Cass. Civ. Sez.I, ord. 10 giugno 2022, n.18882.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18862/2015 proposto da:

… S.p.a., che agisce a mezzo del suo procuratore …, in persona dei procuratori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato …, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato …, giusta procura in calce al ricorso;  – ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. Z.A., elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentato e difeso dall’avvocato …, giusta procura in calce al controricorso;                                        – controricorrente –

contro

Equitalia Nord S.p.a.;                                                                                                                                     – intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dalla cons. Paola Valla.

Svolgimento del processo

CHE:

1.– Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 giugno 2015, ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da … avverso il decreto del Giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. che aveva, a sua volta, respinto il reclamo L. Fall., ex art. 36, proposto da … s.p.a. (di seguito …) contro il progetto di ripartizione parziale, predisposto dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 110, dei canoni di locazione versati dal conduttore del complesso immobiliare acquisito al Fallimento, costituito da un capannone (gravato da ipoteca fondiaria di … e oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dalla banca prima del fallimento), da una cabina Enel e da un edificio destinato ad abitazione del custode (gravati da ipoteca iscritta da Equitalia Nord s.p.a.).

Per quanto rileva in questa sede, il curatore nel progetto aveva imputato i canoni riscossi per l’80% al capannone e per il 20% all’abitazione, prevendendone l’attribuzione nella corrispondente misura a … e ad Equitalia, previo accantonamento del 30% sulla sola somma spettante a …, per il futuro pagamento dell’IMU maturata sul capannone dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

1.2. -Il Tribunale, disattendendo la contraria tesi della reclamante, ha ritenuto che il credito prededucibile dell’erario per IMU, costituente una spesa di natura fiscale specificamente inerente l’immobile sul quale … aveva iscritto ipoteca, risultante dal conto speciale di cui alla L. Fall., art. 111 ter, dovesse “gravare sul ricavato del bene oggetto di garanzia”.

1.2. – … ha proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto, ex art. 111 Cost., comma 7, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.

1.3. – Il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

CHE:

  1. – Va preliminarmente respinta l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso, per difetto dei requisiti di definitività (trattandosi di riparto parziale) e di decisorietà (trattandosi di accantonamenti prudenziali) del decreto impugnato in questa sede.

2.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito che, in tema di riparto parziale, il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo L. Fall., ex art. 110, comma 4, – nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dalla L. Fall., art. 113 – si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività, con la conseguenza che, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (Cass. Sez. U, 24068/2019; conf. Cass. 977/2021).

2.2. – Anche nel caso di specie i suddetti caratteri sussistono, in quanto le statuizioni impugnate vertono sulla imputabilità al ricavato dalla sola vendita dell’immobile gravato dall’ipoteca fondiaria di … di spese pacificamente prededucibili, e dunque incidono sul diritto di credito di BNL che, una volta diventato esecutivo il piano di ripartizione parziale, non potrebbe più opporsi alla detrazione dell’IMU dalle somme sulle quali ha diritto di soddisfarsi con prelazione.

  1. – Con l’unico motivo di ricorso … denuncia violazione della L. Fall., art. 111 bis, comma 2, e art. 111 ter, comma 3, nonché degli artt. 2808 e 2865 c.c..La ricorrente sostiene che sul credito ipotecario possono prevalere, ai sensi dell’art. 2777 c.c., comma 1, solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex art. 2770 c.c., (tra le quali non rientra l’IMU) e non anche i crediti prededucibili, stante l’espressa disposizione della L. Fall., art. 111 bis, comma 2, sulla quale non inciderebbe la L. Fall., art. 111 ter, comma 3, norma estranea al tema della gradazione dei crediti (nella specie disciplinata dall’art. 2865 c.c., che estende la prelazione ipotecaria ex art. 2808 c.c., ai frutti maturati nel corso della procedura esecutiva) che detterebbe “un mero criterio contabile da rispettare per consentire le opportune verifiche in merito al rispetto dei criteri di prelazione dei crediti”.

3.1. – Il motivo è infondato.

  1. – Lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentareche, costituendo il paradigma sostanziale della disciplina dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato.

La L. Fall., art. 111, norma generale sull’ordine di distribuzione dell’intero attivo fallimentare – ellitticamente descritto come “somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo” ma evidentemente riferito, proprio per la sua portata generale, a tutte le componenti della massa attiva, come più analiticamente descritte nel successivo L. Fall., art. 111 ter, commi 1 e 2, – pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi (da graduare al loro interno secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione) ed infine i creditori chirografari.

La L. Fall., art. 111 bis, norma generale sulla disciplina dei crediti prededucibili, dispone tra l’altro, al comma 2, che essi vanno soddisfatti “con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.

L’art. 111-ter, che disciplina in dettaglio i “conti speciali”, dopo aver descritto ai primi due commi la composizione della massa liquida attiva, immobiliare (“costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili (…), dei loro frutti e pertinenze nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme”) e mobiliare (“costituita da tutte le altre entrate”), impone al curatore, al comma 3, di “tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”.

4.1. – Orbene, la L. Fall., art. 111 bis, comma 2, non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (chè, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione della L. Fall., art. 111, comma 1, nn. 1 e 2), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) “per la parte destinata ai creditori garantiti”, ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre la L. Fall., art. 111 ter, comma 3, posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale.

4.2. – La L. Fall., art. 111 ter, comma 3 non è dunque, come assume il ricorrente, una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia generata dalla L. Fall., artt. 111 e 111 bis; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle “entrate”) delle “uscite di carattere specifico” – ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene – oltre che di una quota proporzionale delle uscite “di carattere generale” della procedura, in quanto sostenute nell’interesse di tutti i creditori.

4.3. – In altri termini, la “parte” destinata in via esclusiva ai “creditori garantiti” – e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore – è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura.

4.4. – Alla luce di tali premesse, risulta evidente che tra le “uscite di carattere specifico” contemplate dalla L. Fall., art. 111 ter, comma 3, rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come nel caso di specie l’IMU, costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall’acquisizione del bene medesimo all’attivo.

4.5. – E’ appena il caso di aggiungere che tali regole valgono anche per il creditore fondiario, in quanto titolare di un privilegio di carattere meramente processuale e perciò soggetto non solo al concorso formale, ma anche al concorso sostanziale, come testimonia il secondo periodo della L. Fall., art. 110, comma 1, in base al quale nel progetto di ripartizione “sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 51”, sicchè solo con l’esecutività del piano di riparto viene a cristallizzarsi in sede concorsuale l’attribuzione provvisoria conseguita in sede esecutiva immobiliare.

4.6. – Che questa sia la corretta interpretazione “di sistema” è testimoniato non solo dalla diffusa applicazione, nella prassi, dei criteri sopra divisati (cfr., ex plurimis, Trib. Milano 11 aprile 2022, Trib. Bari 3 giugno 2021, Trib. Como 8 dicembre 2019) ma anche dalla migliore esplicitazione contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di prossima applicazione (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche), il cui L. Fall., art. 222, comma 2, nel ripetere le disposizioni dell’attuale L. Fall., art. 111 bis, comma 2, aggiunge provvidamente “salvo il disposto dell’art. 223” (corrispondente al vigente L. Fall., art. 111 ter), rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un’aliquota di quelle generali.

  1. – Va quindi formulato il seguente principio di diritto:

“In base alla lettura combinata della L. Fall., artt. 111, 111 bis e 111 ter, l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma della L. Fall., art. 111 ter, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca”.

  1. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.
  2. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. Raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022


MASSIMA:  In base alla lettura combinata della L. Fall., artt. 111, 111 bis e 111 ter, l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma della L. Fall., art. 111 ter, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.