CTR Lazio Roma, Sezione IX, 09.03.2018 n. 1542


Svolgimento del processo

Con sentenza n. 17036/01/17, depositata il 12 luglio 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 1, rigettava, compensando le spese, il ricorso proposto dalla (…) srl avverso l’avviso di accertamento catastale n. (…), notificato il 30 aprile 2015, con il quale l’Agenzia del Territorio, in sede di procedura DOCFA relativa all’unità immobiliare sita in (…), Via (…) piano S1, censita al foglio (…), particella (…), subalterno (…) ZC 3, aveva modificato la categoria dalla proposta (…) a quella D8, elevando la rendita catastale dalla proposta Euro 2.335,42 ad Euro 9.044,00.

Con atto spedito il 20 luglio 2017 alla controparte e depositato il 24 luglio 2017 ha proposto appello la società.

Nel gravame si lamenta, con un primo motivo, l’erroneità della sentenza di primo grado perché non avrebbe rilevato che il provvedimento in questione non riporterebbe “alcun elemento di qualsivoglia stima eseguita con criterio comparativo o altro criterio” per cui sussisterebbe una carenza di motivazione dell’avviso perché, in sostanza, l’Ufficio non avrebbe indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del nuovo classamento con attribuzione della maggiore rendita.

Con un secondo motivo si contesta l’affermazione del primo giudice secondo cui la ricorrente non avrebbe documentato che il locale garage in questione sarebbe pertinenza delle singole unità abitative e non già della parte alberghiera dell’immobile; al riguardo si eccepisce, inoltre, che, avendo la contribuente versato in atti documentazione che comproverebbe l’avvenuta “monetizzazione” di area destinata a parcheggio dell’albergo, graverebbe sull’Ufficio dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto dell’accertamento.

Si chiede, quindi, in riforma dell’appellata sentenza, la declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento catastale in questione.

L’Ufficio si è costituito con controdeduzioni depositate soltanto il 9 febbraio 2018.

La causa è stata trattata il 15 febbraio 2018.

Motivi della decisione

L’appello merita accoglimento.

Rileva innanzitutto la Commissione che, a fronte dell’indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione – cui si è evidentemente conformato il primo giudice – secondo il quale, stante la natura fortemente partecipativa della procedura DOCFA, i requisiti motivazionali dell’avviso di accertamento sarebbero soddisfatti dall’indicazione dei classamenti catastali attribuiti dall’Ufficio sulla base degli elementi forniti dal contribuente (cfr. Sez. 5, 21 gennaio 2010, n. 1060), è emerso, ed appare oggi prevalente, un altro e più condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, “l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorché sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria” in quanto “l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa” (Cass., Sez. 6, 13 febbraio 2014, n. 3394; conf. Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Rv. 633140, secondo cui, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, “l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” nonché Sez. 6, 16 giugno 2016, n. 12497, Rv. 640020).

A tale secondo indirizzo intende aderire la Commissione.

Orbene, nel caso di specie l’avviso di accertamento contiene soltanto i riferimenti alla normativa di settore nonché i dati di classamento e rendita precedenti e quelli attribuiti dall’Ufficio; analogamente, la Relazione Tecnica allegata all’avviso si limita ad affermare genericamente che la stima “è eseguita con criterio sintetico comparativo, basato sul confronto con immobili simili di valore noto, nonché con altre stime eseguite dall’Ufficio del Territorio”.

In sostanza, manca qualsivoglia elemento concreto e specifico sull’immobile, sul suo stato, sulla sua ubicazione e sulle caratteristiche dei locali similari presi a raffronto, che consenta di comprendere le ragioni dell’assegnazione ad una categoria così ontologicamente diversa da quella proposta dal contribuente (a fronte della categoria (…), proposta dal contribuente, riferita a “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)” l’Ufficio ha attribuito la categoria (…), riferita a “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”).

S’impone, pertanto, l’accoglimento dell’appello per carenza di motivazione, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulle argomentazioni esposte da parte appellante per dimostrare la fondatezza della categoria da essa proposta.

I contrapposti indirizzi giurisprudenziali manifestatisi in materia inducono, in coerenza con quanto già disposto, sul punto, dal primo giudice, alla compensazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l’appello e compensa le spese.

Roma, il 15 febbraio 2018.


 

COMMENTO

In accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio annulla per difetto di motivazione l’avviso di accertamento catastale contenente soltanto i riferimenti alla normativa di settore, i dati di classamento e la rendita proposti dal contribuente e quelli attribuiti dall’Ufficio.

La pronuncia aderisce all’orientamento in base al quale, in caso di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA (acronimo di “Documenti Catasto Fabbricati”, istituita con l’art. 2 D.L. 23.01.1993 n. 16, convertito con modificazioni in Legge 24.03.1993 n. 75, e con successivo D.M. 19.04.1994 n. 701), l’atto, con cui l’Amministrazione disattende le indicazioni fornite dal contribuente, deve contenere una motivazione adeguata, ancorché sommaria, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. L’Ufficio non può quindi limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire elementi che spieghino il motivo per cui la proposta avanzata dal contribuente con la procedura DOCFA viene disattesa.

In senso conforme alla pronuncia in esame, si vedano Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13.02.2014 n. 3394; Cass. civ., sez. V, 31.10.2014 n. 23237; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 16.06.2016 n. 12497; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 04.12.2017 n. 28933, nonché, successivamente al deposito della pronuncia in commento, Cass. civ., sez. V, ord., 23.05.2018 n. 12777  e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 25.07.2018 n. 19691. Tutte le predette pronunce statuiscono il principio per cui, quando l’attribuzione della rendita catastale avvenga mediante la procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento “è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

In senso difforme Cass. civ., sez. V, ord., 21.01.2010 n. 1060; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 20.06.2013 n. 15495 e Cass. civ., sez. V, 03.02.2014 n. 2268, per le quali l’avviso di accertamento per rettifica del classamento di un’unità immobiliare è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi accertati dall’Ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all’immobile.