Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata Potenza, Sez. II, Sentenza, 26 marzo 2024, n. 120


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA

SECONDA SEZIONE

riunita in udienza il 27/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MATERI PASQUALE, – Presidente e Relatore

PADULA DOMENICO PIO, – Giudice

MORLINO ALDO, – Giudice

in data 27/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 110/2023 depositato il 31/03/2023

proposto da

L.L. – (…)  Difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso …

contro

Comune di … – … Difeso da … – (…) ed elettivamente domiciliato presso …

Comune di … – … elettivamente domiciliato presso …

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 567/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez. 1 e pubblicata il 26/10/2022

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: La parte si riporta agli atti.

Resistente/Appellato:

Svolgimento del processo

Con sentenza n.567/2022 del 21 .9.2022 la CTP di Potenza ha rigettato, compensando tra le parti le spese del giudizio, il ricorso proposto da L.L. avverso l’avviso di accertamento del comune di Rionero in Vulture relativo alla tassa per i rifiuti TARI per l’anno 2016 riguardante alcuni suoi cespiti immobiliari situati nel citato comune. La CTP di Potenza, respingendo le eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento concernenti la notificazione dell’atto impositivo e l’asserita insussistenza dei suo presupposti connessa all’allegato inutilizzo dei cespiti in esame, ha affermato che, ai fini dell’esenzione del tributo, il contribuente, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio dell’occupazione/detenzione, avrebbe dovuto inoltrare al Comune competente una denuncia di inagibilità dei cespiti di interesse operando, in assenza di tale condizione, la regola generale secondo cui tutti coloro che occupano o detengono immobili compresi nel territorio comunale sono tenuti al pagamento della TARI di guisa che, nel caso di specie, non avendo il contribuente assolto l’onere probatorio gravante a suo carico, il ricorso segue la sorte del rigetto a nulla rilevando, di per sé, l’effettivo inutilizzo degli immobili di interesse.

Avverso la citata pronuncia ha interposto appello il contribuente chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e censurando nel merito l’iter motivazionale dei primi giudici, ribadendo le ragioni difensive articolate in primo grado e chiedendo l’annullamento dell’avviso’ di accertamento in esame con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio nonché con richiesta di discussione in pubblica udienza.

In particolare, ha confermato l’assunto che, pur esistendo per gli immobili in questione contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo consumo è risultato pari a zero di guisa che siffatta circostanza sarebbe idonea ad integrare la prova dell’inutilizzazione dei medesimi immobili con conseguente esenzione dalla TARI.

Con controdeduzioni si è costituita la società concessionaria per la riscossione dei tributi del comune di Rionero in Vulture che ha chiesto il rigetto dell’appello con vittoria di spese.

All’odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale e questa Corte ha deciso come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L’analisi comparativa del gravame e del ricorso introduttivo rivela, non solo, una sostanziale corrispondenza contenutistica tra i due atti bensì una loro autentica identità in quanto il primo si atteggia come una pedissequa riproduzione del secondo e manca di confrontarsi con il ragionamento probatorio dei primi giudici a cui non muove degli autentici rilievi critici limitandosi a riproporre le ragioni originariamente articolate nel ricorso introduttivo.

Il gravame, dunque, appare ai limiti dell’ammissibilità in quanto non individua e non confuta specificamente con argomentazioni mirate i punti della sentenza di primo grado devoluti al riesame di questa Corte, perimetrandone doverosamente lo scrutinio, ma, lo si ripete, ripropone le ragioni veicolate nel ricorso di primo grado che la CTP di Potenza ha affrontato partitamente e superato con inter motivazionale, condensato in narrativa, esente da violazioni di legge e da vizi logici, suscettivo, pertanto, di ratifica da parte di questa Corte che, in un siffatto caso, è legittimata a farvi riferimento “per relationem”.

Segnatamente, appaiono condivisibili le ragioni della società concessionaria, integralmente recepite dalla CTP di Potenza, in merito alla legittimità dell’avviso di accertamento in quanto supportate da un indirizzo nomofilattico pertinente secondo cui solo l’inagibilità – e non già la mera inutilizzazione – dell’immobile può determinare l’esenzione dal pagamento della TARI (cfr. ex plurimis Cass. N.22130/2017).

L’eccezione di prescrizione, oltre che infondata, è meramente assertiva in quanto non sostenuta da alcun percorso argomentativo

Ne discende il rigetto dell’appello.

La fluidità dei temi decisionali e l’assenza di profili di assoluta incontrovertibilità consigliano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l’appello. Spese compensate.

Conclusione

Potenza il 27 febbraio 2024.


MASSIMA: In tema di esenzione dai tributi locali la mera inutilizzazione dell’immobile non è causa giustificativa delle agevolazioni fiscali, sorrette solo da valido titolo dimostrante l’inagibilità dell’immobile.