Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26 agosto 2024, n. 23102


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia – Consigliere

Dott. SALEMME Andrea Antonio – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – Relatore

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21608/2021 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;                                                                                                                           – ricorrente –

contro

…, in persona del legale rappresentante p.t.;                                                                                                             – intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n.743/13/2021 depositata in data 25/01/2021, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2024 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Svolgimento del processo

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, è stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 420/01/17 che ha accolto il ricorso introduttivo della società, ora in liquidazione, Super Allestimenti Navali Srl volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno di imposta 2012 n.(Omissis), emesso a seguito del Processo verbale di constatazione redatto il 30.4.2015, dall’Ufficio delle Dogane di Siracusa nei confronti della contribuente, esercente lavori di meccanica generale.

Nel p.v.c. veniva contestato alla società di aver emesso e registrato, nel 2012, fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis, 1 comma, lett. e), del D.P.R. n. 633/72, per un importo complessivo pari ad Euro 99.320,00, in assenza dei requisiti per poter usufruire del regime di non imponibilità. Veniva contestata al proposito la mancata dimostrazione dell’effettiva natura dei servizi resi e, in particolare, il loro riferimento alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, locazione e noleggio di navi o aeromobili destinati all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio. Sotto un secondo profilo, veniva contestato alla Società di aver effettuato, in assenza di contratti di appalto, acquisti in regime di non imponibilità da soggetti che non erano né armatori né costruttori di navi. Il giudice di prime cure annullava l’atto impositivo, ritenendo che nel caso di specie l’A.F. non avesse dato luogo al dovuto contraddittorio, decisione confermata dal giudice d’appello.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo, l’Agenzia prospetta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 L. 212/2000 per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto che il contraddittorio non si fosse correttamente svolto nel caso di specie, nel pieno rispetto dello Statuto del Contribuente, dal momento che l’art. 6 non individua un momento preciso per l’attivazione del confronto con il contribuente, limitandosi a prevedere che esso si instauri prima dell’iscrizione a ruolo.

1.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 comma 5 D.P.R. n.633 del 1972, 2697 cod. civ., con riferimento alla produzione documentale relativa ai contratti di appalto e subappalto in quanto non esibiti in fase amministrativa dalla contribuente e per la prima volta depositati in fase processuale.

1.2. Il terzo motivo prospetta, senza individuazione del pertinente paradigma dell’art. 360 comma 1 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis lett. e) comma 1 del D.P.R. n.633 del 1972 con riferimento alle fatture in cui vengono descritte cessioni di merci che non possono essere considerate non imponibili.

  1. Il ricorso è inammissibile.

A fronte di una pluralità di rationes decidendi espresse dal giudice d’appello, sia sul rispetto del contraddittorio nel procedimento che sul merito delle riprese, le censure 2 e 3 relative al merito, più liquide, sono inammissibili. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, il ricorso non trascrive né allega il PVC dove sarebbe contenuto l’avvertimento circa le conseguenze della mancata esibizione dei documenti. In presenza di questa assenza di specificità, vi è indeterminatezza persino su quale fosse esattamente la documentazione richiesta in sede amministrativa e non esibita.

Inoltre, la doglianza non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, in quanto non contesta l’affermazione della CTR secondo cui la CTP aveva affermato che i contratti di appalto non devono avere necessariamente la forma scritta potendosi tenere conto di altri elementi ai fini della decisione.

  1. Il terzo motivo è inammissibile in quanto impinge in un accertamento in fatto della sentenza d’appello, nel capo in cui la CTR a pag.2 afferma che la società aveva provato “di aver fatto reso servizi ed utilizzato materiali per servizi resi su navi ed aeromobili”. Inoltre, le fatture in questione ai fini della dimostrazione della non pertinenza delle prestazioni all’attività di impresa non sono riprodotte in ricorso, profilo di difetto di specificità grave che non consente di superare l’accertamento fattuale del giudice.
  1. In conseguenza di quanto precede diviene inammissibile per carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ. il primo motivo, relativo al contraddittorio nella fase procedimentale, non essendo state utilmente censurate le rationes decidendi attinenti al merito ad opera dei motivi secondo e terzo.

Infatti, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa utile impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non utilmente impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

  1. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato senza dover provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
  1. Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma il 12 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2024.


MASSIMA: In materia tributaria, l’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000, non prevede un momento specifico per l’attivazione del confronto con il contribuente, limitandosi a stabilire che questo deve avvenire prima dell’iscrizione a ruolo. Tuttavia, l’assenza di un corretto contraddittorio può portare all’annullamento dell’atto impositivo se non viene dimostrato che esso si sia instaurato in modo adeguato nel rispetto dello Statuto del Contribuente.