Cass. civ., sez. VI-5, ord., 06 settembre 2022 n. 26247
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 11706/2021 proposto da:
B. LEASING S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. G. E., con domicilio eletto in Roma via (PEC: …………..); – ricorrente –
contro
COMUNE DI VICOPISANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. R. M., (PEC: …………); – controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 731/04/20 depositata in data 22/10/2020, udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Succio.
Svolgimento del processo
che:
la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IMU 2013 dovuta su immobili oggetto di contratto di leasing risultato non adempiuto dall’utilizzatore, essendo stati restituiti gli immobili solo nel 2015 alla concedente qui ricorrente; eccepiva, in sintesi, il difetto di soggettività passiva;
la CTP rigettava il ricorso dichiarando non applicabili le sanzioni irrogate; la pronuncia di primo grado era impugnata dalla sola contribuente di fronte alla CTR;
con la sentenza impugnata il giudice del gravame rigettava l’appello ritenendo che a seguito della risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU era da determinarsi in capo alla società concedente;
ricorre a questa Corte la contribuente società con atto affidato a due motivi; il Comune di Vicopisano resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9 e del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, convertito con modificazioni in L. n. 214 del 2011, nonché degli artt. 1140, 1590, 1591 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR erroneamente ritenuto che nel caso di un immobile oggetto di locazione finanziaria risolto anticipatamente per inadempimento del locatario il soggetto passivo dell’IMU sia la società concedente, nonostante l’utilizzatore non abbia consegnato l’immobile;
il motivo è infondato;
la questione di diritto posta nel motivo è stata risolta da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29973 del 19/11/2019; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 418 del 13/01/2021) nel senso che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente;
il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, nonché degli artt. 324, 329, 333, 334, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR erroneamente omesso di dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di prime cure che ha disposto l’annullamento integrale delle sanzioni irrogata a carico della società, benché tale capo non fosse stato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente impositore;
il motivo è inammissibile per carenza d’interesse;
ritiene infatti il Collegio che la formazione del giudicato interno sulla non debenza delle sanzioni per mancata proposizione sul sentenza di primo grado si possa ben evincere, pur in mancanza di dichiarazione espressa, inequivocabilmente dalla sentenza in questa sede impugnata, sicché, a seguito del rigetto del (solo) appello della contribuente, non vi è dubbio che la conferma dell’accertamento impugnato, di cui all’ultima pagina della motivazione della sentenza della CTR, debba essere inteso nei limiti di quanto risultante dalla conferma della sentenza di primo grado per effetto del rigetto dell’appello proposto dalla sola società contribuente;
per tali ragioni, il ricorso è rigettato;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2022
COMMENTO – L’ordinanza in commento respinge il ricorso della società di leasing, volto a contestare la propria qualità di soggetto passivo dell’IMU sul presupposto che, malgrado la risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento del locatario, quest’ultimo non avesse ancora provveduto alla restituzione dell’immobile oggetto del tributo stesso.
La pronuncia in commento si uniforma quindi all’ormai consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, in base al disposto di cui all’art. 9 D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in caso di risoluzione del contratto di leasing, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU) torna ad essere il locatore, anche quando non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna dello stesso da parte dell’utilizzatore.
Infatti, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, quanto piuttosto l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, idonea a conferire la titolarità di diritti opponibili “erga omnes“. Quest’ultima permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico di locazione finanziaria, mentre viene meno con la risoluzione dello stesso, tramutandosi in una mera detenzione senza titolo.
Non rileva in senso contrario la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto i due tributi (IMU e TASI) presentano presupposti impositivi del tutto diversi.
In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. V, 19 novembre 2019 n. 29973; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13 marzo 2020 n. 7227; Cass. civ., sez. VI- 5, ord., 13 gennaio 2021 n. 418; Cass. civ., sez. V, ord., 13 aprile 2021 n. 9624; Cass. civ., sez. V, ord., 22 luglio 2021 n. 20977; Cass. civ., sez. V, ord., 29 ottobre 2021 n. 30955; Cass. civ., sez. VI- 5, ord., 28 febbraio 2022 n. 6476; Cass. civ., sez. V, ord., 27 aprile 2022 n. 13120 e Cass. civ., sez. VI, ord., 05 settembre 2022 n. 26057.
In senso contrario, si era pronunciata Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2019 n. 19166 secondo cui, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, soggetto passivo a fini IMU restava il locatario (o conduttore) fino al momento della materiale riconsegna dell’immobile, in forza del principio di ultrattività del contratto. Si tratta, peraltro, di un orientamento isolato, superato dalle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, inclusa l’ordinanza qui in commento.
La società di leasing, pur vedendo respinto il proprio ricorso per Cassazione, beneficia comunque della declaratoria di mancata debenza delle sanzioni amministrative, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Poiché la sentenza di primo grado era stata appellata unicamente in via principale dalla società contribuente, mentre il Comune impositore non aveva interposto appello incidentale, tale capo della sentenza risulta infatti coperto dal giudicato interno.
Pur in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso da parte della sentenza di secondo grado, la formazione del giudicato interno sulla mancata debenza delle sanzioni viene ritenuta in re ipsa, a seguito del rigetto del (solo) appello della società contribuente.
Non vi è quindi dubbio che la conferma dell’accertamento impugnato debba essere intesa nei limiti di quanto risultante dalla conferma della sentenza di primo grado, per effetto del rigetto dell’appello proposto dalla sola società contribuente.
Per tale motivo, il motivo di ricorso per Cassazione sul punto viene ritenuto inammissibile per difetto di interesse.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma