Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sent. 18 marzo 2024, n.142


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE

SECONDA SEZIONE/COLLEGIO

SENTENZA

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: previo ogni più opportuno accertamento, in accoglimento del gravame proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo o annullare o dichiarare illegittimo l’avviso di accertamento impugnato per essere stato intimato il pagamento per l’intero ad uno solo degli eredi, con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di legge.

Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado di giudizio, oltre agli accessori di legge.

Resistente/Appellato: in via principale, accertare e dichiarare la legittimità dell’avviso di accertamento n. (…), relativo all’IMU per l’anno 2015, notificato dal Comune di Cruento nei confronti della Sig.ra C.R. , in qualità di erede del Sig. C. P. F., e, per l’effetto, condannare la stessa contribuente al versamento di tutte le somme ivi indicate a titolo di maggiore imposta dovuta e relativi interessi; in via subordinata, nell’ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dell’avversa contestazione relativa all’inesistenza di un’obbligazione solidale nell’ambito dell’IMU nei confronti degli eredi, condannare in ogni caso la Sig.ra C. R., in qualità di erede del Signor C. P. F., al versamento della maggiore imposta e dei relativi interessi dovuti in relazione alla quota di proprietà acquisita in sede di successione. Con vittoria di spese del giudizio di secondo grado.

Svolgimento del processo

Il Comune di Druento notificava alla Sig.ra C. R., in qualità di avente causa del padre Sig. C. P., avvisi di accertamento IMU e TASI n. 175/2021 e n. 106/2021, per omesso versamento delle imposte dovute nel 2015, senza irrogazione di sanzione. La Sig.ra C.R. provvedeva a versare integralmente quanto dovuto a titolo di TASI 2015, mentre proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino avverso l’avviso di accertamento per omesso pagamento di IMU per l’anno 2015 da parte del padre deceduto, avente eredi la stessa ricorrente e C. A., cointestatari degli immobili del de cuius. Con il ricorso la contribuente contestava la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto: il medesimo è stato notificato soltanto alla ricorrente ossia ad uno soltanto dei due eredi; in caso di omessa comunicazione, come in questo caso, di generalità e domicilio fiscale da parte degli eredi all’Ufficio finanziario competente, come prevista dall’art.65 D.P.R. n. 600 del 1973, l’atto deve essere notificato o collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso il domicilio del de cuius o individualmente e nominativamente al singolo erede al suo domicilio fiscale; essendo stata omessa la comunicazione di cui al citato art. 65 D.P.R. n. 600 del 1973, la notifica alla sola ricorrente è da ritenersi irregolare in quanto eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi; non sussiste per i tributi locali il principio di solidarietà fra gli eredi (valida per le imposte sui redditi, imposte di successione e imposte di registro). Il Comune di Druento costituitosi in giudizio controdeduceva obiettando che non sussiste alcun vizio di notifica in quanto la notifica è stata eseguita non impersonalmente agli eredi, bensì direttamente alla ricorrente nella sua qualità di erede, valendo comunque il principio del raggiungimento dello scopo. Inoltre, sosteneva che sussiste per le obbligazioni tributarie in genere, e quindi anche per i tributi locali (TARI e TASI) il principio di solidarietà e comunque più in generale in base alle norme del Codice civile per analogia con le obbligazioni solidali di diritto comune.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino con la sentenza n. 750/02/2022, emessa il 13/06/2022 depositata il 12/10/2022, respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio tra le parti.

Avverso suddetta sentenza la Sig.ra C. R. propone l’appello all’odierna discussione sostenendo l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che “la pretesa tributaria in argomento, riferita all’IMU, trova fondamento nella titolarità dell’immobile cui si riferisce e che, per effetto della successione, si trasmette unitariamente ai coeredi con tutti gli effetti che ne conseguono, ossia la piena contitolarità che non può non estendersi anche agli obblighi alla medesima connessi”.

Richiama il fatto che il Comune di Druento aveva spontaneamente annullato nel 2021 l’avviso di accertamento per l’IMU 2013 che era stato impugnato dalla sig.ra C. per ragioni esattamente analoghe a quelle sottese al ricorso sull’annualità che ci occupa. La contribuente chiede, altresì, che in caso di accoglimento del primo motivo di appello, sia riformato anche il capo della sentenza che ha compensato le spese di lite di primo grado. Il Comune di Druento costituitosi in giudizio preliminarmente richiama il fatto che nel ricorso sia di primo che di secondo grado non sono state sollevate contestazioni riguardo alla debenza (della propria quota) dell’IMU e dei relativi interessi accertati per l’anno 2015, per cui la pretesa tributaria del Comune di Druento deve ritenersi definitiva, per mancata impugnazione nel merito; controdeduce ai motivi d’appello sostenendo la legittimità della propria pretesa tributaria per i motivi riconosciuti nella sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Occorre premettere che, poiché la contribuente nel ricorso di primo grado ed in appello non ha sollevato contestazioni riguardo alla debenza esclusivamente della propria quota IMU e dei relativi interessi accertati per l’anno 2015, la pretesa tributaria del Comune di Druento deve ritenersi definitiva per tale parte, stante la mancata impugnazione nel merito.

Venendo alla questione sottoposta all’esame di questo Collegio, si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 780 del 14.01.2011 ha ricordato che la regola generale del nostro ordinamento è quella prevista dall’art. 1295 c.c. per la quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.

La regola trova eccezione in materia d’imposta, nei limiti in cui ciò possa ritenersi normativamente previsto. E così, l’imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi in solido ex art. 36 T.U. sulle successioni, ed ancora per il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, le imposte sui redditi sono dovute in solido dagli eredi del contribuente defunto, allorché il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

L’eccezione in parola non riguarda però altri tributi (nel caso esaminato dalla Cassazione l’INVIM, nell’attuale fattispecie, l’IMU) analogamente a quanto accadeva già nel vigore del previgente sistema tributario (D.P.R. n. 645 del 1958, art. 16), che infatti riservava la solidarietà passiva alle sole imposte dirette (in tal senso v. Cass. 13.10.1975, n. 3277).

La Suprema Corte è tornata sull’argomento con la sentenza 22.10.2014 n. 22426, ribadendo che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c..

Con riferimento alla concreta fattispecie pervenuta all’esame di questo Collegio, non è in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all’art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all’art. 36 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell’imposta di successione, né sono applicabili speciali regole di solidarietà passiva, ma deve ritenersi applicabile l’ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.

In particolare, l’articolo 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Conclusivamente, in assenza di un richiamo espresso all’articolo 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la responsabilità solidale tra gli eredi per i tributi comunali, si applicano al caso in esame, relativo all’IMU, le regole sulla responsabilità pro quota (articoli 752 e 754 del codice civile ).

L’appello deve pertanto essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, dichiarandosi l’avviso di accertamento impugnato illegittimo nella parte in cui è intimato il pagamento per l’intero del tributo ad uno solo degli eredi. La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

in riforma della decisione di primo grado, annulla l’avviso di accertamento nei limiti di quanto impugnato; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Torino il 18 marzo 2024.


MASSIMA: In materia di Imu, in particolare per il debito Imu del de cuius in assenza di un espresso richiamo espresso alla norma che prevede la responsabilità solidale tra gli eredi per i tributi comunali, troveranno applicazione le regole sulla responsabilità pro quota tra gli eredi.