Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., Sentenza, 10 aprile 2025, n. 106


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese – Presidente

dott. Giuseppe di Pietro – Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla – Consigliere – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. 69649 del registro di segreteria, promosso con relazione n. 959 del 2024, nei confronti dell’agente contabile:

S.T.P., c.f. (…), rappresentante legale della R. s.r.l.s., C.F./P. IVA (…), con sede legale in … in via … n. …, gestore della struttura ricettiva …, in … in via …

con l’intervento della

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2025, il relatore, cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Alessandro Sperandeo

Svolgimento del processo

A)- Con la relazione n. 959 del 2024 il Magistrato ha riferito sui conti giudiziali n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), relativi all’imposta di soggiorno (per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) del Comune di … dovuta dalla struttura ricettiva … con sede in …, via …, gestita dalla … s.r.l.s., di cui è legale rappresentante …

Il Magistrato ha riassunto lo svolgimento dell’attività istruttoria e ha evidenziato che tutti i conti risultano sprovvisti del visto di regolarità e sono corredati da determine di non parificazione, a firma del responsabile dell’area finanziaria.

Nella relazione sono compendiati gli esiti dell’istruttoria; in particolare, il mancato riversamento per il 2017 è di Euro 16.753,00; per il 2018 è di Euro 17.781,00; per il 2019 è di Euro 15.805,00; per il 2020 di Euro 7.333,00; per il 2021 è di Euro 8.452,00; per il 2022 è di Euro 8.680,00. Il Magistrato ha quindi osservato che l’importo complessivamente dovuto, relativamente all’imposta di soggiorno per gli esercizi finanziari 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022, va quantificato in Euro 74.804,00.

Il Magistrato relatore ha altresì ricostruito la normativa statale e comunale in materia di imposta di soggiorno e ha sottolineato che è stata affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020 (art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

Nella relazione è stato rilevato che nel 2023 la sig.ra S.T.P. ha presentato un’istanza di rateizzazione per la dilazione del pagamento della suddetta somma, ma alla stessa non è stato dato alcun seguito.

Tanto premesso, il Magistrato relatore ha chiesto di dichiarare l’irregolarità dei conti e di condannare l’agente contabile al versamento di Euro 74.804,00 oltre interessi in favore del Comune di Milazzo.

B)- L’agente contabile, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha presentato deduzioni.

C)- Il Pubblico Ministero, con conclusioni del 29 gennaio 2025, ha aderito alla richiesta formulata dal Magistrato relatore, rilevando l’insussistenza degli elementi per procedere al discarico come previsto dall’art. 146 c.g.c.; ha chiesto la dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna al pagamento di Euro 74.804,00 a carico dell’agente contabile.

D)- All’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il Pubblico Ministero ha ribadito la richiesta della condanna dell’agente contabile nella misura indicata dal Magistrato relatore; la causa è stata quindi posta in decisione.

Motivi della decisione

1)- In via preliminare, il Collegio osserva che la relazione e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla convenuta personalmente il 21 settembre 2024 dalla Polizia Municipale di … L’agente contabile, tuttavia, non è comparso e non ha articolato difese.

Ciò premesso, trattandosi di conti giudiziali depositati presso la Sezione nel maggio del 2024, trovano integrale applicazione nel presente giudizio le previsioni poste dal Codice di giustizia contabile, approvato con D.Lgs. n. 174 del 2016, il cui allegato III (art. 2, comma 3, in particolare) ha previsto che le disposizioni della Parte III del Codice si applicano ai conti giudiziali da presentare presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice.

Va poi rammentato che, in generale, qualunque agente contabile, sia esso interno che esterno all’ente per il quale agisce, ha l’obbligo di rendicontare il proprio operato e deve farlo con la presentazione del conto, onde consentire la verifica della gestione. Nel giudizio di conto l’accertamento deve essere infatti finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra l’ente e il contabile, poiché l’esame mira primariamente a verificare se il conto reso all’amministrazione sia regolare.

2)- Per la fattispecie in esame, che verte sui conti della struttura ricettiva … in … relativamente all’incasso dell’imposta di soggiorno per gli anni dal 2017 al 2022, va innanzitutto richiamata la norma di riferimento, che è l’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, che così dispone: “1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. …

1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. … Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.”.

La norma in questione fa poi riferimento ai regolamenti comunali per ciò che attiene alle modalità applicative dell’imposta, alle esenzioni e alle riduzioni.

Nel Comune di … l’imposta di soggiorno è stata introdotta con regolamento approvato dal Commissario Straordinario (deliberazione n. 13 del 16/04/2015).

Il Regolamento prevede che l’imposta deve essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Milazzo, fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti complessivi in relazione alla tipologia delle strutture ricettive.

L’art. 5 del medesimo Regolamento stabilisce l’importo di Euro 2,00 al giorno, per persona, negli alberghi a 4 stelle (categoria di appartenenza della struttura Hotel Il Principe).

Il 2 comma dell’art. 6 rubricato “Obblighi dei gestori delle strutture ricettive” dispone che: “I gestori hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Tributi del Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero, di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base all’art. 4, l’imposta dovuta, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.”

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta, l’art. 7 stabilisce che i clienti corrispondono l’importo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. La struttura provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.

Relativamente ai casi di “omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta”, l’art. 9 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23/03/2017, è stato modificato l’art. 5 del Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno, introducendo, dal mese di gennaio 2017, una modifica alla misura dell’imposta in relazione al periodo di pernottamento, differenziando le tariffe fra Alta (dal 15/06 al 15/09) e Bassa stagione (dal 16/09 al 14/ 06).

Con la deliberazione n. 62 del 26/06/2023, il Consiglio comunale ha nuovamente modificato il Regolamento con particolare riferimento agli artt. 6 -7 -8 -9, integrandolo con due nuovi articoli.

L’art. 6, come modificato, ha introdotto l’obbligo per i gestori di iscriversi all’applicativo software messo a disposizione dall’Ente.

L’art. 7, come novellato, prevede nel comma 2 che la misura annua degli interessi per i versamenti in ritardo è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3)- Così delineate le coordinate normative essenziali, occorre evidenziare che con plurime pronunce è stata affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra il gestore della struttura alberghiera e l’ente locale che ha istituito l’imposta di soggiorno, attesa la funzione strumentale del primo ai fini della riscossione dell’imposta. Si è così precisato che le qualifiche di responsabile di imposta e di agente contabile, in materia di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, assolvono a funzioni diverse, posto che la prima impone al soggetto di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo del rapporto tributario, mentre la seconda impone di riversare le somme di spettanza pubblica riscosse e di porre in essere gli altri adempimenti previsti in una fisiologica dinamica impositiva e quale autonomo titolo di responsabilità. In tale contesto è stato ritenuto che la sopravvenuta normativa (art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 e successiva norma di interpretazione autentica di cui all’art. n. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla L. n. 115 del 2021), in virtù della quale l’albergatore viene considerato responsabile del pagamento dell’imposta, in nulla ha innovato quanto alla responsabilità contabile, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile relativamente al danno provocato dal gestore di una struttura ricettiva, derivante dall’omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dai regolamenti comunali (ex plurimis, II Sez. centrale d’appello, n. 34, 91, 109, 120).

Vanno dunque considerati agenti contabili i titolari di strutture ricettive, tenuti alla riscossione dell’imposta di soggiorno, anche in seguito alla riforma introdotta dall’art. 180, c. 3, D.L. n. 34 del 2020, conv. dalla L. n. 77 del 2020. Tale norma, quindi, non fa venire meno la qualità di agente e la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, poiché il denaro maneggiato resta di natura e destinazione pubblica, sicché permane un rapporto di servizio con l’obbligo di rendicontazione (sent. nn. 45 e 58 del 2024, Liguria; sent. nn. 69/2024, n. 70/2024 e n. 71/2024, Toscana).

Pertanto, è proprio la relazione, che si instaura per effetto della disponibilità materiale del denaro relativo all’incasso dell’imposta di soggiorno, che assume rilevanza ai fini della qualificazione della struttura ricettiva come agente contabile, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione.

Va aggiunto che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte la qualità di agente contabile, si radica indipendentemente da un titolo formale o giuridico, essendo condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica. Al riguardo, si richiama anche il principio di diritto della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 22/2016, secondo cui i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali, assumono la funzione di agenti contabili (vds. Corte dei Conti, II sez. centrale d’appello, n. 275 del 2022).

4)- Ciò premesso, il Collegio osserva che -come emerge puntualmente dalla relazione del Magistrato relatore e dalla documentazione prodotta- tutti i conti trasmessi sono privi del visto di regolarità e non sono muniti di determina di approvazione. Inoltre, per la compilazione non è stato utilizzato il modello 21 come previsto dal D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996. Va altresì rilevato che l’agente contabile non ha dato alcun riscontro alle richieste istruttorie del Magistrato relatore inoltrate per il tramite dell’Amministrazione.

Nel dettaglio, in ordine agli importi incassati dalla struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno e non riversati, emerge quanto segue:

a)- nel 2017, cui si riferisce il conto n. (…), il contabile -a fronte di incassi per Euro 16.753,00, risultanti dal conto- non ha effettuato alcun versamento;

b)- nel corso dell’esercizio finanziario 2018, cui si riferisce il conto n. (…), l’imposta riscossa è stata di Euro 17.781,00, ma non risulta alcun versamento all’ente locale;

c)- nel 2019, cui si riferisce il conto n. (…), l’imposta incassata è risultata di Euro15.805,00, ma non è stato effettuato alcun versamento al Comune;

d)- nel 2020, cui si riferisce il conto n. (…), l’imposta incassata e non riversata è stata pari a Euro 7.333,00;

e)- nel 2021, cui si riferisce il conto n. (…), l’imposta incassata e non riversata ammonta ad Euro 8.452,00 ;

f)- nel 2022, cui si riferisce il conto n. (…), l’imposta incassata e non riversata ammonta ad Euro 8.680,00.

In sintesi, l’intero importo dovuto dall’agente contabile, relativamente all’imposta di soggiorno per gli esercizi finanziari 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022, va quantificato in Euro 74.804,00.

Va altresì osservato che il 14/03/2023 la sig.ra S.T.P., nella qualità, ha presentato un’istanza di rateizzazione per il pagamento dilazionato della suddetta somma; tale istanza è rimasta inevasa per mancata prestazione della cauzione o della garanzia richiesta dal regolamento comunale.

In sintesi, con riguardo ai conti giudiziali n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), va dichiarata l’irregolarità; inoltre, dall’accertamento del mancato riversamento delle somme dovute discende la responsabilità contabile di S.T.P., nella qualità di rappresentante legale della R. s.r.l.s., C.F./P. IVA (…), con sede legale in M. in via L. G. n. 243, gestore della struttura ricettiva …, in … in via … L’agente contabile, non adempiendo gli specifici obblighi normativamente previsti, non ha infatti versato all’Ente le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno.

Pertanto, S.T.P., nella sopra spiegata qualità, va condannata al pagamento -in favore del Comune di …, in persona del legale rappresentante- dell’importo di Euro 74.804,00 (settantaquattromilaottocentoquattro/00) oltre interessi nella misura fissata dal Regolamento comunale per gli esercizi di riferimento dalla data della debenza sino al soddisfo.

In considerazione della soccombenza, le spese del giudizio, quantificate in dispositivo in favore dell’Erario, sono a carico dell’agente contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando :

-dichiara l’irregolarità dei conti n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), n. (…), n. (…);

-condanna l’agente contabile S.T.P., nella qualità di rappresentante legale della R. s.r.l.s., gestore della struttura ricettiva …, al pagamento -in favore del Comune di …, in persona del legale rappresentante protempore- dell’importo complessivo di Euro 74.804,00 (settantaquattromilaottocentoquattro/00) oltre interessi nella misura fissata dal Regolamento comunale per gli esercizi di riferimento dalla data della debenza sino al soddisfo;

-condanna l’agente contabile summenzionato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario quantificate in Euro 89,18.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Conclusione

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2025.


MASSIMA: Anche dopo la riforma introdotta dall’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 dello stesso anno, permane la giurisdizione del Giudice contabile nei confronti del gestore della struttura ricettiva che, in qualità di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, non provveda a riversare le somme incassate all’ente locale. L’albergatore continua a rivestire la qualifica di agente contabile, poiché gestisce denaro pubblico e ha un obbligo di rendicontazione