Corte dei conti Umbria, sez. giurisdiz., sent., 10 agosto 2026 n. 36


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice monocratico Giuseppe Vicanolo

pronuncia la seguente

SENTENZA

previa loro riunione, per connessione oggettiva, sui giudizi di resa di conto iscritti ai seguenti numeri del Registro di Segreteria: 12967; 12968; 12991; 12992; 12993; 13017; 13087; 13089; 13099; 13101; 13113; 13116; 13118; 13119; 13131; 13133.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, come esplicitato per ogni singolo giudizio nella tabella riportata in calce alla presente decisione:

– i giudizi si riferiscono al mancato deposito di conti giudiziali di Agenti contabili del Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), aventi a oggetto le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno relativamente ad anni vari dal 2017 al 2019;

– con decreti dei Giudici monocratici della Sezione giurisdizionale veniva assegnato ai singoli Agenti il termine di giorni 30 (trenta), dalla legale conoscenza del decreto, per il deposito dei conti;

– i conti non venivano depositati presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale.

Considerato che non risulta depositato alcuno dei conti giudiziali e che, pertanto, l’art. 141, comma 6, c.g.c. imporrebbe di disporre con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio dei medesimi, a spese dell’Agente contabile e, salvo che non si ravvisino gravi e giustificati motivi, di determinare l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo.

Viste le sentenze di questa Sezione n. 13/2026 del 28/04/2026 e n. 17/2026 del 29/05/2026, con le quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti relativamente al sindacato sull’imposta di soggiorno – in materia sia di resa del conto sia di giudizio di conto – in considerazione dell’ordinanza n. 1527/2026 del 23/01/2026, con cui le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno chiarito la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore, come responsabile d’imposta, con conseguente affermazione della giurisdizione del Giudice tributario.

Considerato che le motivazioni della predetta sentenza n. 13/2026 sono da condividere, poiché la previsione introdotta dall’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020, secondo cui “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale” determina l’instaurarsi di un rapporto di natura eminentemente tributaria anche in relazione all’albergatore, con conseguente venire meno della qualificazione di agente contabile, perché egli non è più “meramente” incaricato della riscossione e del riversamento dell’imposta, ma diviene anch’esso – in virtù di un rapporto di solidarietà passiva derivata (cfr., al riguardo, Cass. ord. n. 2545/2018) – coobbligato dell’imposta, dovendo rispondere di eventuali mancati versamenti non più in sede di giudizio di conto (teso ad accertare la regolarità del conto e l’eventuale responsabilità contabile in caso di ammanchi), bensì nell’ambito di un ordinario procedimento tributario. Visto l’art. 144, comma 1, c.g.c., a norma del quale “Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva”.

Considerato che, a norma dell’art. 15 c.g.c., il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in primo grado, anche d’ufficio.

Preso atto che la Procura regionale non ha presentato memorie a seguito della comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio decisoria.

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, di dover declinare la giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario.

Considerato che, in ragione dell’esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica, previa loro riunione, dichiara – nei termini di cui in motivazione – il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sui giudizi in epigrafe.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2026.


MASSIMA: A seguito dell’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, che qualifica il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento e degli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno, il relativo rapporto assume natura esclusivamente tributaria, anche nei confronti dell’albergatore. Ne consegue il venir meno della figura di agente contabile in senso proprio, poiché il gestore non è più solo incaricato della riscossione e del riversamento, ma diviene coobbligato d’imposta in un rapporto di solidarietà passiva. Pertanto, in materia di mancata resa del conto sulle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, è dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, spettando la cognizione al giudice tributario.