Cass. civ. Sez. V, Ord., 29 novembre 2021, n. 37344


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28043-2018 proposto da:

COMUNE ISTRANA, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentato e difeso dall’avvocato …; – ricorrente –

contro

…, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato …;                                                                                                                                                                                         – controricorrente –

avverso la sentenza n. 633/2018 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE;

Svolgimento del processo

CHE:

… proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 1090 del 02.09.2015, emesso dal Comune di Istrana, per il recupero IMU, anno 2013, dovuta a saldo, oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 311,00. La CTP di Treviso accoglieva il ricorso riconoscendo alla … il diritto all’agevolazione IMU prevista, ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per l’immobile dichiarato dalla stessa come abitazione principale. Proponeva impugnazione il Comune di Istrana, che deduceva l’illegittimità ed erroneità della sentenza con riferimento al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, in quanto l’agevolazione prevista dalla norma presupponeva la sussistenza nello stesso immobile della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.

La CTR Veneto, con sentenza n. 633-2-18, respingeva l’appello. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, se prevedeva che “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente “, tuttavia non prevedeva che in tale immobile dovessero sussistere contemporaneamente la residenza abituale e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, essendo l’esenzione IMU ammissibile per un solo immobile, sito nel medesimo comune, a prescindere dalla coesistenza dei entrambi gli elementi della dimora abituale e della residenza e venendo, in tal modo, in rilievo, il solo elemento della dimora abituale del nucleo familiare. Nel caso esaminato, la T. aveva fissato la propria residenza in ambito diverso dalla dimora abituale del proprio nucleo familiare, nella quale aveva chiesto di poter usufruire delle agevolazioni IMU di cui al citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13.

Avverso la su indicata sentenza proponeva ricorso il comune di ISTRANA sulla base di due motivi.

La contribuente si costituiva con controricorso.

Il ricorrente Comune depositava memoria per l’udienza ex art. 380 bis c.p.c..

 

Motivi della decisione

CHE:

Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13 – presupposto impositivo ai fini dell’I.m.u. – sussistenza contemporanea nello stesso immobile della dimora abituale e residenza anagrafica per beneficiare delle riduzioni fiscali per abitazione principale – legittimità del recupero a tassazione, motivo il Comune di ISTRANA lamentava l’erronea interpretazione e la falsa applicazione del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, nella parte in cui la CTR aveva sostenuto che il solo elemento della dimora abituale del nucleo familiare consentiva di poter usufruire dell’esenzione IMU sulla abitazione principale.

Con il secondo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 – valori tabellari applicati riferiti a diverso scaglione di valore, motivo veniva eccepita l’erronea applicazione dei valori tabellari applicati per la liquidazione delle spese.

Il ricorso è fondato.

I giudici della CTR Veneto hanno ritenuto che, al fine dell’esenzione IMU, il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2 non richiedesse la contestuale dimora abituale e residenza anagrafica, essendo sufficiente, per potere usufruire dell’agevolazione, la semplice dimostrazione della dimora abituale. Tale conclusione risulta, tuttavia, in contrasto con il tenore della norma indicata. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2 prevede infatti, che: “L ‘imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e che “per abitazione principale si intende l’immobile”, nel quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Pertanto, la norma in esame prevede che i requisiti dell’abitualità della dimora e della residenza anagrafica debbano essere cumulativamente presenti per poter godere delle agevolazioni fiscali previste.

Detta interpretazione risulta anche in linea con quanto in più occasioni statuito da questa Corte (Cass. n. 28534/2020), allorquando si è affermato che: “..nel caso in cui il soggetto passivo dell’ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (Cass. n. 18096 del 2019). Si è inoltre precisato che, in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile de quo costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie) (Cass. n. 15444 del 2017). Da ultimo, Cass. n. 4166 del 2020 ha affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dal del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. dalla L. n. 214 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che aveva escluso che l’immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro comune)”.

Il secondo motivo attinente alla erronea liquidazione delle spese del grado, considerata la soccombenza del contribuente è assorbito.

Il ricorso va pertanto accolto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con compensazione di quelle dei giudizi di merito.

P.Q.M.  

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 350,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021


Massima: Nel caso in cui il soggetto passivo dell’IMU sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato, ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia. È  inoltre precisato che, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. Inoltre, l’esenzione prevista per la casa principale dal del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. dalla L. n. 214 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.