C.T.R. Liguria, sentenza 20 settembre 2021, n. 708/1


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXX S.n.c. di V. R., V. G. e V. A., esercente attività di B& B proponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal COMUNE di XXX, in relazione a Ta.R.S.U. relativa al periodo di imposta 2012.

La contestazione veniva concordemente limitata, in corso di causa, al conteggio della superficie di un terrazzo pertinenziale, di mq. 15 e alla sua possibilità di essere-considerata fonte di rifiuto.

La Commissione tributaria provinciale della Spezia, con sentenza n. 540 del 5.7.2016,

accoglieva il ricorso, rilevando che l’occasionalità e marginalità dell’attività di B& B non sottraevano all’immobile la sua naturale destinazione a civile abitazione.

Proponeva appello il COMUNE rilevando che l’area in contestazione era adibita professionalmente ad attività imprenditoriale, come da dichiarazione di inizio attività, ed era di proprietà di S.n.c., il che ne escludeva la natura di destinazione a civile abitazione.

Si costituiva la S.n.c. contribuente contestando l’appello del COMUNE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rammentato che, secondo l’art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso. adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, riprende sostanzialmente, all’art. 7, comma 3, la suddetta disposizione.

L’esclusione disposta dalla ·Commissione Tributaria Provinciale si fonda sul carattere accessorio, rispetto a civile abitazione, della superficie in questione.

Tale destinazione non può essere accettata per un immobile di proprietà di una S.n.c., che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo1.

Area che, essendo una terrazza, è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica.

Gli arresti di legittimità invocati dalla società contribuente nella memoria illustrativa depositata il 21.5.2021 non sono conferenti.

Essi si riferiscono all’attività di B& B svolta da soggetto privato, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell’organizzazione familiare; situazione difforme da quella in esame, in cui l’attività è svolta da una S.n.c. e non può parlarsi di uso promiscuo con l’abitazione privata.

Ogni altra questione non è più stata riproposta in questo grado.

La riduzione dell’originaria pretesa del COMUNE suggerisce la compensazione integrale delle spese. ·

(Cass. Sez. V, 19720/2010).

La Commissione tributaria regionale per la Liguria

PER TALI MOTIVI

in accoglimento dell’appello, dichiara computabili ai fini Ta.R.S.U. la superficie di mq. 15 accessoria al mappale 787, sub 62 (ex 8), Foglio 11.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Genova, 7 giugno 2021


Massima La superficie di un terrazzo pertinenziale destinata a ricezione turistica è soggetta al pagamento della TARSU