Occorre premettere che l’ingiunzione fiscale emessa per la riscossione di un’entrata patrimoniale è opponibile dinanzi al Giudice Ordinario, nelle forme del rito ordinario di cognizione.
Ciò è quanto stabilito dall’art. 32, comma 1, D.lgs. 01.09.2011 n. 150, secondo cui: “Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”.
Come chiarito da Cass. civ., Sezioni Unite, 05.01.2016 nn. 29 e 30, “le disposizioni del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono dettate sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie ivi previste e (ri)disciplinate – come dimostra chiaramente anche il rilievo che tali disposizioni contengono spesso norme sulla competenza – e non introducono deroghe alle norme attributive della giurisdizione, sicché detta sussistenza deve essere attentamente verificata caso per caso, in ragione appunto della natura del rapporto dedotto in giudizio, della relativa disciplina sostanziale e della tutela concretamente richiesta” e ancora “queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che, in materia di opposizione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 3 non deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico”.
Pertanto, le norme di cui agli artt. 3 R.D. 639/1910 e 32 D.lgs. 150/2011 trovano applicazione quando la controversia, in ragione della natura del rapporto controverso, non sia soggetta ad una giurisdizione speciale (quale quella tributaria, amministrativa, contabile, etc.), ma ricada nella residuale giurisdizione del giudice ordinario.
Le predette norme nulla stabiliscono relativamente ai termini di impugnazione dell’ingiunzione fiscale soggetta alla giurisdizione ordinaria, e ciò può far sorgere il dubbio se possa ancora ritenersi applicabile il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscale, posto dal previgente art. 3 R.D. 639/1910.
Tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 34, comma 40, D.lgs. 150/2011, disponeva che: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l’ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile. L’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso”.
Ad oggi, invece, l’art. 3 R.D. 639/1910 (come modificato dall’art. 34, comma 40, D.lgs. 150/2011) dispone che : “Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, ed ha quindi perduto ogni riferimento ad un termine finale per la proposizione dell’opposizione.
D’altra parte, però, anche sotto la vigenza del precedente testo normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva concluso per la natura non processualmente perentoria del termine di trenta giorni ivi previsto, il cui superamento aveva quale effetto non già quello di precludere e/o rendere inammissibile l’opposizione, ma solo quello (extra-processuale) di rendere irretrattabile il credito contenuto nell’ingiunzione (in tal senso Cass. civ., sez. I, 18.09.2003 n. 13751 e Cass. civ., sez. I, 16.11.2006 n. 24449).
Tale effetto dell’irretrattabilità del credito, in caso di mancata opposizione dell’ingiunzione nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, deve ritenersi tutt’oggi ricavabile dal sistema, nonostante la nuova formulazione dell’art. 3 R.D. 639/1910.
Infatti, il termine di trenta giorni è ancora oggi previsto per il pagamento dell’ingiunzione fiscale dall’art. 2, comma 1, R.D. 639/1910, secondo cui “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
Se, trascorso il termine di trenta giorni, il Concessionario può intraprendere gli atti esecutivi, ciò significa evidentemente che, una volta trascorso tale termine, il titolo esecutivo si è formato e non è più contestabile.
Di conseguenza, appare preferibile ritenere che ancora ad oggi, al fine di evitare l’irretrattabilità del credito portato dall’ingiunzione fiscale soggetta alla giurisdizione ordinaria, l’atto di citazione in opposizione a quest’ultima ex art. 32 D.lgs. 150/2011 debba essere notificato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione medesima.