Commissione Tributaria Regionale di Ancona, sez. III, 22.10.2019 n. 779
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13 novembre 2012 il Comune di S B ha proposto appello avverso la sentenza n. 42/03/12, depositata il 13 marzo 2012, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso proposto da R G avverso gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2009. Il predetto Comune aveva disconosciuto l’agevolazione per l’abitazione principale, adibita a residenza familiare e costituita da due appartamenti distinti ma contigui. La CTP, nell’accogliere il ricorso, ha fatto applicazione dei principi enunciati in tema dalla Suprema Corte. Assume l’appellante che la Commissione ha fondato la propria decisione sul pedissequo ed acritico recepimento della pronuncia della Suprema Corte, evidenziando che l’appellata ed il marito sono proprietari di due unità immobiliari contigue ma non comunicanti tra loro ed accatastate separatamente. Pertanto ha concluso come in epigrafe, per l’annullamento della sentenza. Si è costituita l’appellata, con motivata memoria di controdeduzioni, evidenziando che i due appartamenti, pur essendo accatastati separatamente, sono utilizzati come abitazione principale contemporaneamente, come documentato con la produzione delle fatture relative alle utenze di gas, acqua, luce e rifiuti solidi urbani, ad essa intestate. Pertanto l’appellante ha concluso per il rigetto dell’appello con vittoria delle spese del giudizio. Alla pubblica udienza odierna le parti hanno illustrato oralmente i motivi a sostegno delle proprie richieste, come in epigrafe trascritte ed all’esito la Commissione ha deciso la causa come di seguito esposto.
Motivi della decisione
Come premesso la CTP ha accolto il ricorso della contribuente facendo applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte che, proprio in tema, ha affermato quanto segue: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art.1. a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità” (così Cass. sent. n. 25902/2008, n. 25731/2009 e 12269/2010). La Corte, dunque, con le sentenze richiamate, ha ritenuto che il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione dell’aliquota prevista per l’’abitazione principale” ed ha fatto discendere tale principio – come si legge nella parte motiva della stessa – dal favore del legislatore per l’”‘abitazione principale, a prescindere dall’identificazione catastale. Orbene la situazione di fatto esaminata favorevolmente dalla Suprema Corte corrisponde esattamente a quella di cui all’accertamento impugnato, atteso che i due appartamenti sono entrambi destinati ad abitazione principale della famiglia, come già documentato in primo grado dall’odierna appellata e non contestato ex adverso.
Per contro l’eccezione del Comune – che contrasta tale destinazione adducendo che i due appartamenti non sono comunicanti – non è affatto dirimente, assumendo, invece, rilievo, nella particolarità di tale situazione di fatto (cioè una residenza familiare distribuita su due appartamenti distinti e contigui), l’effettiva e non contestata destinazione di essi ad abitazione principale della famiglia, secondo l’indirizzo interpretativo affermato dalla Suprema Corte (legg. sopra).
Pertanto la sentenza impugnata non merita le censure formulate dall’appellante, avendo fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte; essa, quindi, va confermata. Alla soccombenza dell’appellante ne consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
la Commissione rigetta l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre oneri accessori, come per legge.
Ancona il 22 ottobre 2019
COMMENTO
La sentenza in commento respinge l’appello del Comune impositore e conferma la statuizione di primo grado, che aveva riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota agevolata ICI per l’abitazione principale, anche in presenza di due unità immobiliari censite distintamente in catasto.
La pronuncia appare confermativa dell’indirizzo, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (agevolazione poi trasformarsi in totale esenzione, a decorrere dal 2008, in base all’art. 1 D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in Legge 24.07.2008 n. 126), a condizione che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Infatti, ad assumere rilievo al fine del riconoscimento dell’agevolazione non è il numero delle unità catastali, bensì l’effettiva utilizzazione dell’immobile complessivamente considerato come abitazione principale, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, D.lgs. 30.12.1992 n. 504, una sola volta per tutte le unità (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. V, 29.10.2008 n. 25902; Cass. civ., sez. V, 09.12.2009 n. 25731; Cass. civ., sez. V, 17.05.2010 n. 12050; Cass. civ., sez. V, 19.05.2010 n. 12269; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 03.07.2014 n. 15198; Cass. civ., sez. V, 28.03.2019 n. 8627; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 02.04.2019 n. 9078; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 25.06.2019 n. 17015).