CTP Milano, sez. XX, 05.06.2019 n. 2545


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, G.A. ha impugnato il provvedimento di ingiunzione di pagamento n. (…) dell’importo complessivo di Euro 434,00 portante sanzioni ed interessi emesso in relazione all’avviso di accertamento n.(…) emesso per omessa denuncia TARES 2013.

Il ricorrente espone i fatti che hanno preceduto l’emissione dell’atto in oggetto: il ricorrente ha ricevuto in data 7/1/2015 gli avvisi di accertamento TARSU per le annualità 2009-2010-2011-2012, e versato quanto richiesto. In data 9/3/2015 si recava in Comune depositando domanda protocollata con n.(…) e -a sua richiesta- veniva informato dal funzionario di attendere gli avvisi di pagamento per gli anni 2013-2014 e 2015. Non avendo ricevuto gli avvisi di pagamento, il ricorrente si recava nuovamente in Comune in data 9/7/2015 ricevendo rassicurazioni sui tempi di attesa. Al contrario riceveva in data 19/11/2015 l’avviso di accertamento per l’anno 2013- n. (…)- contenente anche sanzioni e interessi.

Presentava in data 14/12/2015 istanza di autotutela per l’erroneità del calcolo degli interessi. In data 12/6/2016, in assenza di risposta e nell’avvicinarsi alla scadenza del termine di pagamento, sollecitava una risposta.

In data 7/6/2016 il Comune comunicava il rigetto dell’istanza di autotutela invitandolo a procedere al pagamento.

In data 24/6/2016 il ricorrente procedeva al pagamento del tributo con le sanzioni ridotte.

In data 11/5/2018 riceveva l’ingiunzione oggetto del ricorso relativo al mancato pagamento in misura completa delle sanzioni di cui al citato avviso di accertamento.

Ritiene il ricorrente di avere tenuto un comportamento corretto e, avendo versato la sanzione in misura ridotta nei 60 giorni dalla comunicazione del rigetto dell’istanza di autotutela, non esservi ragione di sanzionare il suo comportamento, conclude chiedendo di annullare l’atto impugnato con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano convenuto ribadendo la correttezza del proprio operato in quanto nell’avviso di accertamento n. (…) e non impugnato dal ricorrente, si precisava che l’istanza di autotutela non sospende i termini di pagamento con sanzioni ridotte, conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Osserva la Commissione – all’esito dell’odierna trattazione in pubblica udienza cui presenziava parte ricorrente – come il proposto ricorso debba trovare accoglimento.

Il ricorrente ha ricostruito gli eventi ed ha dimostrato la correttezza del proprio operato nel versare quanto richiesto per le annualità precedenti al 2013, nel tentare per ben due volte di versare quanto dovuto anche per l’anno 2013 recandosi presso gli uffici comunali, circostanze in parte documentate e comunque non contraddette dall’Ufficio.

Vero è che l’avviso di accertamento riportava il chiarimento che la proposizione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per potere accedere al pagamento con le sanzioni ridotte; ugualmente è vero che il provvedimento di rigetto dell’istanza del riesame in autotutela dell’avviso di accertamento, pur sollecitato dal ricorrente, veniva spedito dal Comune con raccomandata in data 3/6/16 e ricevuta dal contribuente in data 7/6/2016, con l’invito al contribuente ad effettuare il pagamento ma senza ulteriori precisazioni.

Deve rilevarsi il comportamento del ricorrente non solo corretto ma anche proattivo mentre quello del Comune di Milano non lo è stato parimenti. Non ha consentito al contribuente di regolarizzare nell’immediatezza il tributo dovuto. Il provvedimento di rigetto pur essendo stato emesso dopo diversi mesi dall’istanza e dal sollecito del ricorrente, non si è espresso sull’unico punto lamentato dal ricorrente -erroneità del calcolo degli interessi- risultando inoltre così generico nell’invito al pagamento-non viene precisato in alcun modo l’importo dovuto- che il contribuente ha effettuato il versamento in misura ridotta delle sanzioni avendo ampiamente dimostrato di essere più che disponibile al pagamento di quanto dovuto sia pure in un’ottica di confronto con l’ente impositore che nel caso in esame non è risultato adeguato strutturalmente, nonché nei tempi e nel contenuto delle risposte.

Alla luce di tutto quanto precede, il proposto ricorso merita accoglimento e va pertanto accolto.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna il Comune al rimborso delle spese liquidate in Euro100,00 onnicomprensive.

Milano, il 29 maggio 2019.


 

COMMENTO

La Commissione Tributaria accoglie il ricorso del contribuente che, a seguito del provvedimento di rigetto della propria istanza in autotutela, aveva proceduto al pagamento del tributo TARES con le sanzioni in misura ridotta. Viene quindi ritenuta illegittima l’ingiunzione relativa al mancato pagamento in misura completa delle sanzioni. Infatti, sebbene l’avviso di accertamento riportasse il chiarimento che la proposizione dell’istanza in autotutela non sospendeva i termini per potere accedere al pagamento con le sanzioni ridotte, nel caso di specie tale provvedimento, pur sollecitato dal ricorrente, veniva spedito con notevole ritardo e con un mero invito ad effettuare il pagamento, senza alcuna ulteriore precisazione dell’importo complessivamente dovuto.

La Commissione Tributaria ritiene quindi corretto e collaborativo il comportamento del contribuente, mentre censura quello del Comune, che non ha consentito al cittadino di regolarizzare nell’immediatezza il tributo dovuto, non si è espresso sull’unico punto lamentato (ossia l’erroneità del calcolo degli interessi) ed è risultato del tutto generico nell’invito al pagamento, non avendo precisato l’importo complessivamente dovuto, anche a titolo di sanzioni.