30 luglio 2009. Pertanto, il termine di decadenza decorre dallo stesso anno 2012, con conseguente spirare dello stesso alla data del 31 dicembre 2017. Posto che l’avviso impugnato era stato notificato il 19 dicembre 2018, oltre i termini suindicati, viene dichiarata la decadenza del Comune dal potere impositivo.