Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02 aprile 2026, n. 8241


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dai magistrati

Dott. DI PISA Fabio – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott. ROMANO Carmela – Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5483/2024 r.g. proposto da

…, rappresentata e difesa dall’avvocato …                                                                                                                                                                              -ricorrente –

contro

COMUNE DI …, rappresentato e difeso dagli avvocati … ed …                                                                                                                                               – controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA n. 717/2023, pubblicata il 17/7/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 717/2023, pubblicata il 17/7/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, pronunciando sugli appelli iscritti ai N.R.G. 140/2021, 142/2021, 146/2021, 147/2021 e 148/2021 e successivamente riuniti, proposti da A.A. avverso la decisione della CTP di Firenze che aveva rigettato i ricorsi della contribuente contro gli avvisi di accertamento n. (Omissis) (per Euro 957,20), n. (Omissis) (per Euro 1.181,60), n. (Omissis) (per Euro 1.175,10), n. (Omissis) (per Euro 1.160,80) e n. (Omissis) (per Euro 1.159,7), per omesso pagamento di IMU in relazione ai periodi d’imposta – rispettivamente – 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, rigettava l’appello iscritto al N. R. G. 140/2021 e dichiarava inammissibili gli altri.

Contro la sentenza propone ricorso per cassazione A.A., mentre il Comune di F resiste mediante controricorso. 

Motivi della decisione

  1. Col primo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329 e 358 cod. proc. civ., per aver il giudice di secondo grado dichiarato inammissibili i procedimenti N.R.G. 142/2021, 146/2021, 147/2021 e 148/2021 (relativi agli anni di imposta 2014, 2015, 2016 e 2017) e ritenuto coperte dal giudicato le censure attinenti all’istituto dell’accertamento con adesione, alla mancata applicazione dell’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni ed all’imponibilità degli spazi condominiali, asseritamente non oggetto di contestazione in appello.

1.1. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

1.2. Al di là del fatto che la CGT-2 abbia dichiarato inammissibili quattro dei cinque appelli proposti dall’odierna ricorrente avverso la medesima sentenza (N.R.G. 142/2021, 146/2021, 147/2021 e 148/2021), la questione resta superata dall’aver la Corte territoriale, altresì, deciso il merito di tali appelli, ritenendoli infondati per le medesime motivazioni per cui ha respinto l’unico appello ritenuto ammissibile (N. R. G. 140/2021).

1.3. La CGT di secondo grado, infatti, dichiara sì inammissibili “gli appelli di cui agli R. G. 142/2021, 146/2021, 147/2021 e 148/2021, relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017”, ma, poi, aggiunge “Ciononostante, questa Corte sostiene che le motivazioni poste a sostegno del rigetto dell’appello per l’annualità 2013, siano, comunque, a fondamento anche delle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, aventi lo stesso oggetto (immobile per il quale si richiede l’esenzione dell’imposta), gli stessi soggetti (Contribuente … – appellante – e Comune di … – appellata) e le stesse prevalenti motivazioni di doglianza da parte della Contribuente”, con ciò introducendo, in relazione ai suddetti appelli, un’autonoma ratio decidendi, distinta rispetto all’inammissibilità, che spettava alla ricorrente censurare.

1.4. Non avendolo fatto, il motivo è, in parte qua, inammissibile, oltre che infondato, laddove si afferma che “tutti gli appelli… avrebbero dovuto essere esaminati nel merito”, avendo il giudice di merito svolto tale esame, identico per tutti i giudizi riuniti.

1.5. La censura va, altresì, respinta nella parte in cui si denuncia l’errore sul giudicato in merito alle questioni della “mancata previsione dell’istituto dell’accertamento con adesione”, della “mancata applicazione dell’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni” ed infine della “imponibilità degli spazi condominiali”, non ricorrendo il dedotto errore di diritto.

1.6. Ciò in quanto l’appellante ha, in effetti, censurato esclusivamente il vizio di motivazione dell’atto impositivo ed il vizio di motivazione della sentenza di primo grado (per non aver questa esplicitato le ragioni alla base della ritenuta necessità, ai fini dell’esenzione dall’IMU in relazione all’immobile sito in …, via (Omissis), dei requisiti della dimora e della residenza congiuntamente), mentre non ha devoluto al giudice di appello la cognizione delle ulteriori questioni inerenti alla “mancata previsione dell’istituto dell’accertamento con adesione”, alla “mancata applicazione dell’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni” ed alla “imponibilità degli spazi condominiali”.

1.7. Correttamente, quindi, nella sentenza di appello si sostiene che le statuizioni del giudice di primo grado su tali questioni siano coperte dal giudicato, per mancata impugnazione.

  1. Col secondo motivo di ricorso si espone, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, per aver la CGT ritenuto l’atto impugnato adeguatamente motivato.

2.1. La censura è infondata.

2.2. Per costante orientamento di questa Corte, la motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all’idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (Cass. 34031/2025; 14890/2024; 9810/2014).

