Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. giurisdiz., Sent., 17 febbraio 2025, n. 10


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN – Presidente

Marco CATALANO – Consigliere

Riccardo PATUMI – Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46386 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

– …, partita iva (…), in persona del legale rappresentante …, nato a C. (R.) il (…), c.f. (…);

– …, come sopra generalizzato, in proprio, quale legale rappresentante pro tempore della società …;

Visto l’atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2025, tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere Riccardo Patumi e il Pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale Claudio Chiarenza. Non costituiti i convenuti.

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione depositato in data 10 settembre 2024, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la società … e il sig. …, suo rappresentante legale, per il mancato riversamento al Comune di Rimini dell’imposta di soggiorno.

Il procedimento ha avuto origine dalla segnalazione del Comune di Rimini, depositata in data 22 marzo 2023, con la quale veniva denunciato il mancato riversamento, da parte della società sopra menzionata, dell’imposta di soggiorno riferita al secondo trimestre del 2022, incassata dalla struttura ricettiva “…”, nonostante la dichiarazione trimestrale fosse stata regolarmente presentata.

Successivamente il Comune di Rimini ha altresì segnalato il mancato riversamento da parte della società … dell’imposta di soggiorno riferita al terzo trimestre 2022, anche in questo caso come da dichiarazione trimestrale correttamente presentata.

Gli importi non riversati sono:

– 678,00 Euro per il secondo trimestre 2022;

– 1.515,00 Euro, incassati nel terzo trimestre dello stesso anno.

Quanto sopra per un totale di 2.193,00 Euro.

A seguito dell’invito a dedurre gli odierni convenuti non hanno depositato deduzioni difensive né hanno chiesto l’audizione personale.

L’Accusa assume che la condotta sopra descritta integri gli estremi dell’illecito amministrativo contabile causativo di pregiudizio patrimoniale.

Il Consiglio comunale di Rimini, con deliberazione n. 61, del 03/12/2020, ha approvato il vigente regolamento sull’imposta di soggiorno, in vigore dal 1/02/2021. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 di tale regolamento “sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale”; il successivo art. 6 stabilisce, inoltre, che i gestori delle strutture recettizie sono obbligati a riscuotere il tributo dagli ospiti e a riversare al comune le somme entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

Il presupposto per affermare la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e l’Amministrazione viene rinvenuto dall’Accusa nell’inserimento della società convenuta nella procedura di riscossione e riversamento del tributo prevista dal sopra menzionato regolamento. In proposito, la Procura contabile richiama giurisprudenza di questa Corte per la quale tra il titolare della struttura ricettiva e il Comune, “si instaura un rapporto di servizio che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate che devono qualificarsi attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente, da tenere ben distinte dall’obbligazione tributaria” (Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, sent. n. 34/2024).

Per quanto sopra, secondo la Pubblica accusa, che richiama ancora una volta giurisprudenza del Giudice contabile, l’omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno costituisce un illecito erariale con il radicamento della giurisdizione di questa Corte.

L’elemento psicologico andrebbe ravvisato nel dolo in ragione della macroscopica difformità tra la condotta richiesta e quella seguita dal soggetto agente, nonché della disponibilità dei dati relativi all’imposta dovuta in quanto le dichiarazioni trimestrali erano state regolarmente presentate.

Individua, come già sopra accennato, il danno da mancata entrata tributaria che sarebbe stato cagionato al Comune di Rimini nelle imposte di soggiorno riscosse dalla società S. srls e non riversate.

Tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante ricorrerebbe un regime di solidarietà passiva quanto all’obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativa verso l’erario, in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che gli odierni convenuti siano condannati in solido a pagare, in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno, l’importo complessivo di 2.193,00 Euro, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del presente giudizio.

  1. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.
  2. All’udienza del 5 febbraio 2025, la Procura regionale, dopo aver affermato la regolarità delle notifiche, ha confermato le conclusioni di cui agli atti scritti.

Motivi della decisione

  1. Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione ai convenuti e, quindi, l’integrità del contraddittorio, ne dichiara la contumacia. In particolare, entrambe le notifiche si sono perfezionate ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile.
  2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste la giurisdizione contabile.

Questa Sezione si è ormai consolidata nell’affermare la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art.180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020 convertito in L. n. 77 del 2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta di soggiorno (ex multis, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 325/2021). Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d’appello di questa Corte (cfr. Sez. II Centr. app., sent. n. 34/2024).

  1. Nel merito, la domanda attorea è fondata.

Gli odierni convenuti, rispettivamente la società … in quanto soggetto che aveva in gestione la struttura ricettiva in analisi e il sig. …, quale legale rappresentante pro tempore della stessa, devono rispondere per non aver riversato l’imposta di soggiorno, in violazione di quanto previsto dal regolamento del Comune di Rimini, che disciplina la corresponsione dell’imposta di soggiorno ai gestori delle strutture ricettive e il successivo riversamento.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n.19654/18, hanno chiarito che, “poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o ‘albergatore’) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (…) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato”.

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

In particolare, nella fattispecie in esame i convenuti, come già sopra evidenziato, hanno omesso di riversare somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, riscosse dalla struttura ricettizia “…” nel secondo e terzo trimestre 2022, per un importo pari a 2.193,00 Euro e, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione del riversamento di cui viene contestata la mancata effettuazione.

Di tale comportamento, caratterizzato dall’elemento psicologico del dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell’obbligo di riversamento dell’imposta di soggiorno, devono, pertanto, rispondere.

  1. Affermata la fondatezza dell’azione erariale nell’an, dev’essere verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura, che lo ha determinato in 2.193,00 Euro.

Tale quantificazione è corretta giacché, come risulta dalla documentazione depositata dalla Procura regionale costituita dalle comunicazioni ricevute dal Comune di Rimini – Settore risorse tributarie, tiene conto solo delle imposte di soggiorno non riversate e non anche di eventuali ulteriori pretese da parte dell’ente locale in questione, né di interessi e sanzioni.

  1. Per le considerazioni sopra esposte, la … e il sig. …, in qualità di rappresentante legale pro tempore di tale società, sono responsabili in solido del danno cagionato al Comune di Rimini, pari a 2.193,00 Euro, per l’omesso riversamento di importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno e non riversati. Sono, altresì, chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme riscosse e non riversate dalle date di scadenza dei termini per eseguire il riversamento dei pagamenti, come individuate dal regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno del Comune di Rimini, alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da quest’ultima data fino al soddisfo.
  2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea come da motivazione e, per l’effetto, condanna in solido i convenuti … e … al pagamento, in favore del Comune di Rimini, dell’importo di 2.193,00 (duemilacentonovantatre/00) Euro, salvo a tenere conto di quanto eventualmente già recuperato, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalle date di scadenza dei termini stabiliti dal regolamento del Comune di Rimini per riversare le imposte di soggiorno in questione sino alla data di deposito della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del deposito fino al soddisfo.

Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio,

che si liquidano in Euro 117,68 (euro centodiciassette/68).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Conclusione

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2025.


MASSIMA: La giurisdizione del Giudice contabile si estende sull’albergatore responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno, in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, convertito in L. n. 77 del 2020. Tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico che comprende obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale.