Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. II, 22 maggio 2024 n. 670


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

SECONDA SEZIONE/COLLEGIO

Sentenza

Svolgimento del processo

Il Comune di Viareggio notificava al Contribuente P. D., (cod.fisc. XXX), n. 4 avvisi di accertamento e precisamente accertamento n. (…) del 29/8/2020 e X del 29/8/2020 relativi all’I.M.U. dell’anno 2018 e 2019, con il quale si richiedono rispettivamente Euro 806 di imposta oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro 1.060 ed Euro 1.210 di imposta oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro 1582 e avvisi di accertamento n. (…) del 21/10/2020 e (…) del 2/10/2020 relativi alla TASI dell’anno 2018 e 2019, con il quale si richiedono rispettivamente Euro 61 di imposta oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro 85 ed Euro 91 di imposta oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro 124.

Contro i predetti atti il contribuente presentava 2 distinti ricorsi avanti la CTP di Lucca rubricati al n. 79/2021 per IMU e n. 92/2021 per la TASI, eccependo il diritto all’esenzione dall’imposta prevista per l’abitazione principale.

La CTP adita dopo aver riunito i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva con sentenza n. 290/2021 pronunciata il 15/7/2021 e depositata in data 29/7/2021 , respingeva i ricorsi con compensazione delle spese.

Avverso la predetta pronuncia il Contribuente propone appello avverso la citata sentenza richiedendone la riforma per motivazione apparente, contraddittoria e per omessa pronuncia su questioni rilevanti, per i seguenti motivi:

1.Nullità della sentenza per violazione dell’ art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 546 del 1992 – violazione nella formazione del contraddittorio e richiesta di rimessione alla CTP di Lucca;

2.Carente ed omessa motivazione e violazione dell’ art. 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e contrasto con art. 24 Costituzione ;

3.Insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla inesistenza della notifica per mancato invio comunicazione informativa (CAN) ed incertezza sulla qualifica del soggetto notificatore;

4.Contradditoria motivazione sul diritto all’agevolazione prima casa;

5.Omessa pronuncia su richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obbiettiva incertezza della norma; Conclude con la richiesta di riformare la sentenza appellata:

– In via preliminare accertare la violazione del contraddittorio del giudizio di primo grado e per l’effetto ordinare la rimessione alla CTP d Lucca;

– Annullare l’avviso per carente/insufficiente motivazione, a nulla rilevando le integrazioni in corso di giudizio;

– Annullare l’avviso per inesistenza della notifica e per non aver l’ente prodotto in giudizio gli originali della stessa e le qualifiche dei notificanti;

– Dichiarare comunque spettanti le agevolazioni per sussistenza del diritto, a nulla rilevando le eccezioni su mancata comunicazione, non necessaria ratione temporis;

– Sospendere il presente giudizio con invio degli atti alla Consulta per violazione degli artt. 29 Cost. , in base al quale il riconoscimento dei diritti (tra i quali quello di stabilimento della dimora dei componenti) della società naturale dovrebbe rimuovere ogni ostacolo, anche di natura fiscale, alla libera scelta delle modalità con le quali l’unità familiare può essere realizzata e l’ art. 31 Cost. che, prevedendo agevolazioni e provvidenze per la famiglia, dovrebbe impedire la possibilità di introdurre.

Si costituisce in giudizio il Comune di Viareggio per chiedere il rigetto del ricorso di appello.

In data 21.12.2023 deposita memoria in cui evidenzia che successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado l’assetto normativo è stato innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che, di fatto, ha reso la circostanza di cui alla decisione dei Giudici di prime cure non più rilevante per l’applicazione del beneficio tributario per cui è causa e, pertanto, chiede, preso atto del sopravvenuto mutamento della disciplina di settore, che la Corte provveda alla compensazione delle spese di lite.

Parte appellata non chiede l’estinzione del giudizio ma solo la compensazione delle spese.

Il Contribuente deposita memorie di replica evidenziando che il Comune non ha annullato i provvedimenti impugnati né disposto il rimborso di quanto versato in corso di giudizio per la natura esecutiva degli atti, determinando la necessità di ulteriori attività difensive che quindi legittimano la condanna alle spese di parte resistente di questo grado di giudizio, anche in ragione del fatto che dalla sentenza 209/2022 sono trascorsi 14 mesi.

In conclusione, l’appellante insiste affinché la Corte riformi la sentenza appellata ed annulli gli atti impugnati per le argomentazioni esposte nell’appello con condanna alle spese dell’Ente.

Motivi della decisione

Il Contribuente da prova di aver richiesto, nel giudizio di primo grado, la trattazione in pubblica udienza, come emerge dall’avviso di trattazione depositato in atti il 3/6/2021 nel quale erano indicate le modalità per la trattazione della controversia.

