Cass. civ., sez. V, ord., 21 luglio 2026 n. 23674


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere-Relatore

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21708/2024 R.G. proposto da:

COMUNE DI POLLICA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato … unitamente all’avvocato …;                     -ricorrente-

contro

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato …;                                                                                                                                                                             -controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n. 4383/2024 depositata il 08/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

Svolgimento del processo

  1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2 grado della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Pollica avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di A.A. con cui il contribuente aveva impugnato tre distinti avvisi di accertamento relativi alle annualità dal 2016 al 2018 relativamente all’immobile iscritto al catasto al foglio (Omissis), part. (Omissis). sub (Omissis) e (Omissis). In particolare, la CGT, dopo aver citato la sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 2022, riteneva

che il Comune non avesse giustificato in alcun modo l’atto impositivo, affermando che risultasse per tabulas che A.A. fosse residente in Pollica nell’immobile oggetto degli avvisi e che, al contempo, l’ente territoriale non avesse provato che il contribuente fosse proprietario di altri immobili ad uso abitativo né che egli dimorasse altrove o fruisse di esenzione IMU su altri immobili ad uso abitativo.

  1. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia il Comune di Pollica che si affida a due motivi di censura.
  2. Il contribuente ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 come modificato in sede di conversione con la Legge 214/2011 e modificato dall’art.1, comma 707, L.147/2013 in relazione all’art. 2697 c.c., assumendo che la CGT avesse errato nell’omettere di verificare l’esistenza del presupposto della dimora abituale nell’immobile relativamente al quale il contribuente pretende l’esenzione, rilevando, inammissibilmente, la mancata prova, da parte del Comune, del fatto che il contribuente stesso sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo ovvero che egli dimori abitualmente altrove o fruisca di esenzione IMU su altri immobili ad uso abitativo.
  2. Con il secondo motivo, il Comune si duole, sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 come modificato in sede di conversione con la Legge 214/2011 e modificato dall’art.1, comma 707, L.147/2013 in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che fosse errata l’affermazione della Corte secondo cui l’ente impositore non avrebbe giustificato in alcun modo l’atto impositivo, costituendo, invece, orientamento pacifico della Corte di Cassazione quello a mente del quale “l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” e il “quantum” dell’imposta” (fra le tante, Cass. 1.12.2022 n. 35452), come sarebbe evidente nel caso di specie, in considerazione del fatto che il contribuente, conosciuto l’an e il quantum della pretesa, ha sviluppato una articolata contestazione – in giudizio – degli avvisi di accertamento impugnati. 

2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

2.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.n.5445/25), il diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale spetta in via esclusiva alle persone fisiche che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull’immobile destinato ad abitazione e che abbiano ivi fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica, alla luce del coordinamento sistematico tra l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che individua i soggetti passivi dell’imposta, e gli artt. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che esentano da imposta l’abitazione principale, in presenza di determinati requisiti, soggettivi ed oggettivi.

2.3. Sicchè la verifica dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale per il godimento di tale beneficio va effettuata in capo al titolare del diritto di proprietà di altro diritto reale sull’immobile per il quale si invoca il beneficio.

2.4. Come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tante vedi Cass.n.10973/2025, Cass.n.5445/25) il diritto del contribuente all’esenzione IMU per l’abitazione principale impone, in ogni caso, il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata, anche dopo l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).

2.5. Del resto, va ancora osservato che, se è vero che incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è onere di chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione provare, quando sul punto vi sia contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (vedi Cass. n. 8627/2019; Cass. n. 23228/2017; Cass. n. 21406/2012).

2.6. Quanto, infine, all’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento in tema di IMU, questa Corte ha recentemente ribadito (vedi Cass. n.8241/2026) che siffatto obbligo è assolto , ai sensi dell’art. 7, L. n. 212/2000, quando l’atto consenta al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e l’an ed il quantum della pretesa (identificazione dell’immobile, del soggetto passivo, dell’imposta richiesta e dei fatti giustificativi), non essendo necessario che l’ente indichi e confuti tutte le possibili cause di esenzione astrattamente configurabili, gravando sul contribuente l’onere di allegare e provare i presupposti dell’agevolazione o dell’esclusione.

2.7. Orbene, la CGT non ha fatto corretta applicazione di siffatti principi nel caso di specie, considerato che, per un verso, ha omesso di considerare che ai fini dell’esenzione per l’abitazione principale occorre che sussistano in capo al contribuente entrambi i requisiti previsti, ossia la residenza anagrafica e la dimora abituale presso l’immobile per il quale si invoca il beneficio; per l’altro, addossando erroneamente sull’ente impositore l’onere di provarne la ricorrenza con specifico riferimento al concorrente requisito della dimora abituale, anziché verificare, in ossequio al principio di riparto dell’onere probatorio in tema di esenzioni, se il contribuente lo avesse assolto anche in riferimento ad esso.

2.8. Altrettando fallace è poi l’affermazione che gli avvisi di accertamento fossero privi di giustificazione, considerato che dal contenuto degli stessi, debitamente prodotti dal ricorrente ai fini dell’autosufficienza, si desume il pieno assolvimento dell’obbligo di motivazione da parte dell’ente territoriale, posto che essi riportano tutti gli elementi (identificazione catastale dell’immobile, del soggetto passivo, dell’imposta richiesta e dei fatti giustificativi) per rendere conoscibile la pretesa impositiva ai fini IMU, non essendo necessario che l’ente indichi e confuti tutte le possibili cause di esenzione astrattamente configurabili.

  1. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Campania per un nuovo esame in base ai principi sopra affermati nonché per provvedere alla regolazione anche delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Campania, in diversa composizione, per provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 9 luglio 2026 .

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.


MASSIMA: In tema di IMU, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 212/2000, deve ritenersi assolto quando l’atto consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (identificazione dell’immobile e del soggetto passivo, individuazione dell’imposta richiesta e dei fatti giustificativi dell’imposizione), mettendolo in condizione di contestare an e quantum del tributo; non è necessario che l’ente impositore indichi e confuti tutte le possibili cause di esenzione astrattamente configurabili, gravando sul contribuente l’onere di allegare e provare i presupposti dell’agevolazione o dell’esclusione.