Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. XI, 30.09.2019 n. 5513
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con ricorso depositato in data 6/05/2019 ex art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 M.T. ha chiesto a questa CTR di adottare i provvedimenti necessari per l’ottemperanza della sentenza CTP di Roma n. 5907/2018 in data 16/03/2018, di accoglimento del ricorso nei confronti dell’A. s.p.a. (avverso una cartella TARI per l’anno 2013) con condanna al rimborso delle spese di lite, liquidate “in complessivi Euro 200,00, ivi compreso quanto versato a titolo di contributo unificato”.
- L’A., costituitasi in giudizio, ha concluso, nelle proprie controdeduzioni, per il rigetto del ricorso (con condanna alle spese), deducendo “l’inesigibilità delle spese di lite tramite attivazione del giudizio di ottemperanza in pendenza di giudizio”.
- In data odierna la Commissione ha trattenuto il procedimento in decisione.
- Le deduzioni dell’A. impongono una prima precisazione circa la materia del contendere.
Da quanto dedotto nel ricorso l’oggetto dell’ottemperanza non è il rimborso di tributi versati in eccedenza rispetto al decisum di accoglimento del ricorso con annullamento della cartella (in materia di TARI per l’anno 2013) da parte della CTP, ma esclusivamente il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, liquidate “in complessivi Euro 200,00, ivi compreso quanto versato a titolo di contributo unificato (cfr. anche l’indicazione del valore della causa, contenuto nel ricorso, indicato appunto in “Euro 200,00”).
- Posto ciò, è vero che, come dedotto dall’A., il giudizio di ottemperanza previsto in generale dall’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, presuppone, quale condizione necessaria, che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza sia passata in giudicato (la legittimità costituzionale di tale condizione è stata vagliata sotto diversi profili da Corte Cost. n. 316 del 2008).
Tuttavia, l’A. non considera la nuova formulazione dell’art. 69, comma 1 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (ex art. 9, comma 1, lett. gg, D.Lgs. n. 156 del 2015), secondo cui, con riferimento all’immediata esecutività prevista per “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente” (comma 1), si prevede espressamente che “in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale” (comma 5), con ciò, dunque, ammettendosi (con formulazione chiara, ancorché distopica rispetto alla norma generale di cui all’art. 70) l’ipotesi del giudizio di ottemperanza di sentenze non ancora passate in giudicato (come quella di specie, in cui è pendente l’appello proposto dall’A., come risulta anche dagli atti di entrambe le parti).
È quindi infondato il primo profilo di inammissibilità del giudizio di ottemperanza sollevato dall’A. con riferimento al fatto della pendenza del giudizio di merito.
- Un secondo profilo ostativo, secondo l’A., all’accoglimento del ricorso è dedotto in relazione al fatto che (come chiarito sub n. 4) l’oggetto dell’ottemperanza riguarda esclusivamente la condanna alle spese di lite (come disposta dalla sentenza della CTP), mentre il novellato art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 sull’immediata esecutività delle sentenze riguarderebbe solo i casi in cui essa conseguirebbe alla “condanna principale”.
6.1. Il rilievo appare fondato.
Il raffronto tra il testo previgente e il testo novellato di cui al comma 1 del cit. art. 69 evidenza infatti che nel testo vigente è scomparsa l’inclusione, quanto al “pagamento di somme” in favore del contribuente, di quelle relative alle “spese di giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15” che nella previgente disposizione erano espressamente “comprese” nella menzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme.
6.2. Rafforza tale interpretazione restrittiva (secondo il noto brocardo ubi lex voluit, dixit, ubi nuolit, tacuit), il secondo periodo dello stesso novellato comma 1 del cit. art. 69, ove, sia pure con riferimento alla facoltà del giudice di subordinare l’immediata esecutività del pagamento di somme ad idonea garanzia per pagamento di somme di importo superiore a diecimila Euro, espressamente esclude, da tale importo, le “spese di lite”.
6.3. La ratio di tali disposizioni è in effetti quella di evitare, in mancanza di una condanna al pagamento di somme relative a tributi e quindi di una “condanna principale” al pagamento di somme relative all’obbligazione tributaria, l’immediata esecutività del pagamento delle sole somme “accessorie”, consequenziali (secondo il principio della soccombenza) rispetto all’esito della lite.
Altrimenti opinando verrebbe meno l’eccezionalità della previsione in parola (ex cit. art. 69, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992) ovvero di quella ex art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 156 del 2015) rispetto alla norma generale che richiede, per il giudizio di ottemperanza, il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza (art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992). Infatti, seguendo un’interpretazione favorevole all’odierno ricorrente, tutte le sentenze, anche quelle di mero accertamento (e quindi a prescindere da pronunzie implicanti “pagamento di somme”), nelle quali il contribuente risultasse vittorioso (con diritto alla liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza), sarebbero immediatamente esecutive per tale capo con facoltà di richiederne l’ottemperanza, con sostanziale svuotamento di contenuto della previsione generale di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (invariata in parte qua dal D.Lgs.n. 156 del 2015) che richiede il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
D’altra parte, proprio la generale disciplina di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 contempla, al comma 10-bis, sia pure ai fini della composizione monocratica della Commissione adita, espressamente l’ottemperanza anche relativamente al solo “pagamento delle spese di lite”, così includendo tale ipotesi tra quelle per le quali è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, come previsto dal cit. comma 1 dell’art. 70 (cfr. il vigente comma 10-bis dell’alt. 70, introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, che testualmente dispone: “10-bis. Per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila Euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica”).
6.4. Il dato testuale delle disposizioni richiamate, nonché la ratio delle stesse evincibile dal loro coordinamento (come già sopra enunciati) consentono di superare la diversa interpretazione (delle norme stesse) evincibile dalla Circolare N. 38/E dell’Agenzia delle entrate (avente per oggetto la “Riforma del processo tributario – D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 “). Anche sulla base della relazione illustrativa al decreto legislativo di riforma detta Circolare sembrerebbe orientata in effetti nel consentire al contribuente l’esperibilità del giudizio di ottemperanza anche solo nell’ipotesi in parola, cioè nel caso di sentenza in cui la condanna al pagamento di somme concerna solo il capo (accessorio) relativo al rimborso delle spese di lite: si vedano ad es. gli argomenti che nella Circolare si traggono dall’abrogazione della disposizione che qualificava come “titolo esecutivo” l’ordinanza sul rimborso delle spese a seguito di rinunzia al ricorso di cui all’art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (la Circolare non sembra considerare il fatto che, salvo diverso accordo delle parti, il rimborso è per legge a carico del ricorrente/contribuente in favore dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, con la conseguenza che in tali casi la questione dell’immediata esecutività di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non rileverebbe).
6.5. Con riferimento alla particolare ipotesi in parola (relativa – si ripete – all’ottemperanza del solo capo relativo alle spese di lite), l’interpretazione restrittiva cui si è giunti secondo gli argomenti spesi sub (…) – (…), sembra infine in linea coi il criterio di delega di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), n. 10, dellaL. N. 23 del 2014, relativo all’esecuzione delle sentenze tributarie, sulla base del principio della “immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie” (principio pure richiamato in giudizio dall’A.).
Il citato criterio di delega è peraltro conforme al principio della parità delle parti nel processo, assunto a parametro costituzionale per tutte le giurisdizioni (ex art. 111, secondo comma, Cost.).
In effetti non v’è alcun dubbio che per l’ente impositore o per l’agente della riscossione la sentenza di condanna alle spese di lite in loro favore può essere eseguita “mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”, come dispone espressamente l’art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Cosicché l’interpretazione qui avversata secondo cui il contribuente potrebbe conseguire (sia pure con il giudizio di ottemperanza) il rimborso delle spese di lite anche anticipatamente al passaggio in giudicato della sentenza che le dispone finirebbe con il porsi in contrasto (per la citata diversa regola, più sfavorevole per l’ente impositore o per l’agente della riscossione) non solo con il criterio di delega che si riferisce all’immediata esecutività delle sentenze per “tutte le parti”, ma anche con lo stesso art. 111, secondo comma, Cost.
- Alla luce di tali considerazioni il ricorso si rivela dunque inammissibile.
- Le spese di lite del presente procedimento vanno integralmente compensate tra le parti, stante l’assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2019.
COMMENTO
La pronuncia in commento decide un ricorso ex art. 70 D.lgs. 546/1992, proposto dal contribuente per ottenere dalla Commissione Tributaria Regionale l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza della sentenza di primo grado, che aveva accolto il suo ricorso contro una cartella TARI, condannando la parte resistente al rimborso delle spese di lite.
Oggetto dell’ottemperanza non è tuttavia il rimborso di tributi versati in eccedenza rispetto alla statuizione di primo grado, ma solo ed esclusivamente il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite.
La parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza ex art. 70 D.lgs. 546/1992, in quanto la sentenza di primo grado, di cui viene richiesta l’ottemperanza, non è ancora passata in giudicato, essendo stata appellata dal soccombente.
Tale eccezione di inammissibilità viene tuttavia disattesa, in quanto la nuova formulazione dell’art. 69, commi 1 e 5, D.lgs. 546/1992 (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. gg), D.lgs. 156/2015) stabilisce che “1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia. [OMISSIS …] 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”.
Pertanto, l’art. 69, comma 5, D.lgs. 546/1992 ammette espressamente l’ipotesi di un giudizio di ottemperanza di sentenze non ancora passate in giudicato, come quella relativa al caso di specie.
Viene quindi ritenuto infondato il primo profilo di inammissibilità del giudizio di ottemperanza, sollevato dal resistente con riferimento al fatto della pendenza del giudizio di merito.
Trova invece accoglimento la seconda eccezione di inammissibilità, relativa al fatto che l’oggetto dell’ottemperanza richiesta riguarda esclusivamente la condanna alle spese di lite disposta in primo grado, mentre il novellato art. 69 D.lgs. 546/1992, sull’immediata esecutività delle sentenze tributarie, riguarda solo la cd. “condanna principale”.
Nell’attuale testo dell’art. 69, comma 1, D.lgs. 546/1992 è venuta meno l’inclusione, quanto al “pagamento di somme” in favore del contribuente, di quelle relative alle “spese di giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15“- che, invece, erano espressamente menzionate dal testo della norma previgente alla riforma di cui al D.lgs. 156/2015.
Ancora, in base all’attuale art. 69, comma 1, secondo periodo, D.lgs. 546/1992, le spese di lite sono espressamente escluse dalla facoltà, per il giudice, di subordinare ad idonea garanzia il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro.
Secondo la pronuncia in commento, la ratio di tali disposizioni è chiaramente quella di evitare, in mancanza di cd. “condanna principale” (ossia di una condanna al pagamento di somme relative a tributi), l’immediata esecutività del pagamento delle sole somme “accessorie”, ossia delle spese di lite, consequenziali all’esito di quest’ultima, secondo il principio della soccombenza (art. 15, comma 1, D.lgs. 546/1992).
In caso contrario, verrebbe meno l’eccezionalità della previsione di cui all’art. 69, comma 5, D.lgs. 546/1992 (così come di quella ex art. 68, comma 2, del medesimo Decreto) rispetto alla norma generale, che subordina il giudizio di ottemperanza al presupposto del passaggio in giudicato della sentenza (art. 70, comma 1, D.lgs. 546/1992). Seguendo l’interpretazione proposta dalla parte ricorrente, tutte le sentenze nelle quali il contribuente risultasse vittorioso (con diritto alla liquidazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza), ancorché prive di statuizioni relative al pagamento di somme relative a tributi, risulterebbero immediatamente esecutive per il capo di condanna alle spese, con facoltà per il contribuente di chiederne l’ottemperanza anche prima del passaggio in giudicato. Tale conclusione finirebbe per “svuotare di contenuto” la previsione generale ex art. 70, comma 1, D.lgs. 546/1992 che, invece, pone come “regola generale” del giudizio di ottemperanza il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza.
Ulteriore conferma dell’impossibilità di azionare un giudizio ex art. 70 D.lgs. 546/1992 per l’ottemperanza di una sentenza non ancora passata in giudicato, che contenga la sola condanna alle spese in favore del contribuente, viene tratto dal comma 10-bis di tale norma, secondo cui “Per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica”.
Tale disposizione, seppure solo ai fini della composizione monocratica della Commissione adita, include il pagamento delle spese di giudizio tra le fattispecie per le quali è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, richiesto dall’art. 70, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Infine, un ulteriore argomento di carattere sistematico è tratto dal principio della parità delle parti nel processo, sancito dall’art. 111, comma 2, Costituzione.
L’ente impositore e l’agente della riscossione possono infatti eseguire la sentenza di condanna alle spese di lite in proprio favore “mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza” (art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 546/1992).
Se il contribuente, azionando il giudizio di ottemperanza, potesse conseguire il rimborso delle spese di lite in proprio favore anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, che le ha liquidate, ciò determinerebbe una disparità tra le parti processuali (in favore del contribuente medesimo), con conseguente possibile violazione dell’art. 111, secondo comma, Costituzione, oltre che del criterio della Legge delega per la riforma del processo tributario (art. 10, comma 1, lettera b), n. 10, Legge 11.03.2014 n. 23), secondo cui la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie doveva essere prevista per tutte le parti.
La pronuncia in commento affronta una tematica piuttosto singolare, e per la quale ad oggi non si rinvengono altri significativi precedenti giurisprudenziali.
Certamente la soluzione adottata, che esclude la facoltà per il contribuente di ottenere l’esecuzione immediata del capo della sentenza relativo alla condanna di controparte alle spese, in mancanza di una cd. “condanna principale” al pagamento di somme a carattere tributario, qualora venisse generalizzata, finirebbe per allontanare significativamente il rito tributario da quello civile.
Nell’ambito di quest’ultimo, costituisce infatti ormai jus receptum il principio per cui sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengano una qualsiasi condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese, anche quando quest’ultimo risulti accessorio ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di rigetto di qualsiasi tipo di domanda (si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. III, 03.08.2005 n. 16262; Cass. civ., sez. III, 10.11.2004 n. 21367; Cass. civ., sez. III, 03.08.2005 n. 16263 e n. 16267; Cass. civ., sez. III, 31.03.2007 n. 8059; Cass. civ., sez. III, 13.06.2008 n. 16003; Cass. civ., sez. III, 03.11.2008 n. 26415; Cass. civ., sez. III, 25.01.2010 n. 1283; Cass. civ., sez. I, 15.12.2011 n. 27090 e Cass. civ., sez. III, 27.03.2014 n 7198).
Certamente, la diversa soluzione adottata dalla pronuncia in commento trova spiegazione nel carattere “eccezionale” delle fattispecie (artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, D.lgs. 546/1992) nelle quali è ammissibile un ricorso in ottemperanza anche in assenza del passaggio in giudicato della sentenza, previsto invece come “regola generale” dall’art. 70, comma 1, del predetto Decreto. Tale eccezionalità giustifica quindi un’interpretazione restrittiva di tali disposizioni, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma