Corte dei Conti Lazio, Sez. giurisdiz., Sent., 24 febbraio 2025, n. 115


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella – Presidente

Dott. Giovanni Guida – Consigliere rel.

Dott.ssa Paola Lo Giudice – Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80343 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del sig. X X , non costituito e della società X, non costituita, con l’intervento di Roma Capitale;

Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024 con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giovanni Guida e il Vice Proc. Gen. Claudio Mori in rappresentanza della Procura regionale attrice e l’ Avv. … in sostituzione dell’Avv. … per la parte interveniente, non essendo nessuno comparso per i convenuti.

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 16 aprile 2024, la Procura ha citato le ore ricordate parti in riferimento ad un danno patrimoniale per complessivi Euro 14.310,00 patito da Roma Capitale per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa negli anni 2016 (a partire dal 1° luglio) – 2020, i cui importi sono stati ricostruiti attraverso indagini svolte dalla Gdf.

1.1.Più nello specifico, il totale del presunto danno erariale ascrivibile al sig. X X, dal 1.7.2016 al 29.5.2017, in proprio e nella veste di imprenditore individuale, è risultato pari ad Euro 5.204,00, e, il medesimo, in proprio e in qualità di legale rappresentante della X X, per il periodo dal 30.5.2017 al 31.12.2020, in via solidale passiva con la stessa società X X, per Euro 9.106,00.

1.2. Sull’originaria domanda questa Sezione con sentenza n. OMISSIS aveva declinato la giurisdizione contabile in favore del giudice tributario. La Procura regionale ha proposto appello avverso la medesima sentenza. È stata previamente dichiarata la contumacia degli appellati. La Corte dei conti, sez. II, giurisdizionale di appello, con la sentenza n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, ha accolto l’appello in forza dei primi due motivi proposti (violazione degli artt. 103, co. 2, Cost; art. 74 R.D. n. 2440 del 1923; art.178 R.D. n. 827 del 1924; art. 93, co. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000; All. 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 ed erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 180, co. 3, D.L. n. 34 del 2020 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e dell’art. 5 quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215), dichiarando la giurisdizione contabile nella fattispecie e rinviando la causa al primo giudice, in diversa composizione, ex art. 199, co. 1, lett. a), e co. 2, c.g.c.

1.3. Dalla ora ricordata pronuncia di appello origina l’odierno giudizio in riassunzione, nel quale ha nuovamente proposto intervento adesivo dipendente alle ragioni della Procura attrice Roma Capitale, nella cui memoria si precisa che “A sostegno delle ragioni della Procura attrice si rappresenta che già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno, il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo. Possono configurarsi gli estremi di una condotta dolosa, costituita dall’intenzionale omesso riversamento di denaro pubblico riscosso di cui l’agente contabile ha avuto maneggio e che non ha mai inteso riversare neppure a seguito delle ingiunzioni dell’ente impositore”.

  1. Parti convenute non si sono costituite neppure nel presente giudizio in riassunzione, essendosi perfezionata la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
  1. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, il rappresentante della Procura attrice si è richiamato agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate. Parte interveniente si è riportata all’atto di intervento adesivo e si è associata alle richieste formulate dalla Procura. La causa è stata, conseguentemente, trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

 

Motivi della decisione

  1. In via preliminare risulta da dichiarare la contumacia del sig. X X, in proprio e in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società X X., nei cui confronti risulta correttamente perfezionatasi la procedura di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio.
  2. Definito, come sopra indicato, l’oggetto del giudizio ed essendo stati sopra richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ad avviso del Collegio, la prospettazione attorea può trovare integrale accoglimento, preso atto di quanto statuito dalla richiamata sentenza n. OMISSIS della II Sezione di Appello in ordine alla giurisdizione.
  3. Ciò premesso, venendo all’esame del merito, le approfondite indagini condotte dalla GdF versate in atti e, in particolare, i riscontri effettuati con i dati presenti nell’applicativo “OMISSIS” della Questura di Roma, unitamente agli accertamenti svolti da Roma Capitale consentono di accertare che il sig. X X – in proprio e, dal 30.5.2017 al 31.12.2020, anche quale legale rappresentante e amministratore unico della società X – essendo responsabile del versamento al Comune di Roma dell’imposta di soggiorno, è risultato dolosamente inadempiente agli obblighi di comunicazione, rendicontazione, incasso e riversamento di tale tributo, per tutte le annualità oggetto dell’atto di citazione all’odierno esame e per gli importi ivi indicati e sopra riportati, con vincolo di solidarietà passiva.
  4. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa dei convenuti in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere integralmente accolta e che pertanto gli odierni convenuti vadano condannati al pagamento, in favore del Comune di Roma Capitale, della complessiva somma di Euro 14.310,00, oltre rivalutazione a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento dell’amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell’effettivo soddisfo, con vincolo di solidarietà passiva tra gli odierni convenuti.
  5. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice, e cioè, dal Comune di Roma Capitale, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c. 7. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l’obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5,c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80343 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione:

– dichiara la contumacia dei convenuti sig. X X e della società X;

– accoglie integralmente la domanda attrice, e per l’effetto condanna, in via solidale, il sig. X X e la società X, al pagamento, in favore del Comune di Roma Capitale, della somma complessiva di Euro 14.310,00 (quattordicimilatrecentodieci/00), oltre alla rivalutazione monetaria, a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento dell’amministrazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi legali su tale somma fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5,c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 101 del 2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196(Codice della privacy).

Conclusione

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2025.


MASSIMA: Già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno, il gestore alberghiero si qualifica come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo. Possono configurarsi gli estremi di una condotta dolosa, costituita dall’intenzionale omesso riversamento di denaro pubblico riscosso di cui l’agente contabile ha avuto maneggio e che non ha mai inteso riversare neppure a seguito delle ingiunzioni dell’ente impositore.