Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 8 maggio 2024, n. 12528
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. CATALDI Michele – Presidente
Dott. DE ROSA Maria Luisa – Consigliere
Dott. MACAGNO Gian Paolo – Consigliere
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
Dott. ANGARANO Rosanna – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8366/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE domiciliate ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che le rappresenta e difende, – ricorrenti –
Contro
…, – intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 7176/2021, depositata l’08/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere Rosanna Angarano.
Svolgimento del processo
- L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione ricorrono nei confronti della …, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, a fronte dell’impugnazione di un avviso di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento, ha ritenuto cessata la materia del contendere quanto ad una di dette ultime ed ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi portati dalle restanti cartelle; per l’effetto, ha annullato in parte qua l’intimazione stessa.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito portato da alcune delle cartelle impugnate, limitatamente agli interessi ed alle sanzioni, per decorso del termine quinquennale tra la data del 21 agosto 2012 cui risaliva l’ultimo atto interruttivo successivo alla notifica delle cartelle, consistente nella revoca della rateizzazione, e la data del 13 settembre 2019 di notifica dell’intimazione. Quanto al credito per interessi, le ricorrenti assumono che non si applicherebbe il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ., relativo ai debiti da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più breve; in quanto il termine sarebbe quello applicabile al credito cui afferiscono, ovvero, nella fattispecie, il termine decennale. Quanto al credito per le sanzioni, assumono che non troverebbe applicazione il più breve termine di cinque anni di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997 che riguarderebbe l’ipotesi di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni non collegate ai tributi.
- Il motivo è infondato.
2.1. E’ principio consolidato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass. 24/01/2023, n. 2095, Cass. 08/03/2022, n. 7486).
2.2. Quanto alle sanzioni l’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
Questa Corte ha più volte ribadito sul punto che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece, come nella fattispecie in esame, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 cit.; (Cass. 26/02/2024, n. 4969 Cass. n. 1980 del 2022 cit. Cass. 09/08/2016 n. 16730).
- In definitiva il ricorso dev’essere rigettato.
- Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della società contribuente.
- Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria l’8 maggio 2024.
MASSIMA: Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997