Il decreto presidenziale della CTP di Lucca n. 80 del 26/5/2021 prevedeva, in alternativa alla trattazione scritta, la possibilità di chiedere il rinvio o la trattazione orale, dietro presentazione di apposita istanza.

Con istanza del 3/7/2021 in atti parte ricorrente insisteva per la trattazione orale o per il rinvio.

Alla data dell’udienza, sostiene il Contribuente, la sede della Commissione era chiusa a causa dell’evento pandemico COVID; tuttavia, il relativo verbale in atti riporta l’esito della PU con assenza delle parti.

Sostiene l’appellante che ciò configura una violazione del procedimento per lesione del diritto di difesa e, pertanto, richiede la rimessione degli atti alla CTP d Lucca.

La doglianza di parte appellante è infondata.

La giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte aderisce, sostiene che nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata “a sorpresa”, in quanto fondata su questioni rilevate d’ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado precedente – la quale costituisce soluzione eccezionale – dal momento che in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa. ( Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34634 ).

In tema di processo tributario durante l’emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell’ art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020 , la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale ( Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 28/02/2023, n. 6033 ).

In ogni caso, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v, tra le altre di recente, Cass. n. 4374 del 24/05/2023 ; Cass. n. 26419 del 20/11/2020 ) “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” ( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/09/2023) 27/09/2023, n. 27508 – in motivazione).

In pendenza di giudizio la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 209/2022 con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le seguenti disposizioni normative: Art. 13, c. 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dall’art. 1, c. 707, lett. b), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 , che relegavano il riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale ai fini Imu e Tasi alla residenza e dimora dell’intero nucleo familiare. La Consulta nella medesima sentenza precisa che non è sufficiente la residenza anagrafica del contribuente per il riconoscimento dell’esenzione, bensì è necessaria la dimora abituale dello stesso, da accertarsi anche tramite l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Il Comune aderendo all’indirizzo della Corte Costituzionale citato, sostiene che la decisione dei Giudici di prime cure non è più rilevante per l’applicazione del beneficio tributario per cui è causa e, pertanto, preso atto del sopravvenuto mutamento della disciplina di settore, chiede, con istanza del 21.12.2023, a questa Corte di provvedere alla compensazione delle spese di lite.

La richiesta del Comune, contestata nei termini esposti dal Contribuente, non viene accolta dal Collegio tenuto conto che il Comune non ha annullato i provvedimenti impugnati né disposto il rimborso di quanto versato in corso di giudizio per la natura esecutiva degli atti, determinando la necessità di ulteriori attività difensive che legittimano la condanna alle spese di parte resistente di questo grado di giudizio, anche in ragione del fatto che dalla sentenza 209/2022 sono trascorsi 14 mesi.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Toscana, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

Accoglie l’appello promosso dal Contribuente e condanna il Comune di Viareggio alle spese di giudizio che liquida in E. 200,00 oltre accessori se per legge dovuti.

Firenze il 22 maggio 2024.


COMMENTO REDAZIONALE– Nel rito, la sentenza in commento respinge il motivo di appello del contribuente, diretto a censurare la sentenza di primo grado per aver deciso la causa in esito a trattazione scritta, anziché dopo la discussione in pubblica udienza richiesta dal contribuente.

Viene quindi ribadito il principio secondo cui, durante l’emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta ai sensi dell’art. 27, comma 2, D.L. 137/2020, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’Ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, sent., 28 febbraio 2023 n. 6033).

Neppure la sentenza di primo grado pronunciata “a sorpresa”, in quanto fondata su questioni di fatto o “miste” (i.e.: sia di fatto che di diritto) rilevate d’ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti, impone la rimessione della causa al grado precedente, stante la tassatività e l’eccezionalità delle fattispecie di rimessione del giudizio al primo grado (art. 59 D.lgs. 546/1992) e, in ogni caso, l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello senza alcun limite, tale da escludere qualsiasi vulnus al diritto di difesa (Cass. civ., sez. V, ord., 16 novembre 2021 n. 34634).

Quest’ultima statuizione si riferisce alla formulazione dell’art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992 anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera bb), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, che ha invece limitato le nuove produzioni documentali in grado di appello alle fattispecie di loro indispensabilità ai fini della decisione o di prova, a carico della parte richiedente, dell’impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile. Alla luce della nuova formulazione della norma, dovrà quindi invece trovare integrale applicazione anche al rito tributario il divieto di decisioni “a sorpresa” ed il corrispondente obbligo per il giudice, che ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di provocare il contraddittorio delle parti sul punto, assegnando un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni su tale questione (art. 101, comma 2, c.p.c.). 

In ogni caso, l’eccezione procedurale della parte appellante viene respinta anche in base al consolidato principio secondo cui è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione.