Corte dei Conti Lazio, Sez. giurisdizionale, Sent., 13 agosto 2024, n. 397


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella – Presidente

Dott. Pasquale Fava – Consigliere rel.

Dott. Saverio Galasso – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80227 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di …, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della … in liquidazione (p.iva (…)) e la … (p.iva (…)) con sede in … in persona del legale rappresentante pro tempore … entrambi elettivamente domiciliati in … presso lo Studio dell’Avv. … (cod. fisc. (…)), del Foro di …, che li rappresenta e difese giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l’indirizzo pec: … e l’utenza telefax (…):

con l’intervento adesivo di ROMA CAPITALE (C.F. (…) – P. IVA (…)), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. R.G., rappresentata e difesa dall’Avv. … (C.F. (…)) in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in … che indica per le comunicazioni di rito l’indirizzo pec: … e l’utenza telefax: (…);

Visti l’atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 25 giugno 2024 il Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore generale Cons. Francesco Vitiello, l’Avv. … per i convenuti … in liquidazione e l’Avv. … per l’interveniente Roma Capitale.

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione del 9 dicembre 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio … (in liquidazione) con sede in …e il Sig…, nato a … il (…) ed ivi residente alla via …, per sentirli condannare in solido (a titolo doloso) o, in via subordinata, in quote eguali (a titolo colposo) al pagamento della somma complessiva di Euro 151.132,19 (oltre interessi e rivalutazione) in favore del Comune di Roma, nonché spese di giudizio (in favore dello Stato).

Parte attrice ha ricevuto in data 10.10.2019 una denuncia dal Comune di Roma per omesso riversamento del contributo di soggiorno da parte della predetta società per il periodo “secondo, terzo e quarto trimestre 2018 – secondo, terzo e quarto trimestre 2019” (come risulta dal prospetto di pag. 5 e 6).

In particolare, la Procura, dopo avere dato atto della normativa sopravvenuta in materia (art. 180, D.L. 19 maggio 2020) ha insistito nell’azione attesa la permanenza, nel caso di specie, di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile.

  1. Con atto depositato in data 21 marzo 2024 si sono costituiti in giudizio il Sig. … e la Società … in liquidazione eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte e nel merito invocando la rideterminazione del debito contestato attesi i pagamenti medio tempore effettuati dal Sig. … e non considerati nell’atto di citazione.
  1. Con atto del 22 marzo 2024 ha spiegato intervento adesivo Roma Capitale, la quale ha richiamato le ragioni a sostegno dell’azione della Procura ribadendo come, già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno, il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo. Ha quindi concluso per l’accoglimento delle conclusioni formulate e/o formulande dalla Procura regionale.
  1. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, i procuratori dei convenuti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti mentre la Procura regionale per l’accoglimento integrale dell’atto di citazione (considerando le somme già versate) e Roma Capitale ha richiamato il proprio atto di intervento concludendo come in atti. 5. La causa matura è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

  1. Va delibata con priorità l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione (art. 101 c.g.c.).

Come noto, l’art. 14, c. 16, lett. e) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha previsto l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro i quali alloggiano nelle strutture ricettive del comune dí Roma. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010 è stato data attuazione alla richiamata disposizione ed introdotto il contributo a partire dal 1 gennaio 2011. Il relativo regolamento è stato adottato dall’Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e modificato, dapprima, con deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014 e, da ultimo, con deliberazione n. 14 del 18 marzo 2016.

Nel caso di specie, trattasi di condotte anteriori all’entrata in vigore dell’art. 180 D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in L. n. 77 del 2020 in quanto relative alle annualità 2018 e 2019.

Come è noto la predetta norma ha affermato che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili d’imposta – ex art. 64 D.P.R. n. 600 del 1973 – con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e tenuti alle dichiarazioni fiscali afferenti all’imposta di soggiorno.

La nuova disciplina normativa ha superato il vecchio orientamento di questa Corte (C. conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22/QM; Cass., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19654 “il gestore della struttura ricettiva (o albergatore) che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti”). La Corte regolatrice, con il precedente del 2018, avallando la ricostruzione innovativa delle Sezioni riunite, aveva chiarito come tra Comuni e strutture ricettive si instaurasse ex lege un rapporto di servizio pubblicistico nel cui ambito le attività di riscossione e riversamento di denaro (dovuto dal soggetto passivo soggiornante all’Amministrazione locale comunale in base al rapporto tributario fondato sull’art. 4 D.Lgs. n. 23 del 2011 ed i vari regolamenti comunali, stante la mancata adozione del regolamento statale di attuazione) implicavano la disponibilità ed il maneggio di denaro pubblico generanti un obbligo di resa del conto (in proposito anche C. cost. 21 maggio 1975, n. 114 e C. cost 25 luglio 2011, n. 292). Tale configurazione è stata, quindi, superata dal Legislatore (in un primo momento solo con riguardo alle fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) assegnando alle strutture ricettive il nuovo ruolo di responsabile d’imposta, come tale incompatibile con quello riconosciuto pretoriamente di agente contabile.

Va ulteriormente precisato che, dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5 quinquies del D.L. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021 (aventi effetti ontologicamente retroattivi), è stato ritenuto escluso l’obbligo della resa del conto giudiziale anche per il periodo antecedente (Corte dei conti Sez. Giur. Toscana – Sent. 365/2022).

La richiamata disposizione è stata oggetto di interpretazioni pretorie di questa Corte non uniformi che hanno condotto a pronunce diverse quanto alla possibilità di configurare un addebito di responsabilità amministrativo-contabile in capo alla struttura ricettiva per omesso o parziale riversamento degli importi introitati a titolo di imposta di soggiorno.

Le rilevate incertezze ermeneutiche sono state superate dalla più recente giurisprudenza della Corte regolatrice.

La Suprema Corte ha esaminato le disposizioni di legge sopravvenute precisando “Il comma 1-ter dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, nel prescrivere che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con le relative sanzioni amministrative, non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi (da intendersi quale “fondamentale valore di civiltà giuridica”: così, ad esempio, Corte cost. n. 145 del 2022), e non valeva, quindi, ad attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l’avvenire. Il comma 1-ter dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, significato non rientrante tra quelli già estraibili dall’originaria formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente espresso da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19654 del 2018, che ravvisava tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il “maneggio di denaro pubblico” e quindi l’obbligo della resa del conto. L’art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, come convertito (in vigore dal 21 dicembre 2021), qualificato formalmente dallo stesso legislatore come disposizione di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art.4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, e volto ad applicare anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020″ il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, ha, dunque, a sua volta attribuito alla norma introdotta dal D.L. n. 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1- ter. L’art. 5-quinquies del D.L. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) è, pertanto, norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all’ambito temporale di applicabilità del comma 1-ter (cfr. Corte cost. n. 4 del 2024; n. 104 e n. 61 del 2022; n. 133 del 2020; n. 167 e n. 15 del 2018).” (cfr. Cass. S.U. Ord. 14028/2024 del 21.05.2024; in termini Cass. S.U. Ord. 15388/2024 del 3.06.2024; Cass. Civ. Sez. V, Ord. 6142 del 7/03/2024). Le richiamate pronunce hanno altresì dato conto dei nuovi orientamenti delle Sezioni penali in punto di configurabilità del reato di peculato nelle ipotesi di condotte integranti gli elementi dell’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno realizzate in data anteriore al maggio 20202 (cfr. Cass. Pen., Sez. 6, n. 12516 e n. 9213 del 2022).

La Suprema Corte ha quindi escluso in modo chiaro ed inequivoco la giurisdizione di questa Corte, per effetto dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Rilancio e della successiva norma di interpretazione autentica (“Con tale sopravvenuta norma, il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d’ imposta, quale soggetto che incassa e riversa l’ imposta pagata dal turista, sia che venga sia che non venga considerato come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto a cui il presupposto del tributo medesimo si riferisce), in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore – cliente – ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”; cfr. Cass. Sez. V, Ord. 6142 del 7.03.2024).

La Corte di legittimità ha tuttavia escluso la rilevabilità del difetto di giurisdizione nelle ipotesi in cui debba, a contrario, trovare applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis posto dall’art. 5 c.p.c. principio che, declinato in termini di irrilevanza delle sopravvenienze normative sulla giurisdizione laddove la stessa sia stata affermata dal giudice investito del giudizio (peraltro nel rispetto delle prevalenti ragioni di economia processuale), non può trovare tuttavia applicazione al caso di specie: se è pur vero, infatti, che oggetto della contestazione avanzata dalla Procura attiene alle annualità 2018 – secondo, terzo e quarto trimestre- annualità 2019 – secondo, terzo e quarto trimestre-, è altresì vero che, nel caso di specie, l’atto di citazione che ha instaurato il presente giudizio è stato notificato alle parti convenute il 15.12.2023 (… S.r.l. in liquidazione) e il 29.01.2024 (Sig. …), quindi successivamente alla novella normativa. Del pari successive alla modifica legislativa sono state le notifiche dell’invito a dedurre: 18.08.2023 (Sig. …) e 31.07.2023 (… S.r.l. in liquidazione).

Di tal che, nel caso di specie deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Tributario.

  1. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario.

Compensa le spese.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2024.


COMMENTO: Per effetto dell’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” e della successiva norma d’interpretazione autentica la Suprema Corte ha escluso in modo chiaro e inequivoco la propria giurisdizione. Infatti, “Con tale sopravvenuta norma, il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d’imposta, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, sia che venga sia che non venga considerato come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria -ovverosia il soggetto a cui il presupposto del tributo medesimo si riferisce-, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria -ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento-, destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile a un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”.

Quindi, nel caso di specie dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Suprema Corte in favore del Giudice Tributario.