T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., (ud. 23-10-2019) 09-12-2019, n. 2620


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte fresco bovino e operante nel settore della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti lattiero caseari, impugnava con il ricorso in epigrafe la comunicazione di Agea di iscrizione ipotecaria in relazione ad un debito per prelievo latte per le campagne dal 2003 al 2009.

1.1. A motivi di gravame la ricorrente sostanzialmente deduceva:

– illegittimità del calcolo della quota di interessi;

– illegittimita’ ed inesigibilità dei prelievi per campagne fino al 2004, per la previsione -nel sistema domestico di contingentamento- di criteri di compensazione volti a favorire determinate categorie di produttori ai fini della restituzione delle somme in ragione delle quote inutilizzate, e ciò in contrasto con il diritto dell’Unione (CGUE c-348/18) che prevede restituzione e compensazione con criterio paritario e proporzionale;

– omessa contabilizzazione della compensazione “atecnica” operata tra il debito per prelievo e il credito del produttore per aiuti e contributi da percepire in base alle norme nazionali e a quelle europee (cfr., art. 3, comma 5-duodecies del D.L. n. 182 del 2005 che prevede la impignorabilità e la non sequestrabilità dei contributi dovuto in attuazione di politiche comunitarie);

– prescrizione del credito azionato, stante la inesistenza della notificazione di atti interruttivi;

– indeterminatezza ed erroneità insanabile dei dati produttivi utilizzati da Agea, stante la esistenza di indagini penali relative alle modalità di calcolo della produzione di latte risultanti nelle banche dati ufficiali, nel SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) e in Agea.

1.2. Si costituiva la intimata Agenzia che, anche in ottemperanza alla apposita ordinanza istruttoria di questo TAR, depositava documentazione atta a comprovare la genesi della debitoria, le modalità di calcolo degli interessi, e la esistenza di precedenti manifestazioni di volontà attuative della speculare pretesa creditoria vantata da essa Agea nei confronti di parte ricorrente.

1.3. All’esito della discussione nella udienza pubblica del 23 ottobre 2019, al fine, la causa veniva introitata per la decisione.

  1. Il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti, costituiti dalla cartella di pagamento del 2015 (preceduta dalle intimazioni di pagamento del 2009, 2010 e 2012).

2.1. E, invero, risulta comprovato per tabulas che la debitoria per cui è causa era “portata” dalla cartella di pagamento n. (…) ritualmente comunicata alla azienda ricorrente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in data 13 marzo 2015.

2.2. La prova della notifica della cartella di pagamento fornita dalla resistente Agenzia vale a disvelare:

– la evanescenza della doglianza di parte ricorrente relativa alla inesistenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione;

– la inammissibilità del gravame che ne occupa, comechè esperito avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria e diretto a farne valere la illegittimità non già per vizi suoi propri, bensì per vizi asseritamente afferenti alla sottostante pretesa creditoria.

2.3. Orbene, tale pretesa creditoria affonda le radici in risalenti intimazioni di pagamento (2009, 2010, 2012) e, in ogni caso, nella ridetta cartella di pagamento debitamente portata a conoscenza della azienda ricorrente in data 13 marzo 2015. La prova delle esistenza e della notificazione di detta cartella -e della sua inoppugnabilità, non avendo il ricorrente neanche allegato di aver provveduto a tempestivamente gravarla, asserendo anzi in contrario la inesistenza della notifica di precedenti atti interruttivi della prescrizione- depone inequivocabilmente per la inammissibilità della impugnazione che ne occupa, avente ad oggetto un atto che non mai vale a concretare il “primo atto impositivo”.

2.4. In mancanza della impugnazione della cartella di pagamento (recte, in mancanza anche solo della allegazione della impugnazione), la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria -preceduta dalla rituale comunicazione preventiva notificata in data 8 maggio 2018-poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non anche, come invece è avvenuto nel caso di specie, per vizi afferenti all’an ed al quantum della stessa pretesa creditoria sottostante.

E, invero, stante la esistenza e la ritualità della notifica dell’atto presupposto (cartella) “l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell’atto presupposto” (Cass., V, 22 luglio 2019, n. 19699), atteso che “costituisce requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29 settembre 19873, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (…) nella specie risultava dimostrata l’avvenuta notificazione delle cartelle, cosicchè la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria” (Cass., V, 27 dicembre 2018, n. 33440; Id., id., 7 marzo 2018, n. 5402).

2.5. La valenza assorbente della suesposta ragione di inammissibilità consente, altresì, di tenere in non cale il pur significativo rilievo formulato dalla difesa di Agea (pag. 2, memoria difensiva) relativamente alle decisioni giudiziali pel tramite delle quali sono state confermate le primigenie intimazioni di pagamento con cui si è ab initio azionata la pretesa creditoria per cui è causa, di poi recata nella cartella di pagamento, notificata in data 13 marzo 2015, e costituente il presupposto dell’atto che quivi, in guisa inammissibile, si grava.

  1. Infine, non si rinvengono ragioni per deflettere dalla regola generale che pone a carico della parte soccombente le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei signori magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore


MASSIMA REDAZIONALE:  La sentenza in commento del Tar Lombardia si pone in scia del principio più volte confermato dai Giudici di leggittimità secondo il quale “Un requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili, ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento, è costituito dalla mancata notificazione di tale atto anteriore”.

In mancanza della impugnazione della cartella di pagamento (recte, in mancanza anche solo della allegazione della impugnazione), la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria -preceduta dalla rituale comunicazione preventiva regolarmente notificata-poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non anche, come invece è avvenuto nel caso di specie, per vizi afferenti all’an ed al quantum della stessa pretesa creditoria sottostante.

E, invero, stante la esistenza e la ritualità della notifica dell’atto presupposto (cartella) “l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell’atto presupposto” (Cass., V, 22 luglio 2019, n. 19699), atteso che “costituisce requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al DPR 29 settembre 19873, n. 602, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (…) nella specie risultava dimostrata l’avvenuta notificazione delle cartelle, cosicchè la asserita tardività della notifica stessa avrebbe dovuto essere dedotta in sede di impugnazione delle cartelle e non in sede di impugnazione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria” (Cass., V, 27 dicembre 2018, n. 33440; Id., id., 7 marzo 2018, n. 5402).