Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 21 giugno 2019, n. 16684


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n.168 del 2016, art. 1-bis,  comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n.197 del 2016,  osserva quanto segue;

La CTR della Campania con sentenza n. 3341/2/2017, depositata il 11.4.2017 rigettava l’appello proposto dal Comune di … nei confronti di ……… s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di … che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente e applicato l’ICI su una residua superficie edificabile sul presupposto che dal 2008 l’immobile non era stato più in esercizio come albergo e doveva essere demolito. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Salerno propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

  1. Con il primo motivo il Comune di … deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, del D.Lgs. n.546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere la motivazione della sentenza solo apparente.
  2. Con il secondo motivo il Comune di Salerno deduce la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 504 del 1992, art.1, comma 2, art.2, comma 1, e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che erroneamente la CTR non aveva tenuto conto che presupposto dell’imposta ICI è il possesso di fabbricato e che l’albergo era esistente e regolarmente catastato.

Va esaminato prioritariamente, per motivi di ordine logico il secondo motivo di ricorso; esso è fondato.

Sulla questione questa Corte si è più volte pronunciata (Cass. sez. 5, 17/5/2017, n. 12272, Rv. 644137 – 02; Cass., sez. 5, 26/02/2010, n. 4753, Rv. 611757 – 01; Cass., sez. 6 n. 04/10/2004, n. 19750, Rv. 577494 – 01) affermando il principio, cui il collegio intende dare continuità, secondo il quale: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta (da Ultimo Cass. 2392/2019).

Anche l’interpretazione letterale e sistematica della norma depone in tal senso. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504,  istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dispone, per quanto qui rileva: – all’art. 1, comma 2, che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”; – all’art. 2, comma 1, lett. a), che “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1, (…) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”; – all’art. 8, comma 1, che: (a) “l’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni” (precisando che “l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione” e che “in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”).

Dall’analisi delle norme richiamate si desume, in primo luogo, l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito (e, di conseguenza, del rilascio del certificato di abitabilità): l’art. 8, comma 1, infatti, nell’incipit consente soltanto di ridurre l’imposta del 50%, ma non di escludere dall’imposta un fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince l’assoggettamento, comunque, all’imposta di fabbricati presumibilmente non idonei a produrre reddito. In secondo luogo, dalla struttura dell’art. 2, comma 1, poi, deriva che, “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1”, per “fabbricato” deve intendersi ogni “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano” (poi catasto dei fabbricati). L’iscrizione nel catasto edilizio dell'”unità immobiliare”, quindi, costituisce di per sè presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile (Cass. 3436/2019).

Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del primo motivo e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2019


 

COMMENTO

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’imposta.