Cass. Civ. sez. V, ord., 08 marzo 2024, n.6352


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. CRUCITTI Roberta – Presidente

dott. DE ROSA Maria Luisa – Consigliere

dott. MACAGNO Gian Paolo – Consigliere

dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere – Rel.

dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. … del Foro di …, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via …;                                  – ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione Spa, incorporante Equitalia Sud Spa, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. …, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. … , alla via … in …;                                                                                                                                          – controricorrente –

e contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;                                    – controricorrente –

avverso

la sentenza n. 2808, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 22.2.2016, e pubblicata il 21.3.2016;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Svolgimento del processo

  1. L’Incaricato per l’esazione Equitalia Sud Spa, cui è succeduta Equitalia Servizi di Riscossione Spa, notificava a A.A. l’avviso di intimazione n. (Omissis), conseguente all’avviso di accertamento esecutivo n. (Omissis), con riferimento ai tributi dell’Irpef e dell’Irap in relazione all’anno 2008.
  2. La contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta contestando innanzitutto l’invalidità dell’intimazione perché la sua notificazione non era stata preceduta dalla necessaria notificazione del prodromico avviso di accertamento. La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla parte privata, e rigettava il suo ricorso.
  3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, rinnovando le proprie censure, e si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate. Il giudice del gravame rigettava l’impugnazione.
  4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione A.A., affidandosi a sei motivi di ricorso. Il successore di Equitalia Sud Spa, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, e l’Agenzia delle Entrate, resistono mediante controricorso. La contribuente ha pure depositato memoria.

Motivi della decisione

  1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per avere la CTR erroneamente ritenuto la validità della notificazione postale del prodromico avviso di accertamento sebbene, risultato assente il destinatario, non sia stata assicurata la prova della notificazione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
  2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per avere il giudice del gravame ritenuto non indispensabile, per provare la corretta notificazione postale dell’avviso di accertamento, la produzione della notificazione della CAD, mai depositata in giudizio.
  3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione di legge in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto valida la notificazione indiretta del prodromico avviso di accertamento a mezzo del servizio postale sebbene, risultato assente il destinatario, non sia stata assicurata la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
  4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice del gravame ritenuto non indispensabile, per provare la corretta notificazione postale dell’avviso di accertamento, la produzione della CAD, mai intervenuta.
  5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, adottando una motivazione puramente apparente e pure riferita ad un preteso disconoscimento documentale, che però la ricorrente non ha mai effettuato.
  6. Mediante il sesto strumento di ricorso la contribuente provvede all'”impugnazione del capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite” (ric., p. 16), per non averle il giudice del gravame attribuito il favore delle spese processuali, sebbene abbia rigettato l’appello incidentale proposto da Equitalia.

La ricorrente riassume quindi le sue contestazioni e domanda a questa Corte di legittimità di pronunciarsi nel merito.

  1. Con i suoi motivi di impugnazione dal primo al quinto la contribuente, con riferimento ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, contesta la impugnata pronuncia del giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto la validità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, sebbene non sia mai stata prodotta la cartolina attestante l’avvenuto deposito dell’atto (c.d. CAD). I motivi di ricorso presentano evidenti ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

7.1. La CTR ha rigettato le contestazioni in materia di invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, proposte dalla contribuente sin dal ricorso introduttivo in primo grado, osservando: “Questa Commissione ritiene l’appello infondato e va rigettato; correttamente il primo Giudice ha rilevato che il disconoscimento della originalità della copia andava fatto valere in modo formale e specifico e non genericamente come proposto dalla Fabozzi; in mancanza l’accertamento è divenuto definitivo e legittima è l’intimazione di pagamento” (sent. CTR, p. II).

7.2. La contribuente, nel suo ricorso per cassazione, replica che la decisione adottata dal giudice del gravame è omissiva, perché non esamina la questione centrale posta nel processo, la contestata invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento alla Fabozzi.

La CTR, in realta, si limita a proporre succinte osservazioni circa le modalità in cui possa operarsi il disconoscimento della originalità della copia di un atto, ma non si comprende neppure a che cosa intenda riferirsi, perché in questo giudizio non è stato operato il disconoscimento della copia di alcun atto.

7.3. La ricorrente, in sintesi, ricorda quindi di aver sempre sostenuto di non aver mai ricevuto la notificazione del necessario prodromico avviso di accertamento mentre, secondo le controparti, la notificazione sarebbe stata regolarmente effettuata.

Osserva allora la contribuente che, pacificamente, la notificazione sarebbe avvenuta a mezzo del servizio postale, non mediante notificazione diretta bensì in via indiretta, essendosi l’Ente impositore avvalso di intermediario, un messo speciale notificatore “(tal Di Meglio)” (ric., p. 7). Queste valutazioni risultano confortate da più elementi, in primo luogo la raccomandata di spedizione è di tipo AG (atti giudiziari) e riporta la specifica indicazione del Messo speciale autorizzato dall’Amministrazione finanziaria a procedere alla notificazione. Inoltre, vi è l’indicazione di “‘Emesso Cad … scritto a mano … Euro 3,90’, lasciando intendere che si sia provveduto – in temporanea assenza del destinatario – anche ad inviare la Comunicazione di Avvenuto Deposito del plico presso l’ufficio postale” (ric., p. 7).

Ai fini della prova della regolarità della notificazione, tuttavia, nella prospettazione della ricorrente, risultava indispensabile la produzione della cartolina relativa alla CAD, che però non è mai stata depositata in giudizio, e la notificazione del prodromico avviso di accertamento non può quindi che valutarsi come radicalmente nulla.

7.4. Invero, risolvendo un contrasto sviluppatosi in materia anche a livello di giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione hanno condivisibilmente chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass. S.U., 15.4.2021, n. 10012.

7.5. Nelle loro pur ampie repliche le controricorrenti insistono nell’affermare che la notificazione dell’avviso di accertamento è risultata regolare, anche operando riferimento a tesi ormai superate dalla giurisprudenza, come quella che afferma la sufficienza della spedizione della raccomandata informativa, a prescindere dalla sua ricezione, ma non negano che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD non è mai stata prodotta in questo giudizio.

  1. Il ricorso introdotto da A.A. deve essere quindi accolto, con riferimento ai primi cinque mezzi d’impugnazione, perché l’intimazione di pagamento impugnata risulta invalida, in quanto non preceduta dalla rituale notificazione di un necessario atto prodromico.
  2. In ordine al sesto strumento di impugnazione, la contribuente ha esposto molto sinteticamente di impugnare la sentenza della CTR per non aver condannato l’Agente della Riscossione in conseguenza del rigetto dell’appello incidentale dallo stesso proposto.

Invero la CTR non pronuncia espressamente in materia.

Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha chiarito nel suo controricorso che aveva proposto appello incidentale condizionato al fine di sollecitare l’intervento in giudizio dell’Ente impositore che si è quindi spontaneamente costituito, ed è anche per questo che la CTR non ha ritenuto di pronunciare.

In assenza di contestazioni specifiche proposte dalla ricorrente, la cui esposizione risulta lacunosa, il fondamento del sesto motivo di ricorso rimane indimostrato, e deve perciò essere respinto.

  1. Devono quindi essere accolti i primi cinque motivi di ricorso proposti dalla contribuente, rigettato il sesto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullando l’intimazione di pagamento impugnata.

  1. Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in un passato anche recente nella materia oggetto di causa, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono invece l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie i primi cinque motivi di ricorso proposti da A.A., respinto il sesto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla l’avviso di intimazione n. (Omissis)

Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio tra le parti e condanna le controricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge, somme favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Conclusione

Così deciso in Roma il 22 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria l’8 marzo 2024.


MASSIMA: In tema di imposta comunale sugli immobili, l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica sull’intero immobile anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati.