Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19 dicembre 2025, n. 33227


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere rel.

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. LIBRI Margherita – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27076/2019 R.G. proposto da

COMUNE DI SALERNO (Omissis), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato … (Omissis) e dall’avvocato … (Omissis);

ricorrente 

contro

A.A. (Omissis), B.B. (Omissis), quale erede universale di C.C., rappresentati e difesi dall’avvocato … (Omissis) e dall’avvocato … (Omissis);

controricorrente

avverso la sentenza n. 811/19, depositata il 4 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto.

Svolgimento del processo

  1. – Con sentenza n. 811/19, depositata il 4 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Salerno avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dai contribuenti per l’anno 2012.

1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:

– gli avvisi di accertamento in contestazione involgevano il possesso di terreni edificabili e di unità immobiliari;

– quanto alle unità immobiliari, l’appellante non aveva proposto motivi di censura a riguardo della decisione del primo giudice che, per l’appunto, aveva annullato gli avvisi di accertamento, così che, per tale profilo, la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato;

– quanto invece al possesso di aree edificabili, la tesi sostenuta dal Comune – secondo il quale dette aree “sarebbero stati trasferiti al comune di Salerno unicamente per soli mq 316, nel mentre gli altri 7.220 mq sarebbero stati alienati nel 2013 alla società … Srl, ed erano nella piena titolarità dei contribuenti nel 2011.” – risultava resistita dal “documento prodotto sin dagli atti del primo grado dagli appellati, avente ad oggetto l’atto di cessione dei suoli al Comune di Salerno avvenuta in data 18 dicembre 2009, suoli ubicati tra la via (Omissis) e la via (Omissis) ed identificati al (Omissis) (le stesse richiamate nell’avviso di accertamento) per complessivi mq 6.155, che andavano ad aggiungersi ai 1065 mq ed ai 316 mq già ceduti con precedente verbale del 7.5.2009.”;

– il Comune, del resto, non aveva “mai prodotto in giudizio i rogiti per notaio E.E. reiteratamente richiamati nell’atto di appello” né contestato “la documentazione fotografica prodotta in atti relativa ad un parco pubblico realizzato dal Comune presuntivamente in quelle aree ed occupante ictu oculi una considerevole superficie, certamente di molto superiore ai “soli 316 mq” asseritamente acquisiti al patrimonio pubblico”.

  1. – Il Comune di Salerno ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

A.A., B.B. resistono con controricorso.

Motivi della decisione

  1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.

1.1 – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, all’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., all’art. 118 d.a. cod. proc. civ. ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame aveva fondato la decisione su di una motivazione apparente e, ad ogni modo, aveva omesso di esaminare le difese svolte da esso esponente, difese fondate (anche) sulla documentazione da controparti prodotta ed alla cui stregua si era dedotto che:

– le convenzioni intercorse tra esso esponente ed i contribuenti erano state concluse (il 7 maggio 2009 ed il 18 dicembre 2009) quali accordi sostitutivi di provvedimento (l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11) ed avevano avuto ad oggetto le aree di proprietà dei contribuenti per le quali era stata autorizzata l’immissione in possesso dell’Ente ai fini della realizzazione di opere di riqualificazione urbana; con la prima convenzione era stata autorizzata l’occupazione di un’area di 1.065,00 mq., con la seconda l’occupazione era stata estesa ad ulteriori 6.155,00 mq.;

– con la società … Srl i contribuenti avevano concluso (il 12 luglio 2007) un contratto di compravendita che, però, non aveva prodotto effetti traslativi siccome questi sottoposti ad una condizione sospensiva (il rilascio entro il 30 giugno 2009 del permesso di costruire) che non si era realizzata;

– solo nell’anno 2013 – per contratti conclusi con l’Ente e con detta società – le aree in contestazione avevano ricevuto un definitivo assetto contrattuale in quanto cedute (per mq. 316) ad esso esponente ed alla … Srl (per mq. 7.220, con i relativi diritti edificatori).

Ne conseguiva, pertanto, che relativamente al periodo di imposta 2012 il presupposto impositivo si era realizzato nei confronti dei contribuenti che, per l’appunto, solo con detti accordi del 2013 avevano ceduto le loro proprietà.

1.2 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 3, ed all’art. 1140 cod. civ., deducendo il ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva valorizzato, ai fini della verifica del presupposto impositivo, le convenzioni concluse nell’anno 2009 tra le parti senza considerare che da detti accordi conseguiva solo l’immissione in possesso delle aree la cui proprietà rimaneva in capo ai contribuenti essendosene prevista la cessione in proprietà solo in esito alla stipula di una convenzione edilizia.

  1. – I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati siccome incentrati, nel loro fondo, su censure che si raccordano ai contenuti dei ridetti accordi e convenzioni intercorsi con i contribuenti – sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato.

2.1 – Come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sé sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se non quando “nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure”; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta “di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato”, – deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100; con riferimento ai cd. motivi misti formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, v., poi, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24493; Cass., 11 aprile 2018, n. 8915; Cass., 24 agosto 2017, n. 20335; Cass., 23 aprile 2013, n. 9793; Cass. Sez. U., 31 marzo 2009, n. 7770).

2.2 – Non sussiste, nella fattispecie, il denunciato vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto – seppur nei limiti ricostruttivi di cui in immediato seguito si dirà – il giudice del gravame ha reso esplicita la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza, e posto, poi, che il vizio di violazione di legge non può ex se ridondare in quello di nullità della sentenza.

2.3 – Come anticipato, il giudice del gravame ha risolto la quaestio iuris che gli risultava sottoposta rimarcando che, tra le parti, era stato concluso (il 18 dicembre 2009) “l’atto di cessione dei suoli al Comune di Salerno … suoli ubicati tra la via (Omissis) e la via (Omissis) ed identificati al (Omissis) (le stesse richiamate nell’avviso di accertamento) per complessivi mq 6.155, che andavano ad aggiungersi ai 1065 mq ed ai 316 mq già ceduti con precedente verbale del 7.5.2009”.

Con ciò senza dar alcun conto né della fonte di disciplina di detti accordi (che il ricorrente assume conclusi in sostituzione di provvedimenti amministrativi, ex L. n. 241 del 1990, art. 11, cit.) né del relativo specifico contenuto, e con riguardo alla natura delle situazioni giuridiche prese in considerazione da detti accordi attraverso i quali l’amministrazione esercita una funzione pubblica (così da ultimo, ed ex plurimis, Cass. Sez. U., 5 giugno 2024, n. 15673).

2.4 – Con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2) – disposizioni riprodotte, in sostanziale continuità regolativa, dalla disciplina dell’IMU (v. il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2, e 9, comma 1; il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), – la Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, ha rilevato che la nozione di possesso (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (cfr., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2025, n. 5445; Cass. Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).

2.4.1 – E, in particolare, si è rilevato, in tema di provvedimenti ablatori, che l’occupazione temporanea di urgenza, così come la requisizione, non privano il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l’ablazione del bene stesso, proprietario che (così) rimane soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante (v., ex plurimis, Cass., 19 ottobre 2016, n. 21157; Cass., 27 settembre 2016, n. 19041), a meno che, in ragione dell’immissione in possesso del bene, non ne sia conseguita la sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, atteso che “in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un’obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005).” (così Cass., 20 marzo 2015, n. 5626; v. altresì, in motivazione, Cass., 19 ottobre 2016, n. 21157, cit.).

  1. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai profili di censura accolti con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.

P.Q.M.

La Corte

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2025.


MASSIMA: Per il calcolo dell’IMU, il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Il possesso che rileva ai fini dell’imposta è quello del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, non coincidente con la mera disponibilità detentiva del bene.