2.3. Anche in tema di IMU (come anche di ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (da ultimo, cfr. Cass., Sez. Trib., 20 novembre 2024, n. 29485; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2025, nn. 5350, 5352 e 5356).

2.4. L’onere motivazionale a carico dell’ente impositore si espande a comprendere anche le ragioni del diniego dell’esenzione solo quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione di esenzione e questa “contenga informazioni dettagliate sui presupposti e sulle condizioni del trattamento derogatorio” (Cass. 27020/2025), ma non è il caso di specie, in cui di tale dichiarazione non fa menzione neanche la ricorrente e – per di più – al Comune di …. risultava che la contribuente non avesse la residenza nell’immobile di via …, …, sicché all’obbligo motivazionale l’ente impositore ha pienamente assolto, indicando nell’avviso di accertamento i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento, l’ammontare dell’imposta ed i fatti astrattamente giustificativi di essa.

2.5. Né rileva che nell’originario atto impositivo fosse stato richiesto il pagamento dell’IMU anche per l’abitazione sita in …, via (Omissis), avendo l’amministrazione rettificato già in sede di reclamo (secondo quanto si legge nello stesso ricorso cfr. pg. 12) l’avviso (a seguito del pagamento della relativa imposta da parte dei comproprietari della ricorrente), con la decurtazione dell’imposta applicata a tale immobile, che resta pacificamente estranea al thema decidendum del presente giudizio, avente ad oggetto solo l’IMU sull’immobile sito in …, via (Omissis).

  1. Infine, col terzo motivo di ricorso si censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 201/2011, per aver la CGT-2 ritenuto che, dovendo concorrere, ai fini dell’esenzione prevista dal comma 2 del citato art. 13, il requisito della dimora abituale e quello della residenza anagrafica, la contribuente, poiché non aveva la residenza nell’immobile di via …, non era esente dal pagamento dell’IMU. Secondo la ricorrente, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone, invece, di ritenere che spetti l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale, anche quando questa non coincida con la residenza, tanto più alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 209/2022.

3.1. La censura è infondata.

3.2. Questa Corte, con ribadito orientamento (cfr. Cass. 9798/2025; 826/2023; 24462/2022; 37343/2021; 21873/2020; 24538/2020; 4166/2020; 15439/2019; 12050/2018; 15444/2017), ha già avuto modo di affermare, che, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, richiede che il possessore non solo vi dimori stabilmente, ma che vi risieda anche anagraficamente.

3.3. In definitiva, ai fini che qui rilevano, l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario abbia fissato congiuntamente la residenza, accertabile tramite i registri dell’anagrafe, e la dimora abituale, ossia il luogo ove il possessore abita la maggior parte dell’anno.

3.4. Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. 23833/2017; 3011/2017; 695/2015), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242) norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (C.C. n. 292 del 1987 e n. 174 del 2001), con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (Corte Cost. n. 206 del 2004; n. 177 del 2017; n. 98 e n. 200 del 2023).

3.5. Va, peraltro, escluso che il caso in esame sia inciso dalla invocata sentenza n. 209 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha anzi rilevato, in premessa di motivazione, che la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile abbia stabilito la residenza e la dimora abituale, con ciò confermando la tenuta costituzionale del consolidato orientamento di questa Corte.

3.5.1. Altro è il focus della decisione della Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La decisione della Corte è stata di escludere, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica – in tale abitazione – del nucleo familiare del possessore, anche tenuto conto che, ai sensi della legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 743, i soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (Cass. 32339/2022).

3.6. Rimane, quindi, confermata, anche dopo l’intervento della Consulta, la necessità, ai fini della esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale, del requisito della residenza anagrafica del possessore nell’immobile oggetto del beneficio fiscale (cfr. Cass. 826/2023).

3.7. Allo stesso modo, con la sentenza n. 112/2025, la Consulta, nel decidere una questione di costituzionalità analoga a quella esaminata nel 2022, in questo caso con riguardo all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), legge n. 296/2006, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, della Costituzione (nella parte in cui stabilisce che “(p)er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, anziché “(p)er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente”), ribadisce che, in tema di ICI come di IMU, debba darsi rilievo, non allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari agli elementi oggettivi relativi all’immobile, ma solo ad elementi oggettivi relativi all’immobile, che indica testualmente nella “circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente” (cfr. par. 12).

  1. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per spese, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma l’11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2026.


MASSIMA: In materia di IMU, l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 7, L. n. 212/2000, è adempiuto quando l’atto consenta al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e l’an ed il quantum della pretesa (identificazione dell’immobile, del soggetto passivo, dell’imposta richiesta e dei fatti giustificativi), non essendo necessario che l’ente indichi e confuti tutte le possibili cause di esenzione astrattamente configurabili, gravando sul contribuente l’onere di allegare e provare i presupposti dell’agevolazione o dell’esclusione.