Cass. civ., sez. V, ord., 18 giugno 2026 n. 20759
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere
Dott. SPAVENTI Lavinia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21190-2024 R.G. proposto da:
INTESA SAN PAOLO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati …. – ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – controricorrente –
avverso la sentenza n. 1718/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 28/3/2023;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Svolgimento del processo
INTESA SAN PAOLO Spa propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1451/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto dalla Banca avverso avviso di liquidazione per imposta di registro, con cui era stato assoggettato l’apporto al Fondo (Omissis) di immobili, diversi da quelli strumentali per natura, all’imposta di registro in misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986, con ciò disconoscendo l’applicazione del combinato disposto dell’art. 7 della Tabella e dell’art. 9 del D.L. 351/2001.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo, la Banca denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe) “… omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui la società aveva dedotto l’infondatezza della pretesa, in quanto per gli atti di apporto a un fondo immobiliare aventi ad oggetto beni immobili non strumentali …(troverebbe)… applicazione l’art. 7, tabella, D.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con l’art. 9 del D.L. 351/2001”.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633/1972 nonché dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, degli artt. 1 e 11, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per avere i Giudici d’appello erroneamente ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso agli atti di apporto di immobili ad un fondo d’investimento immobiliare, quand’anche aventi natura strumentale.
1.3. Va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. nn. 16171 del 2017 e 21257 del 2014).
1.3. La questione posta con il primo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ciò consentirebbe di pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità.
1.4. Nella specie, la questione sottesa ad entrambi i motivi di ricorso va risolta in tal senso sulla base delle considerazioni che seguono.
1.5. In fatto va premesso che con atto notarile, stipulato in data 22 dicembre 2014, l’Istituto di Credito conferiva al fondo comune di investimento denominato “(Omissis)” un compendio immobiliare del valore complessivo di 175 milioni di euro, ed a fronte di tale conferimento venivano emesse 1750 quote del fondo sottoscritte in proprietà da ciascuna Banca per un valore corrispondente a quello del relativo apporto; ai fini fiscali le parti assolvevano all’imposta di registro in misura fissa; con l’avviso di liquidazione impugnato l’ufficio finanziario, ritenendo non spettante l’agevolazione invocata dalle parti relativamente agli immobili strumentali, liquidava la maggiore imposta di registro applicando l’aliquota proporzionale del 9%.
1.16. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quanto segue:”… Dalla lettura dell’atto notarile si rileva che tra gli immobili da assoggettare ad IVA, trattandosi di fabbricati strumentali, non figura l’asset 25 conferito dalla società ricorrente. In ogni caso, ad avviso del collegio, non appare rilevante la qualifica di bene strumentale per la soluzione della controversia, in quanto sulla base della legislazione vigente al momento della stipula, la normativa escludeva l’applicabilità di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, per i beni strumentali, anche se previste da leggi speciali.
Difatti dalla lettura della formulazione dell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 12 settembre 2014 numero 133, emerge che le agevolazioni previste dal decreto-legge 351 del 2001 per i beni strumentali sono state soppresse. Il legislatore è intervenuto per limitare l’assolutezza della soppressione dei regimi di favore, tramite una serie di disposizioni con le quali ha integrato il testo dell’articolo 10 comma quattro del decreto legislativo numero 23 del 2011. La dizione utilizzata dal legislatore è ampia e generalizzata tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso. Si deve ritenere quindi che il regime agevolativo non era in vigore al momento della stipula dell’atto notarile e che in ogni caso non è possibile una estensione analogica delle altre normative”.
1.17. Ciò posto, come già affermato da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 3218/2024), sulla scorta di principi di diritto che il Collegio condivide appieno, in tema di imposta di registro, l’atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento – in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato – non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall’art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il recupero dell’ordinaria imposta di registro proporzionale sull’atto notarile, di sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento mediante apporto di un immobile, in cui era stata autoliquidata l’imposta in misura fissa).
1.18. La decisione impugnata non è quindi condivisibile nella parte in cui nega alla normativa recata dall’art. 9 cit. D.L. n. 351 del 2001 la natura di disciplina ordinaria ed organica della fattispecie, ascrivendola invece all’ambito delle agevolazioni esonerative di un regime generale, così da risultare abrogato ad opera dell’articolo 10, comma 4, D.Lgs. n. 23 del 2011.
1.19. In primo luogo milita in tal senso proprio la collocazione sistematica di tale articolo, nel quadro di una fonte che, facendosi carico di regolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante correlato all’istituzione, alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare – senza limitarsi alle sole imposte d’atto, ma considerando anche imposte sui redditi, iva e proventi dei partecipanti – assurge a vero e proprio “statuto” fiscale complessivo dei fondi comuni immobiliari.
1.20. Indizio convergente verso questa conclusione è altresì dato dall’art. 15, comma 9, della L. n. 86 del 1994, prima disposizione a regolamentare la fattispecie sia pure sotto il più ristretto profilo dell’istituzione dei fondi di investimento immobiliare chiusi, che assoggettava gli atti relativi alla sottoscrizione di quote – tra i quali rientrano a pieno titolo gli atti di apporto di immobili, giacché la sottoscrizione avviene mediante apporto in denaro o in natura – alla stessa disciplina prevista per gli analoghi atti posti in essere con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare, ovvero prevedeva l’esenzione da registrazione obbligatoria, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa nel caso di atto presentato volontariamente per la registrazione (art. 7 Tabella cit.).
1.21. Si verte dunque in una disciplina impositiva tendenzialmente globale, sistematica e storicamente radicata, del resto esplicitamente dal legislatore (D.L. n. 351 del 2001) ispirata all’esigenza dello “sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” mediante un articolato insieme di “Disposizioni in materia di fondi comuni d’investimento immobiliare” costituente un corpus normativo dedicato ed autonomo.
1.22. Di questo insieme fanno parte anche altre disposizioni relative proprio all’imposta di registro ed ipocatastale, anch’esse sottese alla specificità dell’istituto ed alla necessità funzionale della predisposizione di un compendio impositivo suo proprio; come l’art. 8, comma 1-bis, D.L. n. 351 del 2001, quanto ad inclusione degli apporti di plurimi immobili prevalentemente locati nella famiglia tariffaria di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), n.3), Alleg. Tur (misura fissa), oppure l’art. 9, comma 2, cit. D.L. n. 351 del 2001, quanto ad assoggettamento ad imposta, anche in tal caso in misura fissa, degli acquisti di immobili presso lo Stato o gli altri enti indicati.
1.23. Ciò basterebbe ad escludere che questo regime possa essere stato inciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro, dall’intervento abrogativo delle “agevolazioni” di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, dovendosi questa previsione necessariamente riferire (come anche confermato dal lungo elenco eccettuativo) alle agevolazioni in senso stretto e tipico, non anche a quelle discipline sintomaticamente rivolte ad apprestare un regime strutturale ed ordinario (seppure più favorevole rispetto ad altri), la cui differenziazione trova legittimazione, anche ex art. 53 Cost., nelle caratteristiche originali ed intrinseche dell’istituto, come discrezionalmente (ma non arbitrariamente) valutate dal legislatore.
1.24. È d’uopo altresì considerare altro profilo che concorre a giustificare – in ambito appunto di ragionevolezza legislativa – il carattere non derogatorio-agevolativo della disciplina in questione, ed è un aspetto che attinge alla più ampia fattispecie della tassazione di registro dei conferimenti immobiliari in patrimonio separato e vincolato.
1.25. I fondi comuni di investimento (artt. 36, 37 D.Lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod.) sono organismi di investimento che perseguono la finalità della massimizzazione della reddittività e la minimizzazione del rischio attraverso una gestione collettiva, professionale e regolamentare dell’investimento stesso, nella specie rivolto al settore immobiliare; la loro costituzione può avvenire o mediante acquisto di beni immobili, diritti immobiliari e partecipazioni in società immobiliari successivamente alla sottoscrizione – al momento della quale l’investitore apporterà il denaro necessario per la successiva operazione di acquisto – o mediante “apporto diretto” – ossia conferimento di immobili e diritti reali immobiliari da parte dei soggetti interessati a divenirne partecipanti, così da acquisire in contropartita non un prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinario atto traslativo, ma un numero di quote di partecipazione sottoscrizione proporzionale al valore dell’immobile apportato.
