Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07 marzo 2025, n. 6176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott.ssa PERRINO Angelina Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27636/2020 R.G.,
proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. … e dall’Avv. …., entrambi con studio in …, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: (Omissis)), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. …, con studio in … (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: (Omissis)), elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma del medesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16 gennaio 2020, n. 503/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
Svolgimento del processo
- A.A. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16 gennaio 2020, n. 503/05/2020, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. (Omissis) del 19 settembre 2016 per omessa presentazione della dichiarazione per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, in relazione a due fabbricati ubicati in A alla Via (Omissis), nonché ad un terreno ubicato in A alla Contrada (Omissis), ha rigettato l’appello proposto in via principale dal medesimo e l’appello proposto in via incidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 23 novembre 2017, n. 1556/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
- Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che il valore dell’area edificabile era stato congruamente determinato; che l’ente impositore non era incorso in decadenza con riguardo all’ICI relativa all’anno 2011, ma non anche con riguardo all’ICI relativa all’anno 2010, dovendo considerarsi la data di ricezione dell’avviso di accertamento e valendo il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario soltanto per la notifica degli atti processuali.
- Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo avverso la medesima sentenza.
Motivi della decisione
- Preliminarmente, si rileva che, con il sesto motivo, il ricorrente ha denunciato, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riguardo al passo della sentenza impugnata che concerne l’eccepita decadenza dell’ente impositore dall’esercizio del potere impositivo, la quale è stata esclusa dal giudice di appello con riferimento all’anno 2011 per l’incompiuta decorrenza del termine quinquennale in riferimento all’inadempienza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ex art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (a seguito dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008).
- Secondo la richiamata disposizione: “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate”.
Dunque, l’obbligo dichiarativo, che è stato soppresso dall’art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane, comunque, fermo “nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”.
In seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, soppressa dall’art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d’imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2024, n. 19684 – anche con riguardo a tale decorrenza: Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2016, 20797; Cass., Sez. 6-5, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2023, n. 2321).
Per cui, il mutamento di destinazione urbanistica di un terreno agricolo, la cui edificabilità sia sancita da sopravvenute variazioni dello strumento urbanistico generale, costituisce specifico oggetto dell’obbligo dichiarativo, incidendo sulla determinazione del valore venale ai fini della liquidazione del tributo.
In tal senso, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l’omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione (Cass., Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15235; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2137; Cass., Sez. 5, 25 novembre 2021, n. 36682; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. 29223).
- Ora, l’imprescindibilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (prima della soppressione del relativo obbligo, con decorrenza dall’1 gennaio 2009, da parte dell’art. 36, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è stata recentemente attenuata e ridimensionata in relazione a fattispecie in cui il presupposto di fatto era preventivamente venuto a conoscenza dell’ente impositore (sia pure in relazione a finalità diverse dall’accertamento o dalla riscossione dell’imposta) (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
Così, in particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, n. 10724; – con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6-Trib., 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. Trib., 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2023, n. 19665).
Analogo principio è stato ribadito anche per l’esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562).
In lineare sintonia con l’orientamento ora richiamato, questa Corte ha anche deciso che:
– in tema di ICI, qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212, di cui costituisce espressione la previsione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12304);
– che, in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore (Cass., Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18446);
– che, in particolare, sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha confermato il riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione, nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al Comune, prevista dallo stesso regolamento, dell’esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all’amministrazione in quanto regolarmente registrati (Cass., Sez. 5, 18 luglio 2019, n. 19316); tale orientamento è stato ribadito anche in relazione alla previsione dal regolamento comunale che subordinava la riduzione dell’ICI su un immobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai genitori (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2021, n. 18446) o al figlio (Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12485) alla preventiva comunicazione di una domanda di variazione concernente siffatta circostanza.
Ancora, è stato affermato, ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall’accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell’anno di imposta a cui si riferisce l’avviso di accertamento (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
- Con riguardo all’IMU, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212 (che, si rammenta, costituiscono pur sempre criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici – Cass., Sez. 5, 6 settembre 2017, n. 20812; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2020, n. 4411), si è ritenuto che l’eccezionale conservazione dell’obbligo della dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare di una riduzione (o, a maggior ragione, di un’esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell’ente impositore (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
- Su tali premesse, considerando che l’edificabilità dei terreni è rimessa alle prescrizioni della pianificazione urbanistica comunale, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sull'”attenuazione” dell’obbligo dichiarativo con riferimento ad atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell’amministrazione comunale, è inevitabile l’esigenza di un ponderato ripensamento anche con riguardo all’indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.
- Pertanto, valutandosi la rilevanza decisoria della predetta questione, che assume un’indubbia valenza nomofilattica, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Conclusione
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2025.
MASSIMA: In tema di IMU, il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica della destinazione di un’area da agricola ad edificabile, è quello quinquennale, previsto per l’omessa denuncia, e non quello triennale stabilito per la dichiarazione di variazione infedele, incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia già acquisito conoscenza della modificazione.