Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19 maggio 2026, n. 14957


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott. DEL BENE Adriano – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9241/2019 R.G. proposto da:

…, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …;                                                                 – ricorrente –

contro

Comune Bibbona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …                                  – controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 1549/2018 depositata il 12/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere Adriano Del Bene.

Svolgimento del processo

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana – sez. staccata di Livorno n. 1549/2018 depositata il 12.09.2018 e non notificata, veniva respinto l’appello della … confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno che aveva a sua volta disatteso il ricorso avverso l’avviso di accertamento a titolo di Ici per un’area considerata fabbricabile per gli anni d’imposta 2005-2006.

I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragione dell’annullamento della Cassazione (ord. n. 18011/2016) della sentenza già emessa dalla CTR della Toscana n. 24/2013, dopo aver ripercorso l’apparato argomentativo della sentenza di prime cure che aveva rigettato il ricorso della contribuente (sebbene in motivazione si riferisse di un accoglimento dello stesso), statuivano che “il Comune di Bibbona dichiarava edificabili i terreni oggetto del contendere e che in conseguenza di detta trasformazione i terreni precedentemente agricoli ed ora dichiarati edificabili acquisivano valore di mercato nettamente superiore a quello precedente”.

Pertanto per i giudici regionali si rendeva necessario ai sensi dell’art. 10 comma 4 D.Lgs. n. 504/1992 l’adozione di una denuncia di variazione da parte del proprietario unitamente all’assolvimento dell’ICI superiore a quella pagata sino a quel momento.

Con riferimento alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 472/1997, i giudici di secondo grado rilevavano che trattavasi di domanda nuova avanzata “per la prima volta con il ricorso per riassunzione e come tale radicalmente inammissibile”.

Quindi la CTR respingeva l’impugnazione della contribuente, condannandola alla rifusione delle spese del grado di giudizio di rinvio e compensando le spese degli altri gradi di giudizio.

Avverso la pronuncia della CTR della Toscana sez. staccata di Livorno la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Il Comune di Bibbona si è costituito in giudizio depositando controricorso.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 comma 2 c.p.c. nonché dell’art. 118 comma 1 delle disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza ripreso pedissequamente le motivazioni della sentenza di secondo grado poi cassata senza aver proceduto alla valutazione dei motivi di appello riproposti con il ricorso in riassunzione ex art. 369 comma 2 n. 4 cpc.

1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

1.3 Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver omesso la sentenza impugnata di considerare il fatto decisivo per la decisione della controversia relativo alla esistenza di un vincolo idrogeologico sull’area di proprietà della società di persone.

  1. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente censura l’apodittica ed apparente motivazione per relationem con la quale i giudici regionali liquidano la valutazione delle questioni che erano state riproposte in sede di giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della CTR della Toscana.

Occorre muovere dal chiaro dictum della pronuncia di questa Corte n. 18011/2016 per stigmatizzare la decisione gravata che non tiene conto della pronuncia della Cassazione e che impone inevitabilmente un nuovo giudizio di rinvio (con ulteriore allungamento dei tempi di definizione del processo).

Nell’accogliere il ricorso incidentale della società, così si pronuncia questa Corte: “In riferimento, invece, alla doglianza sulla mancata esplicitazione delle ragioni di conferma della pronuncia di primo grado (relativamente alle restanti censure di cui alla p. 5 della sentenza impugnata) e sulla mancata valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame, il motivo di ricorso incidentale è da accogliere.”

Nel censurare la motivazione della pronuncia per relationem, la Corte richiama un orientamento consolidato a tenore del quale: “Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15483/2008, 18625/2010, 11138/2011, 7347/2012, 28648/2015).

