Cass. civ., sez. V, ord., 04 luglio 2024 n. 18328
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere – Rel.
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere
Dott. SALEMME Andrea Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19619/2023 R.G. proposto da:
A.A. , B.B. , C.C. , elettivamente domiciliati in ROVIGO VIA ……….., presso lo studio dell’avvocato R. N. (Omissis) che li rappresenta e difende – ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende – contro ricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. DI SECONDO GRADO DEL VENETO n. 875/01/23 depositata il 11/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
Svolgimento del processo
- Con la sentenza n. 875/01/23 dell’11/09/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (di seguito CGT2) accoglieva gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) avverso le sentenze n. 31, 32 e 33/01/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo (di seguito CGT1), che avevano accolto i ricorsi proposti da A.A. , B.B. e C.C. (di seguito soci) nei confronti di alcuni avvisi di intimazione e cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2009 e 2010.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di intimazione erano stati notificati ai contribuenti in quanto soci della fallita MGM Snc di B.B. E C. , destinatari delle cartelle di pagamento a seguito della chiusura del fallimento e del mancato pagamento – anche in sede concorsuale – delle accise sul gasolio utilizzato per la produzione di energia elettrica, nonché per il recupero di diritti di licenza.
1.2. La CTR accoglieva gli appelli di ADM e di AER, evidenziando che: a) ADM era carente di legittimazione passiva; b) gli appellanti non avevano proposto l’istanza di mediazione, con conseguente improcedibilità dei loro ricorsi.
- Avverso la sentenza di appello i soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
- AER e ADM resistevano in giudizio con un unico controricorso.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo di ricorso i soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 17 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto l’improcedibilità del ricorso in ragione del pieno rispetto del termine di novanta giorni previsto per la procedura di reclamo.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Nel testo previgente, l’art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevedeva che: “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
1.2.1. La previsione normativa in esame è stata successivamente modifica dal legislatore con l’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dall’1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità; prevedendo, in particolare, nel caso in cui sia stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione.
1.3. Ne consegue che la costituzione del ricorrente senza il rispetto del termine dilatorio di novanta giorni per l’espletamento del procedimento di reclamo non determina l’improcedibilità del ricorso, così come affermato dalla CGT2, ma semplicemente la necessità del primo giudice – ove necessario – di differire l’udienza onde consentire l’espletamento del procedimento di reclamo.
1.4. Nel caso di specie, non è dubbio che il ricorrente si sia costituito in giudizio in data antecedente al termine previsto dalla legge (trenta giorni dalla decorrenza del termine di novanta giorni per l’espletamento della procedura di reclamo), ma tale anticipata costituzione non determina l’improcedibilità del ricorso, ma unicamente la necessità della CGT1 di verificare che, prima della fissazione dell’udienza di trattazione, le parti abbiano avuto a disposizione il termine di novanta giorni per l’espletamento della procedura di mediazione, rinviando, in caso contrario, l’udienza già fissata.
1.5. La CGT2 ha, quindi, errato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso; né sussiste la nullità della sentenza di primo grado per avere la CGT1 erroneamente esaminato la controversia all’udienza del 23/03/2023 senza disporre il differimento dell’udienza: invero, dalla data di notifica del ricorso (22/07/2022) a quella di trattazione della causa (23/03/2023) è decorso un termine ben superiore a quello previsto per la mediazione, che, dunque, ben avrebbe potuto essere effettuata.
- Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. , per avere la CGT2 erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva di ADM.
2.1. Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento non sussiste un litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione e Amministrazione finanziaria, ma, nel caso in cui vengano sollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nel senso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo Agente della riscossione, ove quest’ultimo non voglia rispondere dell’esito della lite, è tenuto a chiamare in giudizio l’Amministrazione finanziaria (ex multis, Cass. n. 10528 del 28/04/2017, che fa riferimento alla fattispecie in cui sia contestata la notifica degli atti prodromici all’emissione della cartella).
2.2.1. Ne consegue che, sempre laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l’Agente della riscossione che l’amministrazione finanziaria, si è di fronte ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024)
2.2.2. Analogo principio può sicuramente essere applicato nel caso in cui l’impugnazione venga proposta nei confronti di un avviso di intimazione e delle prodromiche cartelle di pagamento, laddove sia in contestazione la mancata o tardiva notificazione di dette cartelle, involgendo la controversia inevitabilmente il merito della pretesa (cfr. Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10477 del 14/05/2014).
2.3. Nel caso di specie, non solo si discute di omessa notificazione delle cartelle di pagamento, ma anche della prescrizione della pretesa tributaria, con conseguente indiscutibile legittimazione passiva anche di ADM.
- In conclusione, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024.
Depositato in cancelleria il 4 luglio 2024
COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento del ricorso per Cassazione dei contribuenti, la Suprema Corte afferma come l’anticipata costituzione in giudizio del contribuente rispetto al termine di novanta giorni stabilito per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione (art. 17-bis D.lgs. 31.12.1992 n. 546, come modificato dall’art. 1, comma 611, lettera a), n. 1) Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad oggi abrogato, ma applicabile ratione temporis) non determini l’improcedibilità del ricorso, ma unicamente la necessità, per il giudice di primo grado, di verificare che, prima della fissazione dell’udienza di trattazione, le parti abbiano avuto a disposizione il predetto termine di novanta giorni per l’espletamento della procedura di mediazione, rinviando in caso contrario l’udienza già fissata, in modo da raggiungere tale termine.
Poiché, nel caso di specie, al momento dello svolgimento dell’udienza di trattazione in primo grado tale termine era abbondantemente decorso, correttamente il giudice di primo grado aveva esaminato la controversia nel merito, senza disporre il differimento dell’udienza, mentre risulta scorretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso da parte del giudice di appello.
Viene parimenti ribadito il principio secondo cui, in caso di impugnazione di una cartella per vizi relativi al merito della pretesa impositiva, tra Agente della Riscossione e Amministrazione finanziaria (nella specie, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) non sussiste alcun litisconsorzio necessario, ma semmai soltanto una legittimazione concorrente.
Pertanto, qualora sia stato evocato in giudizio unicamente l’Agente della Riscossione, quest’ultimo ha l’onere di chiamare in giudizio l’Ente impositore, rispondendo in caso contrario delle conseguenze della lite; qualora invece il contribuente abbia evocato in giudizio entrambi, si determina una causa inscindibile, perché entrambi gli Enti sono legittimati passivamente.
Viene quindi riformata la sentenza di secondo grado, che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tanto più in considerazione del fatto che le contestazioni del contribuente riguardavano non solo l’attività di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione impugnato, ma anche l’asserita prescrizione dei crediti azionati e, dunque, il merito della pretesa impositiva.