Corte dei Conti Sardegna, Sez. giurisdiz., Sentenza, 01 settembre 2026, n. 123
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata CABRAS – Presidente e relatore
Tommaso PARISI – Consigliere
Gaetano BERRETTA – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 26472 del registro di Segreteria, su n. 170 conti giudiziali depositati dal Comune di …, resi dai gestori delle strutture ricettive per la riscossione e versamento dell’Imposta di soggiorno, esercizi vari;
Visto l’atto di deferimento del Magistrato istruttore, di cui alla relazione n. 98/2026, del 27 marzo 2026;
Visto il D.P. n. 31 del 2026 dell’8 aprile 2026 di fissazione dell’odierna udienza di discussione;
Uditi nell’udienza pubblica del 13 maggio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca Serra, il relatore Presidente Donata Cabras e il Pubblico ministero, in persona del S.P.G. Fabiana Olla;
Esaminati gli atti di causa;
Svolgimento del processo
I conti per quali è causa – di cui all’elenco allegato, facente parte integrante del presente atto – riguardano la gestione della riscossione dell’Imposta di soggiorno, esercizi vari, per conto del Comune di … da parte dei gestori di strutture ricettive, quali agenti contabili.
Con la relazione indicata in epigrafe il magistrato istruttore, dopo aver operato una ricognizione della normativa di riferimento e con richiamo a recente pronuncia della Cassazione, ai sensi dell’art. 147 c.g.c., ha formulato istanza di fissazione udienza al fine di procedere alla declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione del giudice contabile sui predetti conti.
In particolare, ha richiamato l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, sul rilievo che, alla luce del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell’interpretazione autentica offerta dall’art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, il gestore della struttura alberghiera riveste la qualifica di mero responsabile del versamento dell’Imposta di soggiorno e non più quella di agente contabile.
Il rappresentante della Procura regionale ha concluso oralmente in udienza condividendo il contenuto della relazione resa dal Magistrato istruttore.
Motivi della decisione
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla permanenza della giurisdizione contabile nei confronti dei gestori di strutture ricettive, relativamente all’obbligo della resa del conto giudiziale della riscossione dell’Imposta di soggiorno, conseguente alla qualifica di agente contabile.
Infatti, a seguito della novella legislativa portata dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020 e con la disposizione di interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta con l’art. 5 quinquies del D.L. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021, Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, hanno chiarito che “….con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente. …
In altri termini, è stato precisato che “la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente”; da ciò deriva che “l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all’irrogazione delle sanzioni”.
È stato ancora soggiunto che “sulla stessa scia si è posta la Sezione penale della Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il D.L. n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo”.
È stato definitivamente chiarito, quindi, come l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’Imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria, facendo venir meno, perciò, la loro qualifica di agenti contabili e il connesso obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei conti; le eventuali liti tra ente impositore e responsabile di imposta rientrano nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, con conseguente difetto della giurisdizione del giudice contabile.
Coerentemente con la richiamata pronuncia della Corte di cassazione – confermata con ordinanza SS.UU. 22202/2026 – la giurisprudenza della Corte dei conti, nella materia dell’Imposta di soggiorno, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella tributaria (Sez. I Centrale App. n. 59/2026; Sez. Marche nn. 86, 88,122,149, 159/2026; Sez. Puglia 175/2026).
Tanto premesso, nel caso di specie va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario, sottolineando il dovere per l’Amministrazione di avviare le necessarie azioni – secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario – per il recupero di eventuali somme dovute dal gestore della struttura ricettiva, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna – definitivamente pronunciando in ordine ai conti giudiziali depositati dal Comune di …, resi dai gestori delle strutture ricettive relativamente alla riscossione dell’Imposta di soggiorno, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario.
Nulla per le spese.
Conclusione
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2026.
MASSIMA: A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, e dell’interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, il gestore della struttura ricettiva incaricato della riscossione dell’Imposta di soggiorno riveste la qualifica di mero responsabile del versamento (responsabile d’imposta) e non più quella di agente contabile. Ne consegue il venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti e il difetto di giurisdizione del giudice contabile sulle relative controversie, devolute al giudice tributario.