E, correlando la pronuncia rescindente della Corte, alla sentenza (allora) impugnata (la richiamata pag. 5 della sentenza di CTR), ne risulta che le questioni trattate, per le quali veniva rilevato il cennato rinvio acritico (“Anche le altre eccezioni… risultano del tutto infondate, come chiaramente rilevabile dalle argomentazioni esplicitate nella sentenza appellata, che questo Collegio appieno condivide”), erano le seguenti:

– “carenza del potere impositivo del funzionario che ha emesso gli avvisi di accertamento;

– prescrizione del potere di rettifica per decorrenza del termine biennale;

– difetto di motivazione in ordine alle ragioni di rettifica e alla mancata allegazione degli atti richiamati;

– presenza del rischio idrogeologico identità del valore assegnato;

– errore nell’applicazione delle sanzioni.”.

Orbene, a fronte del perimetro cognitorio così illustrato dalla Cassazione, la sentenza gravata non cogliendo all’evidenza la portata della decisione della Corte, si è limitata – come peraltro già fatto dalla prima sentenza della CTR già annullata – a ritenere “precluse ed inammissibili nell’odierno giudizio di rinvio tutte le questioni riproposte dalla ricorrente”.

Pertanto, nuovamente i giudici regionali si sono sottratti all’esame delle questioni riproposte dalla ricorrente con il ricorso in riassunzione, così vanificando il senso della decisione rescindente della Cassazione. Tale motivo di ricorso risponde al principio di autosufficienza poiché il ricorrente al fine di evidenziare le questioni che non erano state oggetto di disamina dai giudici regionali e che erano state correttamente riproposte ha fatto riferimento e prodotto in giudizio il ricorso in riassunzione, ove agevolmente si traggono da pag. 9 del ricorso siffatte le questioni enucleate nel seguente ordine e non esaminate dai giudici regionali: “1-Carenza del potere impositivo del funzionario…2 – Mero arbitrio e disparità di trattamento…3 – Difetto di motivazione…4 – Mancata allegazione degli atti richiamati…5 – Carenza del requisito di edificabilità dell’area.” Non vi è esplicitato in motivazione nella sentenza impugnata alcun motivo per il quale tali questioni dovessero ritenersi “precluse ed inammissibili”, a fronte del chiaro ed inequivocabile dettato della Cassazione. 3. Meritano accoglimento anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali si censura la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa valutazione del rischio idrogeologico.

Invero, i giudici regionali facendo mal governo delle regole che connotano il giudizio di rinvio e continuando quindi a non adeguarsi al dettato della Suprema Corte non hanno tenuto conto che nella sentenza n. 18011/2016 questa Corte aveva accolto l’unico motivo del ricorso principale dell’ente comunale con il quale si contestava la decisione di prime cure di disapplicazione delle sanzioni.

A fronte, pertanto, della riproposizione in sede di giudizio da parte della società ricorrente della richiesta di applicazione dell’art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997 ovvero dell’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, i giudici del rinvio avrebbero dovuto espressamente statuire su siffatta domanda ed invece ritenevano di non applicare l’invocato istituto della continuazione, trattandosi di “domanda del tutto nuova nel presente giudizio, siccome avanzata per la prima volta con il ricorso per riassunzione e come tale radicalmente inammissibile”.

Nessuna statuizione peraltro risulta presente nella sentenza gravata circa l’ulteriore richiesta della società contribuente della mancata riduzione del 30% delle sanzioni per il caso dell’omesso versamento ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, configurandosi pertanto il profilo della omessa valutazione, a cui dovrà porre rimedio il nuovo giudice del rinvio.

In conclusione, il ricorso va accolto e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà al compiuto riesame della controversia.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026.


MASSIMA: In materia di IMU su area qualificata edificabile, integra vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’esistenza di un vincolo idrogeologico, ove tale circostanza sia stata specificamente dedotta dal contribuente e rilevi, anche alla luce dell’indirizzo nomofilattico tracciato dalla pronuncia rescindente della Cassazione, ai fini della valutazione dell’effettiva edificabilità del terreno e della conseguente base imponibile.