Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09 marzo 2026, n. 5234


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. DI PISA Fabio – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere Rel.

Dott. ROMANO Carmela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 10841-2024 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato ………….                                                                                                                         – ricorrente –

contro

COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato ….                     – controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO depositata il 30/1/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/2/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Svolgimento del processo

A.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo aveva accolto l’appello del Comune di Martinsicuro avverso la sentenza n. 227/2022 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento, relativo al recupero dell’imposta IMU dovuta per l’anno 2016, sul presupposto che alla ricorrente spettava l’esenzione d’imposta per l’abitazione principale, poiché dai registri anagrafici emergeva che la stessa aveva la residenza nel predetto Comune, senza che fosse stata revocata tale attribuzione, e che non era proprietaria di altre abitazioni.

Il Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia implicitamente ed erroneamente respinto l’eccezione relativa alla sussistenza del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

1.2. La censura è fondata.

1.3. Secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, in tema di IMU, l’onere motivazionale dell’accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’an e il quantum dell’imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (cfr. Cass. nn. 5350, 5352 e 5356 del 2025, Cass. n. 29845/2024).

1.4. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431/2017).

1.5. È d’uopo, tuttavia, evidenziare che questa Corte, sebbene in tema di ICI, ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU, ha anche precisato che non è necessaria la specifica esposizione delle ragioni dell’implicito disconoscimento di operatività di possibili esenzioni solo in assenza di situazioni specifiche richiedenti una motivazione espressa (ad es., un’apposita – ancorché non richiesta – segnalazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una precisa esenzione da parte dell’interessato, ovvero la particolare evidenza dei suddetti requisiti) (cfr. Cass. n. 14094/2010).

1.6. Da ultimo, inoltre, questa Corte (cfr. Cass. n. 27020/2025 in motiv.), anche alla luce di un’esegesi “evolutiva” dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), ha precisato che l’onere motivazionale a carico dell’ente impositore deve ritenersi flessibile e graduabile, dovendo rapportarsi e commisurarsi all’accuratezza e alla specificità delle allegazioni dedotte (e, se del caso, documentate) dal contribuente in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per beneficiare di una determinata esenzione.

1.7. Con riguardo, dunque, all’agevolazione prevista per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2011, n. 214, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce che “(p)er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “(p)er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).

1.8. A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato quindi chiarito che, in tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge (o, nella specie, gli altri componenti del nucleo familiare) abbiano la residenza anagrafica in diverso Comune (cfr. Cass. n. 32339/2022).

1.9. Poste tali premesse, si evince dagli atti prodotti dalla stessa ricorrente (avviso di accertamento IMU 2016) che l’atto impositivo indicava, con riguardo al mancato riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale, unicamente quanto segue: “Non riconosciuta agevolazione per abitazione principale in quanto mancano i requisiti previsti dall’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 201/2011:”Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente…””.

1.10. In fatto è, poi, incontestato (ed è riportato nella stessa sentenza impugnata) che la ricorrente aveva la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile per il quale è stata negata l’esenzione IMU per abitazione principale, ed è opportuno ribadire che, in ordine alla dimora abituale, le risultanze anagrafiche hanno valore di presunzione, anche se semplice, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, c.c. (“La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”).

1.11. L’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto di diniego di un’agevolazione, allorché derivante da specifica e circostanziata richiesta del contribuente (anche se, come nell’odierna fattispecie, di regola non formalizzata mediante apposita dichiarazione IMU, trattandosi di esenzione “strutturale” per abitazione principale), deve, come si è detto, garantire al medesimo il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (cfr. Cass. nn. 2382/2018, 12251/2017 e 23248/2014).

1.12. Il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando le ragioni del diniego dell’agevolazione, ovvero l’Ufficio era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) i motivi per cui le richieste della contribuente non potessero essere accolte, pena l’illegittimità dell’atto stesso.

1.13. Diversamente opinando, il contribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, come imposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuente e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dell’esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati… “. 

1.14. È opportuno tuttavia evidenziare che la prova dei fatti dedotti a sostegno della pretesa tributaria non è richiesta come elemento costitutivo dell’avviso di accertamento, in quanto essa deve essere eventualmente fornita solo in un momento successivo in sede processuale, allorché, in seguito all’opposizione del contribuente, si renda necessario procedere alla verifica della fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, cosicché l’amministrazione non è tenuta ad includere nell’avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento dei fatti addotti, né deve riprodurne, neppure sinteticamente, il contenuto.

1.15. Inoltre, va ribadito che l’obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma (cfr. Cass. n. 30039/2018). 

1.16. Considerato, quindi, che il Comune in sede di emissione dell’avviso di accertamento è venuto meno all’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta esenzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disposizioni normative e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria (“… la contribuente nell’immobile in questione non ave…(va)… in concreto la dimora abituale, a prescindere dal dato puramente formale della residenza… i consumi relativi a tale abitazione… si sono rivelati incompatibili con un uso effettivo…”), essendo invece precipuo compito dell’amministrazione specificare i criteri applicati per conformarli al concreto della fattispecie oggetto dell’azione accertatrice, in modo da renderne trasparenti le ragioni di fatto e di diritto, ne consegue che l’avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000.

  1. Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi (con cui si lamenta l’erronea negazione circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esenzione IMU per abitazione principale e l’erronea inversione dell’onere della prova), e la cassazione della sentenza impugnata.
  2. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
  3. Stante il recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2026.


MASSIMA: In materia di IMU, l’onere motivazionale a carico dell’ente impositore è “flessibile” e “graduabile”: esso deve essere commisurato al livello di precisione e concretezza delle allegazioni del contribuente in ordine al possesso dei requisiti di esenzione. Quando il contribuente rappresenta circostanze specifiche favorevoli all’esenzione (come la residenza anagrafica nel Comune dell’immobile, che integra una presunzione, sia pure semplice, di dimora abituale ex art. 43, comma 2, c.c.), il Comune non può limitarsi a negare l’agevolazione in via apodittica, ma deve dar conto delle ragioni per cui ritiene insussistenti quei requisiti.