Cass. civ., Sez. VI-5, Ord. 22 febbraio 2021, n.4726


Svolgimento del processo

Che:

La società contribuente … SPA ha impugnato un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Castelletto Sopra Ticino relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2014, avente ad oggetto un bene immobile già concesso in locazione finanziaria, il cui contratto era stato risolto nel 2007, deducendo che l’immobile non era stato restituito dall’utilizzatore nell’anno di imposta in oggetto (2014), deducendo che la soggettività giuridica ai fini IMU decorre dalla riconsegna dello stesso al concedente.

La CTP di Novara ha rigettato il ricorso e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 21 gennaio 2019, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che non può farsi applicazione all’IMU della disciplina della Tasi e che la risoluzione del vincolo contrattuale comporta la cessazione degli effetti del contratto, indipendentemente dal momento della riconsegna del bene, la cui mancata restituzione non ingenera ultrattività del vincolo contrattuale.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a un unico motivo e ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

che:

1 – Con l’unico si deduce violazione e falsa applicazione di legge del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, artt. 8 e 9, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 672, e del D.M. 30 ottobre 2012, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la durata del contratto di leasing, rilevante ai fini IMU a termini della L. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, pro tempore applicabile (“per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”) cessi con decorrenza dalla risoluzione del contratto e non per effetto della riconsegna del bene immobile. Il ricorrente si richiama a un precedente di questa Corte (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19166), con cui si è stabilito che gli obblighi contrattuali per il locatario ai fini fiscali cessano con la restituzione del bene, perdurando gli effetti del contratto sino a che non siano esaurite tutte le obbligazioni gravanti sul locatario. Deduce che ai fini civilistici il contratto rimane ancora in essere quanto all’esecuzione delle obbligazioni accessorie sino alla riconsegna a termini dell’art. 1591 c.c., con conseguente ultrattività del vincolo contrattuale. Deduce, ancora, che la riconsegna del bene è rilevante ai fini Tasi a termini della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672 e che tale indicazione, di natura definitoria (benché ai fini Tasi), riverberi i suoi effetti anche ai fini IMU per ragioni sistematiche, essendo le imposte IMU, Tasi e Tari ricomprese nella “IUC” (imposta unica comunale), nonché in quanto IMU e Tasi condividono la base imponibile e il calcolo delle aliquote a termini della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 677. Rileva come l’IMU non colpisce, a differenza dell’ICI, il mero diritto reale sull’immobile, bensì anche il “possesso” o “dominio utile” ai fini tributari, che ricomprende anche la detenzione qualificata, come nel caso del locatario. Deduce, infine, il ricorrente, che una diversa modulazione del leasing in funzione delle diverse imposte risulterebbe irragionevole.

2 – Il ricorso – il quale attiene alla questione della legittimazione passiva ai fini IMU in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing non seguita dall’immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto (per il periodo successivo alla risoluzione contrattuale sino all’avvenuta restituzione del bene al concedente), se esso sia l’utilizzatore che ancora dispone del bene o il concedente – è infondato.

2.1 – Questa Corte – con indirizzo recentemente consolidatosi ha affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art.9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25249, Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. VI, 14 maggio 2020, n. 8957; Cass., Sez. VI, 13 luglio 2020, n. 14906, quest’ultima resa inter partes).

2.2 – Si è precisato, al fine della individuazione del momento in cui, all’atto della cessazione del contratto per risoluzione contrattuale, la soggettività passiva IMU torna in capo dal locatario al concedente, che non può estendersi la disciplina Tasi in quanto “destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti alla collettività” laddove l’IMU “prescinde del tutto dalla fruizione dei servizi, tanto che ha come unico presupposto il possesso di fabbricati ed aree”, il che impedisce il ricorso all’analogia (Cass., n. 29973/2019, cit.). Si è osservato, inoltre, che la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 703, precisa che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu” (Cass., n. 8957/2020, cit.).

Si è, inoltre, ritenuto che l'”utile dominio” dell’utilizzatore è legata alla permanenza del vincolo contrattuale, che si trasforma in detenzione senza titolo solo all’esito del venir meno di tale vincolo negoziale; nè vi è prosecuzione degli effetti contrattuali, come l’esercizio della facoltà di riscatto, per cui “è il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene”, dovendosi avere riguardo, quanto al concetto “durata del contratto”, alla norma primaria di cui alla L. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1 (Cass., n. 29973/2019).

Il ricorso non offre ulteriori spunti di riflessione idonei a rimeditare la questione. Né la memoria prodotta aggiunge ulteriori utili profili di discussione.

3 – La CTR, nella parte in cui ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo l’effettiva riconsegna del bene in luogo della risoluzione del vincolo contrattuale, ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese soggette a compensazione, stante il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso, con raddoppio del contributo unificato. 

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese processuali del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021


COMMENTOIn base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.