Commissione Tributaria Regionale del Molise, sez. II, 17.07.2019 n. 450
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza numero 13116 del 2016 la Corte di Cassazione, dichiarando infondato il ricorso incidentale proposto dalla Regione …., accoglieva nei limiti di cui in motivazione – il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale proposto dalla società a responsabilità limitata …… e cassava con rinvio ad altra Sezione della Commissione tributaria provinciale del ….. la sentenza numero …… La controversia concerneva l’impugnazione di un avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni attraverso il quale la Regione …. aveva chiesto il pagamento per l’anno 2000 alla richiamata società del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica, lamentando il tardivo ed insufficiente versamento dello stesso. I giudici di seconde cure, rigettando l’appello proposto dalla società, confermavano la sentenza di primo grado compensando le spese di lite. Innanzi ai giudici di legittimità la ricorrente società eccepiva sostanzialmente quale:
secondo motivo di ricorso la violazione di legge per aver applicato la norma regionale sanzionatoria con riferimento a fattispecie precedente alla sua entrata in vigore;
terzo motivo di ricorso la violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata per non aver ritenuto mancante la prova, che l’Ente locale avrebbe dovuto dare delle ragioni giustificatrici delle pretese differenze di rifiuti conferiti in discarica e, al contrario, per aver ritenuto mancante la prova, asseritamente posta a carico della società contribuente, degli eccepiti errori di calcolo che avrebbero minato l’atto accertativo.
In riferimento al secondo motivo di ricorso il giudice di legittimità riteneva fondata la censura di parte sulla scorta dei principi già affermati dalla propria giurisprudenza in tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della L. n. 549 del 1995. Precisava al riguardo che, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, qualora non fosse stata emanata la legge regionale destinata a regolarne l’applicazione in concreto, mancava il requisito di esigibilità del tributo con la conseguenza che non era possibile ritenere:
- né l’inadempimento dell’onerato nel versamento del predetto tributo;
- né la legittimità dell’irrogazione delle relative sanzioni.
In riferimento al terzo motivo di ricorso il giudice di legittimità riteneva fondato il denunciato vizio di motivazione nel quale era incorso il giudice di merito che si era limitato ad affermare che la contribuente non aveva di fatto fornito alcuna prova specifica giustificativa degli errori di calcolo compiuti e contestati dalla istante. Riassumeva il giudizio la società a responsabilità limitata ….. la quale, previa ricostruzione dei fatti, eccepiva:
- l’illegittimità dell’impugnato avviso per violazione della disposizione di cui all’articolo 3, commi 31 e 34, della L. n. 549 del 1995 così come modificata dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 473 del 1997;
- la violazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- la violazione dell’articolo 2697 del codice civile oltre che degli articoli:
– 3 della L. n. 241 del 1990;
– 7 della L. n. 212 del 2000;
– 42 del D.P.R. n. 600 del 1973;
– 24 della Costituzione.
Concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnato atto. Spese vinte. La Regione …, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Nella seduta del …… il Collegio, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo. Osserva il Collegio che l’avviso oggetto di contestazione risulta emesso sulla scorta di quanto disposto dalla L. n. 549 del 1995 oltre che dalla L.R. n. 1 del 2003. Evidenzia, in sintonia con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in una analoga causa tra le medesime parti costituite che in tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), istituito dall’articolo 3, comma 24, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, qualora non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell’art. citato, la legge regionale destinata a regolarne l’applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, manca il requisito di esigibilità del tributo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l’intero sistema tributario; con la conseguenza che non è possibile ritenere l’inadempimento dell’onerato nel versamento del predetto tributo né, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, irrogare le relative sanzioni. Al riguardo precisa che la Regione …. ha regolamentato la materia solo successivamente all’annualità in contestazione con l’approvazione della L.R. n. 1 del 2003 (Cfr. Cassazione, sentenze numero 28012 del 2009, numero 9865 del 2011, numero 17245 del 2013, numero 8393 del 2014 e numero 13124 del 2016). Da tanto, fermi i precedenti tra le stesse parti, discende l’illegittimità dell’impugnato atto mancando il requisito di esigibilità del tributo e la possibilità di irrogare la relativa sanzione. Tanto senza contare che l’Ente impositore non ha dato alcuna prova, su di esso incombente, delle ragioni giustificatrici delle pretese differenze nei rifiuti conferiti in discarica. Quanto esposto rende superfluo l’esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello e condanna l’appellato al pagamento in favore dell’appellante delle spese di lite da distrarre in favore del difensore costituito liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese ed accessori come per legge.
Campobasso il 17 luglio 2019.
COMMENTO
L’istituzione con legge statale (art. 3, comma 24, Legge 28.12.1995 n. 549) del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), configura unicamente un presupposto impositivo.
Qualora non sia stata emanata la legge regionale destinata a regolarne l’applicazione in concreto, ai sensi dei commi 30 e 34 dell’articolo citato, manca il requisito di esigibilità del tributo: pertanto, in applicazione del generale principio di legalità del sistema tributario, non è possibile configurare l’inadempimento dell’onerato nel versamento del predetto tributo, né irrogare le relative sanzioni, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 18.12.1997 n. 472.