Cass. civ., Sez. V, ord., 13 gennaio 2025, n. 879
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. PERRINO Angelina-Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Relatore
Dott. BILLI Stefania – Consigliere
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9719/2023 R.G. proposto da:
…, rappresentata e difesa dall’Avv. … (Omissis) unitamente all’Avv. … (Omissis) – ricorrente –
contro
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, rappresentato e difeso dall’Avv. … (Omissis) unitamente all’Avv. … (Omissis) – intimato –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4224/2022 depositata il 03/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.
Svolgimento del processo
- La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto l’appello del Comune e in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento per IMU 2014, per gli immobili posseduti dalla …;
- ricorre in cassazione la contribuente con cinque motivi di ricorso;
- resiste con controricorso il Comune che chiede preliminarmente l’inammissibilità dei motivi di ricorso e comunque il rigetto del ricorso.
- la ricorrente ha depositato memoria di discussione, nella quale rileva la mancata allegazione della procura speciale al controricorso.
Motivi della decisione
- Il ricorso è infondato e deve respingersi, con il raddoppio del contributo unificato. La mancata allegazione della procura speciale, eccepita nella memoria della ricorrente, comporta l’inammissibilità del controricorso; le spese, pertanto, non possono essere riconosciute.
- I primi tre motivi si trattano congiuntamente essendo gli stessi connessi logicamente, riguardando la sussistenza o no del requisito oggettivo per l’esenzione IMU degli immobili quali alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008).
- 1. Deve premettersi che non tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale possono fruire dell’esenzione IMU, ma solo quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale” secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (“In tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)”, Sez. 5 – , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391 – 01).
- La tesi della ricorrente, invece, è di considerare esente da IMU qualsiasi immobile di proprietà dell’ente a prescindere dalle sue caratteristiche e dalla destinazione permanente ad abitazione principale degli assegnatari.
Del resto, è la stessa norma che prevede espressamente e chiaramente che l’imposta municipale propria non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008” (art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013); mentre al comma 10 dell’articolo citato si prevede espressamente e chiaramente che la detrazione di 200,00 Euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale “si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati”.
Il sistema normativo risulta chiaro nel differenziare le due ipotesi e, quindi, non può trovare applicazione la tesi prospettata nel ricorso introduttivo dell’esenzione per tutti gli immobili di pertinenza dell’ente, a prescindere dalla prova della loro condizione oggettiva di “alloggi sociali”.
Prova che spetta evidentemente alla contribuente trattandosi di una esenzione (vedi Sez. 5 -, Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 – 01).
- In relazione al secondo e al terzo motivo si deve rilevare che la CTR ha compiuto una valutazione delle prove prodotte in giudizio e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. Dalle prove prodotte in giudizio per la sentenza impugnata non era ricavabile la natura degli alloggi ovvero mancavano prove sulla sussistenza dei criteri di costruzione degli alloggi “secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative”; inoltre, il Comune aveva effettuato dei controlli sulle palazzine Ater “da cui risulta la mancanza in detti immobili delle caratteristiche tecniche necessarie per qualificarli come sociali”.
Del resto, la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in questa sede: “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (Sez. 2 – , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
4.1.- Risulta quindi l’infondatezza del primo motivo, col quale si denuncia la pretesa motivazione apparente, perplessa e incomprensibile della sentenza, la quale, invece, lo si è sopra rimarcato, è adeguatamente argomentata ed esprime chiaramente il ragionamento posto a sostegno della decisione.
- Il quarto motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio preventivo, omessa pronuncia, art. 112 cod. proc. civ.) risulta inammissibile in quanto il motivo non è specifico, non riportando la concreta lesione al diritto di difesa (Sez. 5, Sentenza n. 16036 del 29/07/2015, Rv. 636335 – 01); inoltre, la CTR ha deciso implicitamente la questione trattando il merito del ricorso, in quanto la decisione di primo grado aveva escluso una violazione del contraddittorio, come riportato nel ricorso in cassazione. Infine, trattandosi di una esenzione IMU non risulta necessario il contraddittorio preventivo, non essendo il tributo armonizzato (Sez. Trib., Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024, Rv. 671628 – 01).
Né, infine, si configurano i presupposti di un contraddittorio preventivo col contribuente in base all’art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/97, sia perché inapplicabile al tempo dei fatti (la norma si applica agli avvisi emessi dal 1 luglio 2020, come espressamente previsto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, mentre l’avviso impugnato è del 2019), sia perché l’avviso in questione non implica una ripresa a tassazione di imposte sui redditi o dell’IVA (Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 5245 del 20 febbraio 2023).
- Infondato anche il quinto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla inapplicabilità delle sanzioni). Ai fini dell’applicabilità delle sanzioni tributarie, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020, Rv.656818 – 02).
Al riguardo, deve rilevarsi, per completezza, che in materia non è mai esistita incertezza normativa o contrasto in sede di legittimità (vedi al riguardo Sez. 5- , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391 – 01, cit., che al punto 1.4. richiama precedenti conformi del 2021): “In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell’art. 65 del R.D. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito” (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 – 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2025.
MASSIMA: L’esenzione dell’IMU prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, si applica esclusivamente agli immobili che possiedono le caratteristiche di “alloggio sociale” secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, e non a tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica.