Cass. civ., sez. VI-5, ord., 16.05.2019 n. 13119
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 4469/24/2017, depositata il 17.11.2017 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposti da Dansar s.r.l., concessionaria della riscossione per il Comune di Sorisole, nei confronti di ATB Servizi s.p.a., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Bergamo che aveva accolto i ricorsi avverso trentacinque avvisi di accertamento sul presupposto che, nel caso di pubblicità effettuata con veicoli l’imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
Avverso la pronuncia della CTR la ATB Servizi s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Dansar s.r.l. resiste con controricorso.
Il Comune di Sorisole non ha spiegato difese.
- Con il motivo la contribuente denunzia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 13, del principio di proporzionalità e del divieto di doppia imposizione, lamentando che erroneamente la CTR ha ritenuto che la imposta di pubblicità non fosse correlata al numero di mezzi che in concreto giungono quotidianamente a destinazione nel Comune e quindi sulla concreta diffusione del messaggio pubblicitario.
La censura non è fondata.
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 13, come modificato dalla L. n. 16 del 2002, nel comma 1, prevede, quale principio di carattere generale, la sottoposizione al prelievo impositivo della pubblicità effettuata sia per conto proprio sia per conto altrui, all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo; nel comma 2 indica i diversi enti territoriali beneficiari dell’imposta, e nel successivo comma 3, passa a considerare in particolare la pubblicità effettuata da un’impresa “per conto proprio”, pubblicità che peraltro può essere compiuta, secondo l’espressa previsione letterale della norma, sia su veicoli di proprietà della stessa impresa sia su veicoli adibiti ai trasporti per suo conto (Cass. n. 24310/2010).
Nella specie non è contestato che la contribuente abbia utilizzato, facendoli ruotare, cinquantacinque veicoli per effettuare il servizio di trasporto tra il Comune di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), nell’anno 2012, su cui sono installati cartelloni pubblicitari.
Oggetto di tassazione è il “mezzo pubblicitario” con il quale si effettua la pubblicità stessa e non il tempo dedicato alla medesima; quindi è la superficie del veicolo pubblicitario utilizzato a determinare il quantum debeatur, e non il tempo della pubblicità.
Questa Corte ha affermato che il vero oggetto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario, bensì la semplice “disponibilità” dello stesso, indipendentemente dalla concreta trasmissione dei messaggi pubblicitari (Cass. 1 settembre 2004, n. 17614). Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1, quando regola la quantità del contenuto dell’imposta, assume come parametro per la sua determinazione la “superficie della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”, indipendentemente dal numero dei messaggi che trasmette.
Non vi è, dunque, correlazione fra il “tempo” dedicato alla divulgazione della pubblicità, con la “superficie del veicolo impiegato” per la sua manifestazione.
L’imposta di pubblicità, come ben si vede, colpisce l’occupazione geometrica, vale a dire fisica del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa.
Può essere definita “un’imposta di occupazione” e non di “tempo”, seppur svolta con messaggi ripetitivi (Cass. 17/2011).
Correttamente, dunque la CTR ha ritenuto che l’imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo e che, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l’imposta è dovuta, nella misura della metà, a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa, mentre il riferimento al luogo di partenza e di destinazione, di cui all’art. 13, comma 2, è funzionale solo alla ripartizione del gettito dell’imposta tra i Comuni interessati.
La CTR ha altresì correttamente evidenziato che tale soluzione ermeneutica non contrasta con la ratio dell’imposizione fiscale che risiede nella diffusività del messaggio pubblicitario, poiché da una parte il contenuto del messaggio può essere diverso per ciascuno dei veicoli su cui è apposto e, dall’altra, la sua diffusività è garantita anche dallo svolgimento di una sola corsa.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019
COMMENTO
L’ordinanza in commento ribadisce il principio per cui, in materia di pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.lgs. 15.11.1993 n. 507), il quantum debeatur è determinato dalla superficie del veicolo pubblicitario utilizzato, e non dal tempo della pubblicità.
Non esiste alcuna correlazione tra il “tempo”, dedicato alla divulgazione della pubblicità, e la “superficie del veicolo impiegato” per la sua manifestazione.
Solo quest’ultima assume rilievo ai fini della quantificazione dell’imposta di pubblicità, la quale costituisce “un’imposta di occupazione” e non di “tempo”, seppur svolta mediante messaggi ripetitivi.
In altri termini, l’imposta di pubblicità colpisce l’occupazione geometrica, vale a dire fisica, del mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario, e non il tempo utilizzato per la pubblicità stessa.
In applicazione di tali principi, viene confermata la pronuncia di appello che aveva respinto il ricorso della società contribuente.