1.26. Quote di partecipazione che rivestono esse stesse la natura di strumenti finanziari (art. 1, comma 2, ed All. I Sez. c, D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF) negoziabili nell’ambito di un servizio di investimento, il che denota il sostrato strettamente finanziario e mobiliare dell’operatività, anche se attuata attraverso l’iniziale apporto di beni immobili.
1.27. Per questa ragione già Cass. n.15319/2013 (‘Caso Tamerici’), rimarcò il più vicino accostamento della fattispecie all’ambito societario che non a quello traslativo, osservando che “la nozione di conferimento si ricollega al ruolo di socio, così dunque quella di apporto si relaziona al ruolo di partecipante al fondo ed alla titolarità delle relative quote”.
1.28. Essi, tuttavia, proprio perché enti di natura prettamente strumentale nella veicolazione dei risparmi investiti, non sono dotati (diversamente dalle società) di un’autonoma soggettività giuridica, rappresentando piuttosto patrimoni separati della SGR che li ha istituiti e che li amministra, tanto che, in caso di acquisto nell’interesse del fondo comune, l’immobile che ne è oggetto non viene neppure intestato a questo, ma alla stessa SGR, la quale ne assume una titolarità meramente formale e funzionale agli obiettivi prestabiliti di investimento (Cass. nn. 16605/2010; 12062/2019 ed altre).
1.29. Ha osservato Cass. n. 7116/2023 che i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell’imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un’autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell’IMU.
1.30. Dunque, la SGR non può disporre a proprio piacimento degli immobili, essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo “separato” ma anche – e correlativamente – “destinato” o “vincolato”, dovendo essa agire nell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali non del proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziario autorizzato.
1.31. Ne consegue, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame del precetto recato dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per la duplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9 D.L. n. 351 del 2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria, e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
- Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
- Considerato il consolidarsi nel corso del presente giudizio della giurisprudenza di legittimità in materia è opportuno compensare integralmente le spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss.mm., non sono soggetti passivi dell’IMU che grava sugli immobili in essi compresi. Tali fondi sono infatti privi di un’autonoma soggettività giuridica e costituiscono unicamente dei patrimoni separati della società di gestione del risparmio, unico soggetto tenuto al pagamento dell’IMU (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. V, ord., 09 marzo 2023 n. 7116; Cass. civ., sez. V, ord., 20 ottobre 2025 n. 27854; Cass. civ., sez. V, ord., 07 novembre 2025 n. 29570 e Cass. civ., sez. V, ord., 07 novembre 2025 n. 29571, quest’ultima già commentata su questa Rivista).
La società di gestione del risparmio, tuttavia, non può disporre a proprio piacimento di tali immobili, essendo il patrimonio, nel quale questi ultimi confluiscono, non solo “separato”, ma anche “destinato” o “vincolato”. Pertanto, la società di gestione del risparmio ha l’obbligo di agire nell’esclusivo perseguimento dell’interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso costoro gli obblighi e le responsabilità sostanziali non del proprietario, bensì del mandatario esercente un servizio finanziario autorizzato.
Per tali motivi, l’atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento costituisce un apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale, finalizzata ad uno scopo vincolato ed etero-determinato. Esso non realizza quindi un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.
In materia di imposta di registro, agli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare trova applicazione l’art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che esclude dall’obbligo di pagamento dell’imposta di registro, anche in caso di uso, gli “atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati”.
Né in contrario può valere il disposto dell’art. 10, comma 4, D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dal momento che l’art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria, e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa – Parte Prima – allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
Trova quindi integrale accoglimento il ricorso per Cassazione presentato dalla società di gestione del risparmio, con immediata statuizione di merito di accoglimento dell’originario ricorso di quest’ultima ed annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro impugnato.