Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. II, 10 dicembre 2020 n. 235


Svolgimento del processo

1-La Sig.ra (…) ricorre nei confronti dell’Azienda U.S.L., anche A., e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Reggio Emilia ,avverso cartella di pagamento portante iscrizione a ruolo,per Euro 155,74, di “entrate patrimoniali anno 2015 per crediti A.”; la Ricorrente ,nel proprio gravame, deduce che: l’iscrizione a ruolo si riferisce “a prestazioni sanitarie, rese dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in data (…) 2015 ,conseguenti all’accesso della Ricorrente al pronto soccorso di detta struttura ospedaliera”; in sede di accettazione, h.10.18, il medico di guardia ha qualificato la gravità dell’accesso con il codice “giallo” e, dopo l’effettuazione di esami clinici ed ulteriori visite specialistiche, è stata dimessa, h.16.12, con codice “verde” e con diagnosi conclusiva, come da foglio di dimissioni, di “verosimile IVU”: avendo ritenuto, il medico dimettente, “improprio” l’accesso, Le è stato addebitato il “ticket sanitario” oggetto dell’impugnata iscrizione a ruolo; l’addebito del ticket sarebbe illegittimo posto che la patologia di cui avrebbe sofferto sarebbe stata, in realtà, una “colica renale”, come da certificato del medico di base rilasciato, in seguito a visita ambulatoriale effettuata poco dopo le dimissioni dal pronto soccorso, con prognosi di 3 gg. e, come tale, esente da ticket sanitario secondo la delibera della Giunta E.R. n.389/2011; chiede, infine, in accoglimento del ricorso l’annullamento dell’atto impugnato; vinte le spese; l’intimata Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede di essere estromessa dal giudizio essendo carente di legittimazione passiva processuale, non avendo la Ricorrente dedotto vizi propri dell’atto impugnato e non essendo il “merito” di propria competenza,fungendo Essa solo da ente esattore; vinte le spese; l’A. non risulta costituita.

Motivi della decisione

2-Pregiudizialmente,al merito del ricorso, è necessario affrontare la questione se, in ordine alla natura delle somme iscritte a ruolo sussista la giurisdizione di questo Giudice ai sensi dell’art.2, 1 comma, del rito tributario,secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”. La questione pregiudiziale da risolvere è, dunque, se il cd. “ticket sanitario” sia da qualificare tributo o meno; lo stesso è stato introdotto nel ns. ordinamento, sotto la denominazione di “partecipazione alla spesa”, per la prima volta dal D.L. n. 382 del 1989 “Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali” che, all’art. 1, rubricato “Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica” prevedeva al primo comma che “Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure: a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita; b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee”; la norma proseguiva, poi, con una dettagliata regolamentazione operativa delle modalità con cui doveva esplicarsi la suddetta partecipazione ed al successivo art. 3 prevedeva anche casi di esenzione dal pagamento; la materia è stata poi oggetto di una rivisitazione con il D.Lgs. n. 124 del 1998,avente come oggetto la “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, che all’art. 1, rubricato “Finalità e criteri generali” disponeva che “1. II Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell’assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l’uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni. 2. In armonia con i principi e le finalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia”; dai suddetti, brevi, richiami normativi può desumersi che il cd. ticket sanitario: * è obbligatoriamente dovuto da tutti coloro che accedono alle prestazioni dispensate dal SSN, con particolari esenzioni soggettivamente ed oggettivamente previste; ** è determinato in modo forfettizzato e non copre , in modo puntuale , tutto il costo sopportato dal SSN per le prestazioni dispensate;*** è finalizzato alla copertura insieme alla fiscalità generale (IRAP) alla copertura dei costi sopportati dal SSN; passando,ora, alla definizione di “tributo”, di quali siano cioè le caratteristiche che facciano di un “prelievo” un prelievo tributario, non può che essere richiamato il costante insegnamento della Corte Costituzionale, sent n.238/2009, secondo cui” 7.2.1-Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)” ; assume poi un particolare interesse specifico, ai fini che qui interessano, quanto affermato dalla Corte Costituzionale, sent n. 73/2005, in ordine alla natura di tributo del C.U.T. e, dunque, alla giurisdizione di questo Giudice sui relativi contenziosi, per un prelievo che ha molti punti di omogeneità con il ticket sanitario “Sempre in via preliminare ed ai fini della valutazione dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione, va rilevato che la ricorrente muove dalla premessa che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata tributaria erariale ” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall’art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui “spettano alla Regione siciliana … tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate”. Tale premessa – non contestata dalla difesa erariale – deve essere condivisa, con conseguente ammissibilità del conflitto. La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nome utilizzato dalla normativa che lo disciplina: a) dalla circostanza nomen iuris che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della L. n. 488 del 1999); b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9); c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle “spese degli atti giudiziari” (rubrica del citato art. 9); d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata. Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”; tirando ora le fila di quanto visto finora, va affermata la natura di tributo del cd. ticket sanitario posto che: * è imposto per legge, in particolari situazioni soggettive ed oggettive, a tutti i possibili fruitori del SSN ;**non ha un profilo di sinallagmicità contrattuale in quanto il suo ammontare non è lasciato alla libera determinazione delle parti ma è legislativamente determinato;***non copre il costo del servizio; ****è collegato ad un presupposto economicamente rilevante; va conseguentemente affermata la giurisdizione di questo Giudice in ordine ai relativi contenziosi.

2-Sempre in via pregiudiziale va estromessa dal giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto carente di legittimazione processuale passiva non avendo la Ricorrente dedotto vizi propri dell’atto impugnato.

3-Venendo ora al merito del ricorso va affermata la sua infondatezza con suo conseguente rigetto; infatti non vi è motivo di disattendere quanto affermato dai medici del pronto soccorso nel foglio di dimissioni; gli stessi appaiono, infatti, aver valutato la “situazione” della Ricorrente, al momento dell’accettazione ed al momento della dimissione, con il supporto di tutte le precauzioni professionali del caso, come dimostrato dal foglio di dimissioni; dimostrazione uguale e contraria non risulta invece possibile desumersi dal certificato del medico curante e/o da altra documentazione ,”non” prodotta dalla Ricorrente; le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, a favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione; nulla invece per l’A. non essendosi la Stessa costituita.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, La estromette dal giudizio e respinge il ricorso; le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 200,00 (duecento) a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Reggio Emilia il 1 dicembre 2020.


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento afferma la natura di tributo del cd. “ticket sanitario”, con conseguente giurisdizione tributaria sui relativi contenziosi, ex art. 2 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Tale conclusione viene suffragata da diverse argomentazioni.

In primo luogo, il cd. “ticket sanitario” è imposto per legge, in particolari situazioni soggettive ed oggettive, a tutti i possibili fruitori del Servizio Sanitario Nazionale. Esso è infatti obbligatoriamente dovuto da tutti coloro che accedono alle prestazioni dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale, salve le particolari esenzioni soggettivamente ed oggettivamente previste ex lege. 

Secondariamente, esso è collegato ad un presupposto economicamente rilevante, ma è privo di sinallagmicità contrattuale, dal momento che il suo ammontare non è lasciato alla libera determinazione delle parti, ma è predeterminato ex lege in modo forfettizzato, tale da non coprire interamente ed in maniera puntuale tutto il costo sopportato dal Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni dispensate.

Ricorrono pertanto in esso tutti i criteri necessari per poter qualificare un prelievo come “tributario”, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina il prelievo medesimo.

Tali criteri consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Deve quindi concludersi per la natura tributaria del cd. “ticket sanitario”, con conseguente affermazione della giurisdizione tributaria sui relativi contenziosi.